L’Onorario Consulente di parte rientra tra le spese di lite
Secondo la Cassazione anche l’onorario del CTP rientra tra le spese di lite e segue il principio della soccombenza
Con l’ordinanza n.4600 dello scorso 2 marzo, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’onorario del consulente tecnico di parte rientra tra le spese processuali disciplinate all’art. 91 c.p.c. e soggiace quindi al principio della soccombenza.
Dalla ricomprensione del costo del CTP tra le spese di lite discendono due importanti conseguenze.
Anzitutto, la determinazione del costo del consulente di parte è compiuta d’ufficio dal giudice, che non è vincolato alla richiesta della parte né al deposito della nota spese. Il giudice, pertanto, preso atto che la parte si è avvalsa di un consulente tecnico, deve decidere se il suo onorario debba essere posto a carico della parte soccombente – eventualmente escludendolo per superfluità – e determinarne il valore o riducendo quello richiesto se ritenuto eccessivo.
Inoltre, così come per le spese legali, per ottenere il rimborso delle spese del CTP non è necessario averne già sostenuto il costo. Dunque, non è necessario provare di aver già pagato il CTP.
Invero, anche in mancanza di documentazione a supporto la liquidazione del CTP dovrebbe avvenire d’ufficio, facendo riferimento alle tariffe professionali esistenti oppure ai criteri previsti per i consulenti tecnici d’ufficio.
La Corte chiarisce anche che la produzione dei documenti concernenti le spese processuali non soggiace alle preclusioni istruttorie, trattandosi di documenti che non occorrono a provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.
In sintesi, la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie”.

