IL CFP FINAL ABBANDONA IL RIFERIMENTO AL FATTURATO

La formulazione ad ora conosciuta del Decreto Sostegni Bis ieri deliberato dal Consiglio dei Ministri conferma quanto già riportato nelle prime bozze in circolazione per quanto alla prima tranche di aiuti aggiungendo maggiori dettagli riguardo l’ulteriore contributo introdotto.

 L’articolo 1 del Decreto Sostegni Bis svela finalmente la formulazione del contributo a fondo perduto sulla   base di un riferimento diverso dal fatturato più volte evocato ma fino ad ora impossibile da applicare nei fatti se non a scapito di un conseguente allungamento tempi di erogazione non compatibile con le esigenze di rapidità di esecuzione del provvedimento di sostegno.

Si è scelto un più puntuale riferimento al calo del reddito subito, un metro che da maggior certezza di indirizzare l’aiuto verso chi ha effettivamente subito una riduzione dell’attività piuttosto che il fatturato influenzato da diverse variabili indipendenti dall’andamento dell’attività.

Come si legge dal testo in bozza dai commi16 e seguenti qui riportati viene previsto che:

“ 16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.”

Il successivo comma 17 definisce le cause di esclusione:

“ 17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162 bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

Al comma 18 sono indicate le categorie reddituali ammesse

“ 18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.”

Il comma 19 detta le condizioni di accesso

“19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”

Il comma 20 rinvia ad un decreto del MEF la definizione della percentuale da applicare alla differenza risultante dal confronto del risultato economico degli esercizi presi in considerazione precisando che a questo dato devono essere sottratti i contributi già riconosciuti per effetto delle disposizioni dei Decreti Rilancio, Agosto, Ristori, Sostegni ed anche di quanto al presente Decreto con riguardo a quanto, come indicato, nel

… presente articolo, commi da 1 a 3,”

Qui sorge un primo dubbio con riguardo al contributo erogato a coloro che invece opteranno per la fruizione di quanto al comma 5, che ricordiamo viene calcolato con riferimento alla perdita di fatturato un diverso periodo di riferimento che va da Aprile al Marzo dell’anno successivo e non al mero anno solare.

Infatti il comma 5, non contemplato nel novero dei contributi da considerare ai fini della perequazione riporta:

“ Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma

Ad una mia lettura questa formulazione consentirebbe al contribuente di non sottrarre all’importo calcolato nella forma “reddituale” quanto percepito in applicazione del dettato del comma 5.

Anche questo contributo come indicato al comma 22 può essere fruito ad insindacabile scelta del contribuente sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione.

Il comma 23 detta le modalità di presentazione della istanza rinviando ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate precisando che “Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui ai commi 19 e 20”

Detta qualche perplessità quanto disposto dal comma 24

  1. 24. L’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Da sottolineare infine quanto al comma 27

“27. L’efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.”

Ben venga un contributo basato sul criterio reddituale e che finalmente prevede una forma di perequazione con quanto fino ad ora erogato se non altro per cercare di dare equità ad una tipologia di aiuto le cui modalità di calcolo fino ad ora adottata è sì stata efficace nella velocità di erogazione ma ha dato anche adito a critiche riguardo alcune discrasie nei risultati rispetto all’obiettivo prefissato.

Verosimilmente  il mancato riferimento al comma 5 sarà probabilmente sanato in sede di revisione del testo prima della sua definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diversamente non se comprenderebbe il senso di tale esclusione.

Per quanto alla anticipazione del termine per la presentazione dei redditi in funzione della fruizione di questo contributo beh… senza troppi giri di parole la ritengo l’ennesimo schiaffo dato ai professionisti della materia tributaria malgrado l’abnegazione e l’impegno profuso per l’assistenza a cittadini e contribuenti fin dal Cura Italia, alla stregua dei volontari del “servizio di protezione civile”.

Salvatore Cuomo

 

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