La revisione contabile nelle imprese edili

In questo articolo si tratterà delle considerazioni specifiche che il revisore deve svolgere nell’ambito della revisione contabile al fine di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati in conformità ai principi di revisione Isa Italia 330 e 500 e relativo Isa Italia 501 collegato pertinenzialmente con particolare riguardo alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale disciplinati in materia fiscale dall’art. 93 del Tuir e civilisticamente dall’art. 2426 comma 11 e dal Principio contabile OIC 23, precipuamente per le imprese svolgenti attività edili con particolare riferimento ai cantieri posti in essere con durata ultrannuale.

Preliminarmente è utile ricordare che:
il revisore ha l’obiettivo, come previsto dai citati principi, di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardanti: esistenza delle rimanenze, informativa esaustiva e completa su eventuali contenziosi e/o contestazioni;

che il Codice Civile all’art. 2426 recita che Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: …(omississ)… comma 11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
che l’Art. 93 del D.P.R. 917/86, stabilisce le regole fiscali per la valutazione, contabilizzazione delle “variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, e pone a carico del contribuente l’obbligo (comma 6 citato articolo) di predisporre e conservare unitamente alla dichiarazione dei redditi un apposito prospetto, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio e per ciascun contratto, che deve contenere: le generalità e la residenza del committente; gli estremi del contratto; la scadenza prevista nel contratto per l’esecuzione dei lavori; gli elementi considerati per la valutazione e la collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa.

Le commesse possono essere valutate secondo il criterio della percentuale di completamento / S.a.l (stato avanzamento lavori), o con il criterio della commessa completata o del contratto completato. Il primo metodo, è pero, l’unico che permette di avere la corretta contabilizzazione per competenza delle commesse a lungo termine, ossia di meglio determinare l’utile della commessa con l’avanzamento dell’opera.

E’ utile ricordare che i corrispettivi liquidati in via provvisoria (nel caso S.a.l. e Fattura relativa)sono assunti quali ricavi della voce A.1 del Bilancio e la voce relativa alle rimanenze lavoro/ S.i.l. sarà classificata nel prospetto reddituale di bilancio nella voce A.3 del valore della produzione e nella voce C.I.3 delle Rimanenze nell’attivo.

L’attenzione dovrà essere focalizzata in sede di valutazione degli elementi probativi, come detto, sulla relazione tecnica che il direttore di cantiere o l’organo amministrativo, avrà cura di redigere secondo quanto stabilito dall’art. 93 c.6 TUIR, avendo cura di visionare gli originali e richiederne per ogni cantiere copia dei seguenti documenti:

Documenti di gara, Contratto con la stazione appaltante e varianti in corso d’opera, lavori affidati direttamente, copia del giornale di contabilità per la verifica di evenuali riserve iscritte, cronoprogramma delle attività, Stati avanzamento lavori e Fatture relative, e limitatamente ai S.a.l. a cavallo di esercizio contabile evidenza delle materie prime giacenti in cantiere quali effettive materie prime giacenti e non facenti ancora parte del ciclo produttivo e il S.i.l. ovvero la Situazione Interna Lavori al 31.12 che riporterà verosimilmente le opere eseguite alla data e da fatturare al successivo S.a.l. dei lavori eseguiti e non alla data ancora certificati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante.

Si potrebbe focalizzare la revisione e la valenza della documentazione su Analisi dei costi di commessa per natura e indagare sulle variazioni significative e/o anomale nella stima dei costi del lavoro su costi della manodopera o dei lavori affidati in subappalto (verificare importo lavori autorizzati in subappalto dal Committente e importo lavori fatturati per quel determinato subappalto);
analisi dei margini di commessa e valutare l’emersione di variazioni inusuali;
selezionare e identificare commesse con margine reddittuale prossimo allo zero;
valutare e investigare i movimenti e e evidenziarne tutte le relazioni inattese negli avanzamenti di commessa (esercizio precedente, in corso e budget).

I controlli del revisore pertanto dovranno essere focalizzati sulla metodologia applicata alla verifica del S.i.l. quale elemento probativo che sarà poi oggetto della revisione sulla scorta della documentazione in possesso

Come procedere nella sostanza dopo i controlli sopra richiamati:

Cercare di
integrare il sistema aziendale per le rilevazioni contabili, in caso di svariati lavori e commesse ultrannuali, con la divisione e l’imputazione della contabilità per centri di costo o commessa, permettendo così la verifica con ragionevole certezza, dell’andamento della commessa dal punto di vista contabile e operativo e verificando con “ragionevole puntualità” il margine operativo lordo di commessa;
• effettuare il necessario raffronto costante con il cronoprogramma dei lavori firmato dalle parti in sede contrattuale, che assume, a mio avviso, documento essenziale per verificare la cronologia delle fasi della commessa e l’imputazione dei relativi costi e ricavi alla stessa attribuiti in sede di rilevazione e registrazione, ponendo estrema attenzione alla riconciliazione dei dati contabili con le fasi lavorative stesse;
• valutare eventuali riserve sui lavori trascritti sul libro giornale dei lavori di cantiere, avendo cura di valutare eventuali contenziosi e/o contestazioni;
• porre estrema cura e attenzione sui S.i.l. di fine anno, redatti in conformità ai richiamati dettati civilistici e fiscali, avendo cura, sempre con l’ausilio del cronoprogrammma (che misura temporalmente i lavori da eseguirsi in sede contrattuale) che dovranno verosimilmente rappresentare un valore compreso tra l’ultimo S.a.l. ante 31.12 e del primo S.a.l. dell’anno successivo.

Michele Lo Sardo

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