Reddito D’impresa 2020- Sospensione Ammortamenti

Sospensione degli ammortamenti

A seguito dell’emergenza Covid-19 il Legislatore consente, in deroga alle disposizioni del Codice Civile di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La disposizione ha l’obbiettivo di contenere l’effetto della pandemia sul bilancio delle imprese, anche in considerazione del minor utilizzo dei beni strumentali nel corso del 2020.

La sospensione dell’ammortamento

in riferimento all’art 60 è facoltativa e può essere totale o parziale. La quota di ammortamento non effettuata… è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive. Qualora l’impresa decida di sospendere l’intera quota di ammortamento 2020 tale quota è imputata nel 2021 e allo stesso modo sono “spostate” le quote successive, allungando pertanto la stima della vita utile del bene di 1 anno.

Ai fini fiscali, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti dagli articoli 102, 102bis e 103 TUIR. Considerato che l’ammortamento viene in tutto o in parte sospeso e dunque non è imputato a Conto Economico, la deduzione avviene mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. La norma che prevede la sospensione dispone quindi una deroga al principio di previa imputazione al Conto Economico stabilito dall’art 109 comma 4 del Testo Unico.

Soggetti interessati

Interessati alla sospensione sono società di capitale, incluse le micro imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali. Si ritiene che anche le società di persone e le ditte individuali possano avvalersi della disposizione nel modello REDDITI (incluso quello delle PF ed SP) è istituito il codice 81 da indicare a rigo RF55 tra le altre variazioni in diminuzione e nel mod. IRAP il codice 15 tra le altre variazioni in diminuzione nei quadri IQ,IP,IC e IE. La sospensione si applica all’esercizio in corso al 15.8.2020 e quindi per i soggetti solari nel 2020. Con decreto ministeriale la sospensione può essere estesa all’esercizio successivo.

Nota integrativa

La nota integrativa deve informare delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Nella nota integrativa va indicato su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti, le ragioni della deroga e l’impatto in termini economici e patrimoniali.

Nel documento interpretativo 19 l’OIC precisa che:

1) la norma si applica all’ammortamento dei beni materiali e immateriali. Si ritiene anche all’avviamento;

2) è possibile applicare la sospensione a singoli beni, a gruppi di immobilizzazioni o all’intera voce di bilancio nonché ai beni acquistati nel 2020;

3) la prima parte della norma stabilisce le modalità di deroga al Codice Civile per il 2020;

4) la seconda parte della norma stabilisce le modalità tecniche su come riflettere l’esercizio della deroga negli esercizi successivi. Su tale punto l’OIC specifica che la quota sospesa e imputata all’esercizio successivo con prolungamento del piano di ammortamento del bene sia associata un’estensione di un anno della sua vita utile residua;

5) nel caso in cui , a causa di vincoli contrattuali o tecnici, non sia possibile estendere la vita utile di 1 anno, l’ammortamento degli esercizi successivi è incrementato in modo da ripartire  l’ammortamento sospeso lungo la residua vita utile.

6) per le micro imprese, non tenute alla redazione della nota integrativa, l’informativa sulla deroga può essere fornita in calce allo Stato Patrimoniale.

Nel caso più frequente indicato al punto 4 si possono verificare 2 ipotesi:

-l’ammortamento è sospeso al 100% , il coefficiente di ammortamento da applicare al costo del bene rimane invariato e si verifica l’allungamento dell’ammortamento di 1 anno con quote di ammortamento di importo uguale a quelle del piano d’ammortamento originario

-l’ammortamento è sospeso in misura parziale. In tal caso le quote di ammortamento future si riducono rispetto al piano d’ammortamento originario e risultano pari al rapporto tra valore netto contabile e residua vita utile aggiornata pari a 4 anni.

EFFETTI FISCALI

Come accennato, per il 2020 la sospensione dell’ammortamento non fa venire meno la deduzione fiscale della quota, nei limiti previsti dal TUIR. Con riferimento ai periodi d’imposta successivi alla sospensione si evidenzia che, qualora la quota di ammortamento a CE risulti diminuita per effetto della ripartizione del valore netto contabile del bene sulla nuova vita utile residua, le quote d’ammortamento sono deducibili entro il limite dell’ammortamento contabilizzato in quanto, nei periodi successivi a quello di sospensione, torna applicabile il principio di previa imputazione al CE.

Si ritiene che, in base alle norme e ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di super ammortamento e iper amm. La quota di maggiorazione deducibile sarà la medesima prevista nell’originario piano a nulla rilevando gli effetti della sospensione sulle quote imputate a conto economico.

Angiola Cialone

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