La Cassazione consolida i propri orientamenti
La Corte di Cassazione torna ad esprimersi sui rapporti di conto corrente
Con ordinanza n. 3200 dello scorso 13 febbraio, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi su alcuni importanti principi concernenti il contenzioso che verte su rapporti di conto corrente bancario.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che laddove il conto sia ancora aperto, è proponibile unicamente l’azione di accertamento del saldo ma non anche quella di ripetizione ex art.2033 c.c..
Ha però anche precisato che se il conto è aperto l’azione di ripetizione eventualmente proposta dal correntista deve essere riqualificata dal giudice quale azione di accertamento, non essendo corretto il mero non accoglimento della domanda di ripetizione.
Sull’eccezione di prescrizione del diritto attivato dal correntista la Corte ha ribadito che “la banca che eccepisca la prescrizione, può limitarsi ad affermare l’inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
Ha però anche precisato, per quanto concerne la prova dell’esistenza del fido, che “l’esistenza di una apertura di credito costituisce presupposto per l’applicazione del principio della decorrenza della prescrizione dalla chiusura del rapporto attesa la (dedotta) natura ripristinatoria e questo fatto costituisce una mera eccezione in senso lato rilevabile dal CTU e dal giudice”.
La Cassazione ha poi ribadito che la proposizione dell’azione da parte del correntista non richiede necessariamente la produzione della serie integrale degli estratti conto del rapporto dedotto in lite.
Gli ermellini, in ultimo, nel solco di una giurisprudenza di legittimità oramai granitica, hanno ribadito che “atteso che la pattuizione anatocistica con pari periodicità debba ritenersi tendenzialmente («costantemente»: Cass., n. 9140/2020) se non «evidentemente» (Cass., n. 7105/2020, cit.) peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali, questo rende necessario che il correntista esprima il proprio consenso all’anatocismo con pari periodicità”.
In sintesi, non è valido l’adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 che hanno operato tutti gli istituti di credito con semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di adeguamento.

