Assegno ordinario covid-19 erogato dall’ente bilaterale FSBA: tassazione separata o ordinaria?

Nello specifico molte sedi hanno scelto di erogare delle somme dovute ai dipendenti tramite delle aziende che a loro volta, provvedono a traferire le somme ricevute ai lavoratori, previa indicazione nel LUL e relativa tassazione fiscale.

I pagamenti sono stati effettuati nel mese di marzo 2021, ma si riferiscono a somme riguardanti i mesi da ottobre 2020 o precedenti, a dicembre 2020. Questi importi costituiscono delle somme precedenti riferite ad anni precedenti e quindi in base a quanto stabilito dal T.U.I.R dovrebbero essere assoggettate a tassazione separata. L’art. 17 comma 1 lettera b del TUIR dispone che sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto  : di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.”

Le somme erogate a titolo di assegno ordinario Covid Fsba risultano:

sostitutive della retribuzione spettante al lavoratore, sono riferibili ad anni precedenti e sono percepiti per effetto di altre cause non dipendenti dalle parti ma soprattutto percepiti per effetto di legge.

Da questo parrebbe giusto assoggettare a tassazione separata tutte queste somme.

Un primo intervento dell’Agenzia delle Entrate ad una situazione simile ci fu nel 1997 con una circolare la nr.23 scritta dal Ministero delle Finanze delle entrate, in cui diceva che il tardivo pagamento poteva essere assoggettato a tassazione separata.

Poi è intervenuta nuovamente l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n.379/E del 2002 in cui dice “il regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici per l’erogazione degli emolumenti stessi.”

Sempre l’Agenzia delle Entrate in una risoluzione 377 del 2008 precisa che il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti d’imposta rientranti nella prassi comune.

Quali possono essere i tempi conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti d’imposta? Ma in questo caso le somme erogate da Fsba che è in ritardo di 5 mesi; può essere questo considerato fisiologico?

Applicare l’uno o l’altro regime di tassazione è importante se si considera che la base imponibile della tassazione separata è esclusa dal reddito comunicato ai fini della spettanza degli assegni famigliari, incidendo quindi anche alla determinazione dell’importo ( è sufficiente una variazione di poco più di € 100 nella fascia per poter aver una variazione dell’assegno famigliare) inoltre, il reddito escluso dal punto 1 della CU , inevitabilmente comporta anche una variazione sul modello ISEE la dichiarazione posta a base della maggior parte di ogni sostegno e indennità economica pubblica. È opportuno ricordare che, sulle somme soggette a tassazione separata, viene applicata l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo percepito dal contribuente nel biennio precedente; se uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni si applica l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.

L’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l’imposta, effettua la verifica della tassazione più favorevole tra le due tra quella separata o quella ordinaria e applica quella più vantaggiosa per il contribuente. Se dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata emergono somme da versare, L’Agenzia delle Entrate invia direttamente al contribuente una comunicazione contenete la richiesta di pagamento delle maggiori imposte. Se le imposte pagate risultano invece superiori a quanto dovuto, l’eccedenza sarà rimborsata. La risposta effettiva alla domanda è abbastanza generica, viene citata l’ultima risoluzione n.377 del 2008 che afferma “al fine di una corretta applicazione di tale criteri, l’Agenzia sottolinea che occorre esaminare di volta in volta la concreta situazione del contribuente interessato”.

Angiola Cialone

2 pensieri su “Assegno ordinario covid-19 erogato dall’ente bilaterale FSBA: tassazione separata o ordinaria?

  1. William Frank D'Annibale dice:

    Un bel dilemma, perche nella circolare 379, considerando che parliamo di FSBA e dei suo tempi biblici possiamo dire che c’è ritardo fisiologico perenne !!, mentre dalla lettura della circolare 377 non possiamo parlare di ritardo fisiologico i tempi di erogazione non sono assolutamente conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti d’imposta rientranti nella prassi comune.
    Credo che alla fine in qualsiasi modo si operi si sbaglia !!

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