LA NOTIFICA DELLA SENTENZA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNATIVA

Al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione, occorre notificare la sentenza indirizzandola al nominativo del funzionario difensore dell’Agenzia delle Entrate.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14234 pubblicata il 25 maggio 2021.

La controricorrente chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, per tardività rispetto alla scadenza del termine breve decorrente dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ad essa favorevole, notificata a mezzo PEC all’Agenzia del Territorio presso il pertinente indirizzo, come previsto.

La Corte ha rigettato la richiesta per il principio secondo cui la notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 c.p.c.[1] e 326 c.p.c.[2], comma 1, deve contenere nella relativa “relata” l’indicazione onomastica del difensore della parte, “quale destinatario” dell’atto, con la conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione “non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio”. È stato anche evidenziato che l’omessa direzione della notifica al difensore non è surrogabile con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.

L’assunto si fonda espressamente su quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20866/2020, peraltro non inerente la specifica materia fiscale, secondo cui, pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale intesa alla notificazione della sentenza per il termine breve non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè il procuratore costituito e, in quanto munito delle necessarie competenze tecniche sollecitate dall’attivazione di un termine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l’intenzione del notificante di sollecitarne la valutazione ai fini di un’eventuale sua impugnazione.

Ciò perché non si può esigere, dinanzi alle conseguenze di ordine decadenziale, anche un onere di diligenza interpretativa da parte del destinatario dell’atto, se non univocamente indicato nel suo difensore, di interpretare forme neutre e, quindi, ambigue ovvero di estrapolare dall’indifferenziato e vario contenuto dell’atto notificato particolari o passaggi o significati che la controparte non intendeva mettere in adeguata evidenza (nonostante i derivabili effetti, importanti e favorevoli).

La decisione è di indubbio interesse, ma foriera di alcune criticità, a partire dalla complicata individuazione del funzionario-difensore dell’Ufficio dell’Agenzia locale, visto che, contrariamente a quanto avviene nel giudizio civile (e, per la parte contribuente nel giudizio tributario), gli uffici locali, ex art. 12 del DLgs. 546/1992, non sono obbligati alla nomina del difensore, come avviene quasi sempre per la parte privata.

Al fine della corretta notificazione per il termine breve, dunque, diverrebbe opportuna l’identificazione del funzionario difensore di turno presente all’udienza, ovvero di quello firmatario della costituzione in giudizio, riferibile all’ufficio controparte che ha emesso l’atto impugnato ex artt. 10 e 11 del DLgs n. 546, cioè delle disposizioni che aprono alla capacità di stare in giudizio della struttura periferica senza coinvolgimento del Direttore e rappresentante legale dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, molteplici possono essere le perplessità derivanti dalla forma di “individuazione” scelta dalla parte ricorrente.

A parte la (solo apparente) semplice diligenza nel poter annotare il nominativo del funzionario difensore in udienza, che:

– comunque non lascerebbe tranquilli in quanto potrebbe trattarsi del funzionario sostituto dell’ultima ora, e non di quello che – secondo l’Agenzia – è il difensore “titolare” in quella causa;

– l’udienza del processo tributario può svolgersi in camera di consiglio e dunque senza difensori;

– in caso di più udienze pubbliche possono presenziare più funzionari (che, comunque, agiscono per delega del responsabile della struttura dell’Agenzia delle Entrate locale convenuta in giudizio),

l’alternativa, ovvero l’individuazione del soggetto difensore dell’Agenzia, rilevabile nella firma delle controdeduzioni, che sembrerebbe dare più elementi di certezza per il notificante, appare del pari complessa, atteso che spesso l’atto è firmato dal Dirigente, e non dal funzionario difensore incaricato.

Dunque l’individuazione del nominativo del funzionario difensore in udienza, potrebbe non corrispondere al funzionario difensore “titolare” (che nell’ultimo caso dovrebbe essere il Dirigente firmatario?).

La soluzione più corretta, a questo punto, ove si ritenga giusta l’Ordinanza in commento[3], sarebbe quella di notificare la sentenza alla PEC della Direzione provinciale, evidenziando in relata l’attenzione del funzionario responsabile (se noto, colui che ha firmato le controdeduzioni o l’appello, ovvero il capo ufficio legale, il capo area o il direttore provinciale, in questo caso magari indicando anche il funzionario delegato alla pratica, desumibile dall’atto impugnato.

Della serie: arrangiatevi, che non ci sono più certezze.

Giuseppe Aliano

 

[1] art. 285 Codice di procedura civile

Del procedimento davanti al tribunale – Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze

La notificazione della sentenza (1), al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione (2), si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 [primo e terzo comma] (3)(4).

Note

(1) Il primo comma dell’art. 170 del c.p.c. stabilisce che la sentenza vada notificata al procuratore costituito o direttamente alla parte, nei casi in cui quest’ultima sia autorizzata a stare in giudizio personalmente (art. 82 del c.p.c.). Poiché la notifica al difensore non ammette equipollenti, risulterà inidonea a determinare il passaggio in giudicato della sentenza la conoscenza aliunde che il procuratore (o la parte stessa) abbiano avuto del provvedimento, nonché la notifica fatta a quest’ultima personalmente. Se la stessa parte si sia costituita in giudizio con due o più difensori, la notifica potrà essere validamente effettuata presso uno qualunque di essi.

Oggi la norma richiama anche il secondo comma dell’art. 170, in precedenza escluso: pertanto, è consentita la consegna di una sola copia dell’atto al procuratore costituito per più parti.

(2) Se la sentenza conclude un processo con pluralità di parti, vanno distinti diversi casi.

Nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo (con pluralità di rapporti oggettivamente connessi) ciascuna parte dovrà provvedere autonomamente alla notificazione della sentenza perché gli effetti che quest’ultima produce in relazione ad ogni singolo rapporto non si comunicano agli altri. Quindi, il termine per impugnare decorre per ciascuna parte dalla data della notificazione ad lei diretta.

Nel caso di litisconsorzio necessario, poiché è necessario mantenere l’unitarietà del giudizio di impugnazione, la notificazione della sentenza, chiesta da una delle parti, segna l’inizio del termine breve per proporre le impugnazioni anche contro tutte le altre parti che non hanno provveduto a notificare il provvedimento.

(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse con l. 18 giugno 2009, n. 69.

(4) Le notifiche alla pubblica amministrazione vanno indirizzate all’ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato: di regola, quindi, è improduttiva di effetti la notifica direttamente effettuata alla singola amministrazione statale (v. art. 417 del c.p.c. per un caso particolare in materia di processo del lavoro).

[2] art. 326 Codice di procedura civile

I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza (1), tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell’articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza (2).

Nel caso previsto nell’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti (3) (4).

Note

(1) Ai sensi dell’art. 285 del c.p.c., che richiama l’art. 170 del c.p.c., la notifica della sentenza va effettuata al procuratore costituito, mentre una eventuale notificazione fatta alla parte personalmente sarebbe inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. La norma si applica anche nel caso in cui la parte sia deceduta prima della decisione senza che l’evento interruttivo sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore stesso.

Costituiscono eccezioni a questa regola il caso della parte contumace, che deve ricevere personalmente la notifica della sentenza (ultimo comma dell’art. 292 del c.p.c.) e quello della parte deceduta dopo il passaggio in decisione della causa (in questa ipotesi la notifica va eseguita agli eredi impersonalmente e collettivamente ex artt. 286 e 303 c.p.c.).

(2) Poiché nei casi di revocazione straordinaria (art. 395 del c.p.c.), revocazione proponibile dal P.M. (art. 397 del c.p.c.) e di opposizione di terzo revocatoria (art. 404 del c.p.c.), i termini per l’impugnazione coincidono con eventi che possono verificarsi anche dopo la notificazione della sentenza, non è possibile farli decorrere da un momento preciso.

(3) Il secondo comma concerne l’ipotesi di processo con pluralità di parti e cause scindibili. In questo caso, poiché le cause possono decidersi separatamente, il termine per impugnare non è unico e decorre nei confronti delle altre parti vincitrici dalla data della notificazione effettuata ad una di esse: la proposizione dell’impugnazione equivale – ai fini della conoscenza legale della sentenza – alla notifica del provvedimento stesso.

(4) Il termine per l’impugnazione, in quanto termine processuale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini tra il 1 agosto e il 15 settembre (art. 1, l. 742/1969).

[3] 3. – I controricorrenti deducono di aver provveduto a notificare la sentenza impugnata il 17 dicembre 2015 alla soccombente Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Trapani Agenzia delle entrate (pp. 8-9 del controricorso).

E, sulla scorta di tale deduzione (documentata dalla allegazione al controricorso della copia della sentenza de qua, notificata il 17 dicembre 2015 a mezzo posta elettronica certificata alla «Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Trapani» presso il pertinente «indirizzo PEC»), eccepiscono, tra l’altro:

  1. b) l’inammissibilità della impugnazione, siccome tardivamente proposta dopo la scadenza del termine breve, decorrente dalla notificazione della sentenza e, pertanto, spirato il 15 febbraio 2016.

4.1.2 – L’eccezione di inammissibilità non merita accoglimento.

La considerazione della «garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione » ha fondato la recente affermazione del principio di diritto secondo il quale la notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, primo comma, cod. proc. civ., deve contenere nella relativa «relata» la indicazione onomastica del difensore della parte, « quale destinatario » dell’atto, colla conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione «non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza» (Sez. Un., sentenza n. 20866 del 30/09/2020, Rv. 658856 – 01).

Orbene, nella specie, la notificazione della sentenza impugnata è stata effettuata dal procuratore della contribuente affatto impersonalmente nei confronti dell’Agenzia del territorio, senza la indicazione onomastica del funzionario – difensore della Amministrazione finanziaria.

Ne consegue, alla luce del superiore principio di diritto, che la notificazione in parola non è idonea a innescare il decorso del termine breve di impugnazione.

Sicché il ricorso per cassazione, tempestivamente proposto prima della scadenza del termine semestrale di decadenza stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ., risulta ammissibile.

legenda:

[1] 3. – I controricorrenti deducono di aver provveduto a notificare la sentenza impugnata il 17 dicembre 2015 alla soccombente Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Trapani Agenzia delle entrate (pp. 8-9 del controricorso).

E, sulla scorta di tale deduzione (documentata dalla allegazione al controricorso della copia della sentenza de qua, notificata il 17 dicembre 2015 a mezzo posta elettronica certificata alla «Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Trapani» presso il pertinente «indirizzo PEC»), eccepiscono, tra l’altro:

  1. b) l’inammissibilità della impugnazione, siccome tardivamente proposta dopo la scadenza del termine breve, decorrente dalla notificazione della sentenza e, pertanto, spirato il 15 febbraio 2016.

4.1.2 – L’eccezione di inammissibilità non merita accoglimento.

La considerazione della «garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione » ha fondato la recente affermazione del principio di diritto secondo il quale la notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, primo comma, cod. proc. civ., deve contenere nella relativa «relata» la indicazione onomastica del difensore della parte, « quale destinatario » dell’atto, colla conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione «non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza» (Sez. Un., sentenza n. 20866 del 30/09/2020, Rv. 658856 – 01).

Orbene, nella specie, la notificazione della sentenza impugnata è stata effettuata dal procuratore della contribuente affatto impersonalmente nei confronti dell’Agenzia del territorio, senza la indicazione onomastica del funzionario – difensore della Amministrazione finanziaria.

Ne consegue, alla luce del superiore principio di diritto, che la notificazione in parola non è idonea a innescare il decorso del termine breve di impugnazione.

Sicché il ricorso per cassazione, tempestivamente proposto prima della scadenza del termine semestrale di decadenza stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ., risulta ammissibile.

Studio  Legale  Tributario  Societario ALIANO  &  Partners
Contenzioso tributario &  Riscossione – Diritto societario &  commerciale – Revisione Legale – Pareristica
65121 PESCARA – Via Chieti 20 – Tel./ Fax 085–4213528 Tel./Fax 085-8671435  E-mail: studioaliano2018@virgilio.it
Dott. Giuseppe Aliano
Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza – Cultore di Diritto Tributario
Albo Dottori Commercialisti ed E.C. di Pescara n. 331/A
Revisore Legale (N. 164336) – Consulente T.U. del Tribunale di Pescara
Pec: giuseppe.aliano@odcecpescara.it

Un pensiero su “LA NOTIFICA DELLA SENTENZA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNATIVA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.