Composizione Negoziata della Crisi

Composizione Negoziata della Crisi

Doveri informativi, fattibilità del piano e uso dilatorio dello strumento

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La struttura informativa della Composizione Negoziata: ratio e architettura normativa. – 3. I doveri dell’Esperto tra facilitazione e vigilanza: una tensione irrisolta. – 3.1. L’obbligo di aggiornamento informativo e la questione della circolarizzazione. – 3.2. Il rifiuto di informare come patologia procedurale. – 4. Il diritto di ispezione del socio non amministratore durante la CNC: l’art. 2476, comma 2, c.c. come limite inderogabile. – 5. Il fumus boni iuris nella conferma delle misure protettive: la fattibilità del Piano come condizione di legittimità. – 5.1. Il presupposto della «concreta prospettiva di risanamento»: dall’enunciazione alla verifica. – 5.2. I piani fondati su flussi incerti: la success fee come paradigma di inammissibilità. – 6. L’uso dilatorio della Composizione Negoziata: profili patologici e rimedi sistematici. – 6.1. Fenomenologia dell’abuso. – 6.2. Il potere di revoca del giudice come presidio ordinamentale. – 7. Conclusioni.

  1. Premessa

La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa, introdotta con il d.l. 24 agosto 2021, n. 118 e successivamente codificata negli artt. 12-25-undecies del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza (d’ora innanzi: CCII), rappresenta una delle innovazioni più significative del diritto concorsuale italiano degli ultimi decenni.[1]

Lo strumento si inserisce in un disegno legislativo ispirato alla Direttiva (UE) 2019/1023 sul «restructuring» preventivo, perseguendo la finalità dichiarata di favorire l’emersione precoce della crisi e di consentire all’imprenditore di ricercare, in via stragiudiziale e con l’assistenza di un Esperto indipendente, soluzioni negoziate idonee a preservare il valore dell’impresa e a tutelare i livelli occupazionali.[2]

L’applicazione giurisprudenziale dello strumento – in rapida e significativa espansione nel biennio 2024-2025 – ha progressivamente portato alla luce alcune tensioni strutturali che il legislatore ha forse sottovalutato in sede di redazione del testo normativo. Tre di queste tensioni appaiono, ad avviso di chi scrive, di particolare rilevanza sistematica e meritevoli di una riflessione organica: i) la questione dei doveri informativi incombenti sull’Esperto e sul debitore nei confronti del ceto creditorio; ii) il problema della fattibilità del Piano come presupposto di legittimità delle misure protettive; iii) il rischio di un uso strumentalmente dilatorio dello strumento, in danno dei creditori che da esso non traggono alcun beneficio concreto.

Le presenti riflessioni si propongono di esaminare queste tre questioni in modo sistematico, traendo spunto dall’elaborazione giurisprudenziale più recente, e tentando di ricondurle a un quadro interpretativo coerente con i principi generali del diritto della crisi e con la ratio complessiva dell’istituto della CNC.

2. La Struttura informativa della Composizione Negoziata: ratio e architettura normativa

La Composizione Negoziata della Crisi è costruita su un paradigma informativo peculiare, che la distingue nettamente dagli strumenti concorsuali tradizionali. Mentre nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione esiste un apparato di obblighi informativi formalmente tipizzati – con la nomina del Commissario Giudiziale, la pubblicazione della domanda, il diritto di voto dei creditori – nella CNC il flusso informativo è affidato prevalentemente all’iniziativa del debitore e alla funzione di raccordo dell’Esperto.

Il fondamento normativo di tale architettura è ravvisabile nell’art. 4 CCII, che impone alle parti della Composizione – e dunque anche al debitore – di «comportarsi secondo buona fede e correttezza nelle trattative, nelle informazioni trasmesse e nei comportamenti tenuti nel corso della Composizione Negoziata». Questa clausola generale – apparentemente anodina nella sua formulazione – ha una portata sistematica di notevole rilievo. Essa introduce nell’ambito della CNC un obbligo di trasparenza informativa che non si esaurisce nella fase di avvio della stessa, con il deposito della documentazione prevista dall’art. 17 CCII, ma si estende per tutta la durata delle trattative.

La peculiarità della struttura informativa dello strumento della CNC rispetto alle procedure concorsuali classiche emerge con chiarezza quando si consideri che i creditori – pur essendo soggetti le cui azioni esecutive sono paralizzate dalle misure protettive – non dispongono di un diritto formalmente tipizzato a ricevere aggiornamenti periodici sul corso delle trattative. Questo deficit strutturale è in parte compensato dal ruolo dell’Esperto, ma solo «in parte»: come si vedrà, l’Esperto non è configurato dalla legge come organo di reporting continuativo verso i creditori, bensì come facilitatore delle trattative tra debitore e creditori. La tensione tra queste due funzioni è al centro delle questioni che il presente scritto intende esaminare.

Il debitore è tenuto a comunicare agli interlocutori della CNC- e segnatamente all’Esperto e, tramite questi, ai creditori – ogni fatto rilevante che incida sulla fattibilità del Piano e sull’andamento delle trattative. Questa affermazione, pur non trovando un’esplicita base positiva in una singola disposizione normativa, discende dal combinato disposto dell’art. 4 CCII e delle norme che definiscono la funzione dell’Esperto, e si raccorda con il principio generale di buona fede contrattuale sancito dall’art. 1375 c.c., la cui portata applicativa non può essere ritenuta estranea al contesto della CNC.

3. I dovrei dell’Esperto tra facilitazione e vigilanza: una tensione irrisolta

La figura dell’Esperto è al centro dell’intera architettura della Composizione Negoziata. Nominato dalla commissione istituita presso la Camera di commercio competente per distretto, l’Esperto è definito dall’art. 2, comma 1, lett. o-bis), CCII come soggetto «terzo e indipendente» che «facilita le trattative» tra il debitore e i creditori. La qualificazione normativa è quella di facilitatore: una figura che, almeno nell’impostazione originaria del legislatore, dovrebbe rimanere tendenzialmente neutrale rispetto all’esito delle trattative, limitandosi ad agevolare il dialogo tra le parti.

Tuttavia, il quadro normativo complessivo attribuisce all’Esperto poteri e responsabilità che vanno ben oltre la mera facilitazione. L’art. 17, comma 5, CCII gli impone di chiudere anticipatamente la CNC «se non ravvisa concrete prospettive di risanamento»,[3] assegnandogli un ruolo di valutazione sostanziale dell’andamento della crisi. L’art. 21 CCII prevede che l’Esperto iscriva il proprio dissenso nel registro delle imprese quando l’imprenditore compia atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, conferendogli una funzione lato sensu di controllo sulla gestione. Il Decreto Dirigenziale MIMIT del 21 marzo 2023 gli impone di verificare, sin dall’avvio, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità alla CNC e di monitorare nel continuo la coerenza tra Piano e gestione effettiva.

Si configura dunque una tensione strutturale tra il ruolo di facilitatore – che suggerisce neutralità e discrezione – e quello di guardiano della fattibilità – che impone invece un’attività di vigilanza attiva e, se del caso, interventista. La dottrina si è divisa sul punto: alcuni autori privilegiano la componente facilitatrice, ritenendo che l’Esperto non debba prendere le vesti di un organo di una procedura concorsuale nella valutazione della gestione; altri sottolineano la funzione di garanzia procedurale svolta dall’Esperto a tutela dell’intero ceto creditorio, funzione che impone un’attività di vigilanza che trascende la semplice mediazione tra le parti.

Chi scrive ritiene che la tensione tra le due funzioni non possa essere risolta in via interpretativa a favore di una sola di esse. L’Esperto deve svolgere entrambe, calibrando il proprio intervento in relazione alla fase della CNC e alla gravità delle problematiche emerse. Nelle fasi iniziali, la funzione facilitatrice è prevalente; via via che la CNC evolve – e soprattutto quando emergono segnali di deterioramento della situazione o di inadempimento delle assunzioni del Piano – la funzione di vigilanza deve necessariamente prendere il sopravvento.

3.1. L’obbligo di aggiornamento informativo e la questione della circolarizzazione

Una delle questioni più delicate riguarda i doveri informativi dell’Esperto nei confronti dei creditori. La giurisprudenza di merito più recente ha cominciato ad affrontare il tema con esiti non sempre convergenti. Da un lato, alcuni Tribunali hanno adottato un’interpretazione restrittiva, ritenendo che l’Esperto non abbia obblighi di reporting analitico individualizzato e che il suo ruolo si esaurisca nella facilitazione delle trattative; dall’altro, una linea giurisprudenziale più attenta agli interessi del ceto creditorio ha invece affermato che l’Esperto ha un dovere attivo di vigilanza sull’andamento delle trattative e sulla coerenza tra il Piano e la sua concreta attuazione.

Il problema si pone con acutezza quando le assunzioni del Piano – quelle su cui si fondano le proiezioni di ritorno all’equilibrio economico-finanziario – non si verificano nei termini originariamente prospettati. In questa ipotesi, chi deve comunicare ai creditori lo scostamento tra il Piano previsto e la realtà gestionale? Il debitore, certamente, nell’ambito dei doveri di correttezza di cui all’art. 4 CCII; ma anche l’Esperto, nella misura in cui sia venuto a conoscenza dello scostamento nell’esercizio delle proprie funzioni.

La risposta che più si addice al sistema è nel senso di un obbligo di circolarizzazione attiva da parte dell’Esperto ogniqualvolta emergano elementi di rilievo che incidano sulla fattibilità del Piano o sulla serietà delle trattative. Ciò non equivale a trasformare l’Esperto in un commissario giudiziale, né a imporre un reporting periodico formalizzato: significa, più semplicemente, che l’Esperto, quando constata – come inevitabilmente constata nel corso delle proprie interlocuzioni con il debitore – che le assunzioni del Piano non si stanno verificando, non può limitarsi a trasmettere tale informazione al solo debitore, lasciando i creditori nell’ignoranza. Un siffatto comportamento si risolverebbe in una violazione del principio di par condicio informativa, che la struttura della CNC presuppone anche in assenza di norme esplicite.

3.2. Il rifiuto di informare come patologia procedurale

Una questione particolarmente delicata si pone nell’ipotesi – non meramente teorica, come l’esperienza giurisprudenziale dimostra – in cui l’Esperto rifiuti esplicitamente di fornire ai creditori le informazioni da questi richieste sull’andamento della CNC, invitandoli a rivolgersi direttamente all’organo amministrativo della società debitrice.

Questo comportamento – che potremmo qualificare come «delega informativa» dall’Esperto all’amministratore – è problematico su più livelli. In primo luogo, esso presuppone che i creditori abbiano accesso diretto alle informazioni gestoriali della società attraverso il canale ordinario dei rapporti creditizi: ma nella CNC, ove le misure protettive paralizzano le azioni esecutive, il creditore non ha altra fonte informativa che lo strumento stesso e il suo organismo di presidio, cioè l’Esperto. Privarlo di tale fonte equivale, de facto, a lasciarlo nell’oscurità durante il periodo in cui i suoi diritti sono maggiormente compressi.

In secondo luogo, e più radicalmente, il rifiuto di fornire informazioni da parte dell’Esperto contraddice la sua stessa funzione istituzionale. Un facilitatore che non informa i creditori sull’andamento delle trattative non facilita nulla: al più, protegge il debitore da un confronto che potrebbe risultargli scomodo. Ma la protezione del debitore non è il fine della CNC: la CNC mira al risanamento dell’impresa, che è interesse al contempo del debitore, dei creditori e del mercato. Un Esperto che prende partito per il debitore rinuncia alla propria terzietà e compromette la legittimità dell’intera CNC, ponendo a rischio il risanamento.

Ne deriva che, ove il Tribunale sia chiamato a valutare la legittimità delle misure protettive in un contesto in cui l’Esperto abbia rifiutato di fornire informazioni ai creditori richiedenti, tale comportamento non dovrebbe essere considerato neutro: al contrario, esso costituisce un indice sintomatico di uno squilibrio procedurale che può giustificare – unitamente ad altri elementi – la revoca delle misure protettive per sopravvenuta mancanza di funzionalità ai sensi dell’art. 19, comma 5, CCII.

 4. Il diritto di ispezione del socio non amministratore durante la CNC: l’art. 2476, comma 2, c.c. come limite inderogabile

 Una questione distinta, ma strettamente connessa alla precedente, riguarda il diritto di ispezione del socio non amministratore di società a responsabilità limitata nel corso della Composizione Negoziata. L’art. 2476, comma 2, c.c. attribuisce ai soci che non partecipano all’amministrazione il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.[4]

La natura di questo diritto è, in dottrina, pacificamente qualificata come diritto soggettivo individuale inderogabile.[5] Non può essere limitato né da deliberazione assembleare, né da clausola statutaria, né tanto meno – e qui si radica la questione che ci occupa – dalla pendenza di una Composizione Negoziata della Crisi. È evidente, oltre che logico, come il diritto di ispezione non può essere limitato o condizionato dall’amministratore sulla base di valutazioni discrezionali inerenti all’opportunità della disclosure.

Il problema pratico che emerge con frequenza crescente nella prassi della CNC è il seguente: il socio non amministratore di una s.r.l. debitrice, che rivesta anche la qualità di creditore, esercita il proprio diritto di ispezione ex art. 2476 c.c. richiedendo all’amministratore informazioni sullo stato di attuazione del Piano di risanamento e documentazione contabile aggiornata. L’amministratore rifiuta, adducendo varie ragioni: la pendenza della CNC, la pretesa sensibilità delle informazioni, la conflittualità del socio richiedente.

Nessuna di queste ragioni è giuridicamente fondata. La pendenza della CNC non sospende i diritti individuali del socio, così come la pendenza di un concordato preventivo non sospende i diritti societari dei soci. La sensibilità delle informazioni è irrilevante, poiché il diritto di ispezione tutela proprio l’interesse del socio a conoscere dati che l’amministratore potrebbe voler mantenere riservati. La conflittualità del socio richiedente, infine, è l’argomento più debole di tutti: il diritto di ispezione è riconosciuto dalla legge a prescindere dall’atteggiamento del socio nei confronti dell’amministrazione, e la sua compressione in ragione di tale atteggiamento costituirebbe una sanzione atipica e contra legem.

La tesi corretta è che il diritto ex art. 2476 c.c. sopravvive intatto durante la CNC, e che la sua violazione da parte dell’amministratore costituisce un inadempimento di norma imperativa che il Tribunale, adito per le misure protettive, può e deve considerare ai fini della valutazione della condotta del debitore.

La questione si aggrava quando il rifiuto di rispondere al socio si cumula con il rifiuto dell’Esperto di fornire informazioni al creditore. In questa ipotesi il ceto creditorio – nella sua duplice veste di socio e di creditore – si trova in una condizione di totale opacità informativa, nonostante la pendenza di misure protettive che ne comprimono i diritti esecutivi. Questa situazione è strutturalmente incompatibile con i principi di trasparenza, correttezza e buona fede che l’art. 4 CCII pone a fondamento dell’intera CNC.

Occorre peraltro considerare una questione ulteriore, spesso trascurata: il rischio di asimmetria informativa tra i diversi soggetti del ceto creditorio. Se l’Esperto, su sollecitazione dei creditori, li rimanda all’amministratore, e l’amministratore risponde al solo socio-creditore (in quanto legittimato ex art. 2476 c.c.) ma non al creditore esterno privo di tale qualità, si crea una disparità informativa tra creditori che partecipano alla compagine sociale e altri creditori. Questa asimmetria non è un effetto collaterale trascurabile: è una distorsione sistematica che il tribunale, in sede di valutazione delle misure protettive, deve considerare.

5. Il fumus boni iuris nella conferma delle misure protettive: la fattibilità del Piano come condizione di legittimità

Il secondo filone tematico principale riguarda la fattibilità del Piano come condizione di legittimità delle misure protettive. Il tema è di particolare rilevanza sistematica perché investe direttamente il sindacato del Tribunale sulle misure: un sindacato che la legge configura come eventuale e limitato, ma che la giurisprudenza ha progressivamente arricchito di contenuto, richiedendo una verifica sempre più penetrante sulla concretezza delle prospettive di risanamento.

5.1. Il presupposto della «concreta prospettiva di risanamento»: dall’enunciazione alla verifica

L’art. 12 CCII stabilisce che l’imprenditore può accedere alla Composizione Negoziata quando risulta «ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa». Il presupposto oggettivo – la «ragionevole perseguibilità del risanamento» – è non solo condizione di accesso alla CNC, ma anche condizione di legittimità delle misure protettive eventualmente richieste: lo strumento non può essere concesso, né mantenuto, a favore di un’impresa per la quale non sussistano concrete prospettive di ritorno all’equilibrio.

La giurisprudenza ha significativamente precisato il contenuto di tale presupposto. Il Tribunale di Lecco, in una pronuncia del 2024 rimasta a lungo in solitaria avanguardia ma poi confermata da numerose decisioni successive, ha affermato che la «concretezza» delle prospettive di risanamento implica verifiche plurime e non meramente formali: grado di chiarezza e completezza del progetto di Piano; adesione alle trattative di creditori che rappresentino la maggioranza del debito da ristrutturare; disponibilità di sostegno finanziario concreto da parte dei soci o di terzi investitori.

Il Tribunale di Milano, con la propria elaborazione giurisprudenziale del 2025, ha ulteriormente sviluppato questo filone, precisando che non è sufficiente la «mera enunciazione di intenzioni» né la «prospettazione di scenari condizionati al verificarsi di eventi incerti». Analogamente il Tribunale di Mantova, nell’ottobre 2024, ha revocato misure già concesse in presenza di un Piano privo di «garanzie analitiche sulla concreta realizzabilità», segnando un punto di svolta significativo nella giurisprudenza cautelare della CNC.

Particolarmente netta è la posizione assunta dal Tribunale di Verona nel marzo 2025, che ha enunciato un principio di portata generale: il Giudice «dovrà verificare la sussistenza di tale presupposto e, in difetto, dovrà denegare la conferma delle misure richieste».[6] La perentorietà della formulazione è eloquente: non si tratta di una facoltà discrezionale, ma di un obbligo – la valutazione della fattibilità del Piano è condizione inderogabile di legittimità delle misure, e non può essere omessa o superficialmente assolta.

Il Decreto Dirigenziale MIMIT del 21 marzo 2023, nel definire il Protocollo di conduzione della Composizione Negoziata, ha individuato le condizioni in cui le prospettive di risanamento «tendono a zero»: continuità aziendale che distrugge risorse, indisponibilità dell’imprenditore a immettere nuove risorse, assenza di valore del compendio aziendale.[7] Pur trattandosi di una fonte regolamentare, il Protocollo ha assunto nella prassi un rilievo orientativo di primo piano, e la sua lista di elementi sintomatici è stata più volte richiamata dalla giurisprudenza di merito.

5.2. I piani fondati su flussi incerti: la success fee come paradigma di inammissibilità

Una questione specifica – e di crescente rilevanza pratica – riguarda i piani di risanamento che fondano la propria sostenibilità economica su ricavi di natura aleatoria, ovvero su compensi correlati al raggiungimento di determinati risultati da parte di soggetti terzi (c.d. success fee).

La struttura di una success fee è, per definizione, incompatibile con le esigenze di certezza e verificabilità che un Piano di risanamento deve soddisfare. Un ricavo a successo è condizionato – il che significa che può non verificarsi; è indeterminato quanto all’ammontare – il che significa che non è computabile con ragionevole affidabilità nelle proiezioni finanziarie; è subordinato a eventi esterni alla disponibilità del debitore – il che significa che la società non può garantirne il conseguimento attraverso proprie scelte imprenditoriali.

Il Piano di risanamento che si basa su tali ricavi come principale (o esclusiva) fonte di flussi finanziari non soddisfa il requisito della «concreta prospettiva di risanamento» richiesto dall’art. 12 CCII. Non perché il business model sottostante sia necessariamente privo di fondamento economico; ma perché un Piano fattibile deve poggiare su basi verificabili ex ante, non su proiezioni condizionate al buon esito di operazioni il cui esito è, per natura, incerto.

Questa conclusione trova conforto anche nel dato normativo positivo: l’art. 23, comma 1, lett. c), CCII richiede che l’accordo conclusivo della CNC «assicuri la continuità aziendale per almeno due anni». Il verbo «assicurare» ha un significato tecnico preciso: non «prospettare» o «auspicare», ma garantire con sufficiente certezza[8]. Un’assicurazione non può fondarsi su una fee condizionata al successo di un’operazione il cui esito è ignoto al momento della sottoscrizione dell’accordo.

Il problema si acuisce ulteriormente quando la controparte contrattuale da cui dipende la success fee è un soggetto (magari estero), la cui identità, solvibilità e capacità operativa non sono verificabili con gli ordinari strumenti di due diligence disponibili al Tribunale. In tal caso, il Piano presentato dall’imprenditore ha natura genuinamente speculativa, e la sua ammissione allo strumento – con concessione delle connesse misure protettive – finisce per trasformare la CNC in uno strumento di protezione di un’operazione commerciale rischiosa se non, come spesso avviene, di fatto inesistente, a scapito dei creditori i cui diritti sono nel frattempo paralizzati.

6. L’uso dilatorio della Composizione Negoziata: profili patologici e rimedi sistematici

Il terzo tema che questo saggio intende approfondire – e che rappresenta forse la questione di maggiore urgenza sistematica – è quello dell’uso dilatorio della Composizione Negoziata. Si tratta, come è noto alla dottrina più avvertita, di un rischio intrinseco allo strumento: un imprenditore in crisi irreversibile può essere tentato di accedere alla CNC non per ricercare genuinamente un accordo con i creditori, ma per procurarsi uno «scudo» temporale che rallenti l’apertura della liquidazione giudiziale e consenta, nel frattempo, di disporre delle risorse aziendali in modo non soggetto al controllo degli organi concorsuali.

6.1. Fenomenologia dell’abuso

I segnali sintomatici dell’uso dilatorio della CNC sono riconoscibili sul piano fenomenologico con relativa chiarezza, sebbene la loro qualificazione giuridica presenti margini di difficoltà non trascurabili. Possono essere enumerati come segue.

In primo luogo, la presentazione di un Piano di risanamento la cui versione iniziale è meramente programmatica, e le cui successive versioni «aggiornate» non vengono mai trasmesse ai creditori interessati, pur essendo caricate su una piattaforma digitale ad accesso teoricamente riservato. La disponibilità in piattaforma non equivale a effettiva comunicazione: il debitore che non trasmette il Piano ai creditori non assolve all’obbligo informativo che il principio di buona fede ex art. 4 CCII gli impone. L’argomento opposto – che i creditori avrebbero potuto accedere autonomamente alla piattaforma – è una petizione di principio: il debitore non può invocare a proprio favore una disponibilità informativa che ha intenzionalmente non comunicato e che richiede ai creditori uno sforzo di iniziativa che il sistema non impone loro.

In secondo luogo, la subordinazione dei pagamenti ai creditori – inclusi quelli già concordati in una proposta di accordo – al verificarsi di un evento futuro e incerto (tipicamente, l’adesione dell’Erario alla proposta di transazione fiscale). Questa interdipendenza, quando non è tecnicamente necessaria ma strumentalmente costruita, trasforma il Piano in un documento autoreferenziale: i pagamenti non avvengono mai, perché sono sempre condizionati a qualcosa che non è ancora accaduto. Il creditore, paralizzato nelle azioni esecutive dalle misure protettive, si trova intrappolato in un’attesa indefinita che il debitore ha il potere di prolungare a tempo indeterminato attraverso la successiva presentazione di nuove condizioni.

In terzo luogo, il rifiuto sistematico di fornire informazioni ai creditori che le richiedono – sia direttamente all’amministratore, sia attraverso l’Esperto – abbinato alla pretesa che lo strumento continui a godere delle misure protettive. Vi è in questa posizione un’incoerenza logica prima ancora che giuridica: le misure protettive sono giustificate dalla necessità di proteggere le trattative in corso; se il debitore si rifiuta di fornire ai creditori le informazioni necessarie per partecipare a tali trattative in modo consapevole, le trattative non sono «in corso» in alcun senso significativo del termine. Si è semmai in presenza di un monologico processo decisionale del debitore, assistito dallo scudo delle misure, che non corrisponde in nulla al modello negoziale bilaterale su cui la CNC è fondata.

Infine – e questo è forse il segnale più rivelatore – la mancata risposta alle richieste di informazioni da parte del socio non amministratore ex art. 2476 c.c. In una s.r.l. in CNC, il silenzio dell’amministratore alla richiesta di ispezione del socio non è un dettaglio procedurale: è una disapplicazione deliberata di una norma imperativa del codice civile. Un amministratore che ritiene di non dover rispondere al proprio socio – che spesso è anche suo creditore – nel corso di un percorso di risanamento normato espone la società a un duplice rischio: la revoca delle misure protettive per condotta incompatibile con i principi della CNC, e una responsabilità personale per inadempimento degli obblighi societari.

6.2. Il potere di revoca del giudice come presidio ordinamentale

Il rimedio sistematico contro l’uso dilatorio della CNC è individuabile nell’art. 19, comma 5, CCII, che attribuisce al Tribunale il potere di revocare le misure protettive «quando sono diventate non funzionali al soddisfacimento degli obiettivi prefissati».

La norma configura un controllo di tipo dinamico e continuativo: le misure non sono confermate «una tantum» al momento dell’istanza, per poi rimanere stabili per tutta la durata della CNC; al contrario, esse devono mantenere la propria funzionalità per tutto il tempo in cui sono in vigore, e il Tribunale ha il potere – e il dovere – di revocarle quando tale funzionalità venga meno.

La giurisprudenza più recente ha cominciato a valorizzare questa norma come strumento di contrasto all’uso distorto della CNC. Il Tribunale di Bari, nel maggio 2025, ha confermato la revoca delle misure in presenza di un Piano «evanescente», precisando che la mancata integrazione documentale in sede di reclamo non poteva supplire alle carenze originarie.[9] Il Tribunale di Milano ha contribuito a precisare i criteri di valutazione della funzionalità delle misure, richiedendo che dal Piano emergano «concrete prospettive» e non mere enunciazioni programmatiche.

Si deve inoltre considerare che, secondo la dottrina più attenta, il potere di revoca ex art. 19, comma 5, CCII può essere esercitato non solo su istanza dei creditori, ma anche d’ufficio dal Tribunale, ogniqualvolta esso acquisisca – attraverso le memorie depositate, i pareri dell’Esperto o altri atti della CNC – elementi tali da evidenziare la perdita di funzionalità delle misure.[10]

In questa prospettiva, il comportamento complessivo del debitore durante la CNC – e non solo la qualità formale del Piano – assume rilevanza ai fini della valutazione giudiziale: l’opacità informativa, il silenzio alle richieste dei creditori, la subordinazione dei pagamenti a condizioni strumentalmente costruite, la disapplicazione dei diritti societari del socio non amministratore sono tutti elementi che il Tribunale può e deve considerare nel momento in cui valuta se le misure protettive mantengano ancora la propria funzionalità o debbano essere revocate.

7. Conclusioni

L’analisi svolta consente di trarre alcune conclusioni di ordine sistematico che, pur nella loro inevitabile sintesi, aspirano a contribuire al dibattito in corso sull’applicazione della Composizione Negoziata della Crisi.

In primo luogo, i doveri informativi nella CNC non si esauriscono negli obblighi formali di deposito documentale previsti dall’art. 17 CCII. Il principio di buona fede e correttezza di cui all’art. 4 CCII impone al debitore – e, in certa misura, all’Esperto – un obbligo di trasparenza sostanziale e continuativa nei confronti del ceto creditorio. Il silenzio informativo – la deliberata omissione di comunicazioni rilevanti in ordine all’andamento del Piano e delle trattative – costituisce una violazione di tale principio, suscettibile di rilevare sia ai fini della valutazione della condotta del debitore, sia ai fini della funzionalità delle misure protettive.

In secondo luogo, il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c. mantiene piena efficacia durante la CNC e non può essere compresso dall’amministratore in ragione della pendenza della CNC, della conflittualità del socio richiedente o di qualsiasi altra valutazione discrezionale. La sua violazione è un inadempimento di norma imperativa che si aggiunge – non si sostituisce – agli obblighi procedurali della Composizione Negoziata. Il Tribunale investito della valutazione delle misure protettive non può ignorare tale inadempimento come se si trattasse di una questione societaria separata e indifferente al procedimento di CNC.

In terzo luogo, la fattibilità del Piano non è un requisito meramente formale, soddisfatto dalla presentazione di un documento che si qualifichi come «Piano di risanamento». Essa implica la verifica sostanziale della coerenza tra le assunzioni del Piano e la realtà gestionale dell’impresa, e richiede che i flussi finanziari prospettati siano fondati su basi concrete e verificabili. Un Piano che dipende da ricavi incerti – quali le success fee di natura speculativa – non soddisfa tale requisito, e non può fungere da base legittimante per le misure protettive. L’imprenditore che propone ai propri creditori un accordo la cui sostenibilità dipende da un’operazione commerciale il cui esito è ignoto non sta offrendo un risanamento: sta offrendo una scommessa. L’ordinamento della crisi d’impresa può tollerare la prima, ma non può legittimare la seconda con lo scudo delle misure protettive.

In quarto luogo, il rischio di uso dilatorio della CNC è reale e documentato, e il sistema offre un rimedio adeguato nel potere di revoca delle misure protettive ex art. 19, comma 5, CCII. Tale potere deve essere esercitato dal Tribunale con la necessaria tempestività, non attendendo il maturare della durata massima delle misure quando gli elementi di patologia procedurale siano già manifesti. Un controllo dinamico e continuativo sulla funzionalità delle misure – ispirato ai principi di effettività della tutela dei creditori e di coerenza del sistema – è non solo consentito, ma doveroso.

In definitiva, la Composizione Negoziata della Crisi è uno strumento di straordinaria potenzialità, capace – nelle sue applicazioni virtuose – di consentire il risanamento di imprese altrimenti destinate alla liquidazione, preservando valore economico e livelli occupazionali. Ma questa potenzialità può dispiegarsi soltanto in un contesto di effettiva trasparenza, leale collaborazione tra le parti e genuina ricerca di soluzioni negoziate. Quando tali condizioni vengono meno – quando la CNC diventa uno schermo dietro cui si congela l’insolvenza, si impoverisce la garanzia patrimoniale e si comprimono sine die i diritti dei creditori – lo strumento cessa di meritare la protezione che l’ordinamento gli accorda, e il Tribunale ha non soltanto il potere, ma il dovere, di prenderne atto con la tempestività che la situazione richiede.

[1] F. LAMANNA, Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Milano, 2022, 112 ss.

[2] Vedi Decreto Dirigenziale MIMIT del 21 marzo 2023, Protocollo di conduzione della Composizione Negoziata, § 1.1, ove si sottolinea il carattere «volontario e non concorsuale» dello strumento, funzionale alla «emersione precoce della crisi».

[3] Art. 17, comma 5, CCII: «Se l’Esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l’archiviazione dell’istanza».

[4] Art. 2476, comma 2, c.c.: «I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione».

[5] G. ZANARONE, Della società a responsabilità limitata, in Commentario Schlesinger, Milano, 2010, sub art. 2476, 877 ss., qualifica il diritto di ispezione come «diritto soggettivo individuale inderogabile» del socio non amministratore.

[6] Trib. Verona, 10 marzo 2025, in Unijuris, 2025; conf. Trib. Verona, 30 maggio 2024.

[7] Decreto Dirigenziale MIMIT, 21 marzo 2023, Protocollo CNC, § 2.4.

[8] Il riferimento è all’art. 23, comma 1, lett. c), CCII.

[9] Trib. Bari, Sez. IV, 13 maggio 2025, Pres. G. Rana, Rel. R. Simone, in Unijuris, 2025.

[10] Trib. Ferrara, luglio 2024, in Unijuris, distingue tra revoca per sopravvenuto difetto di funzionalità e revoca per comportamento abusivo del debitore.

 

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