La Cassazione depotenzia le SS.UU.
La prima sezione civile della Cassazione detta le linee interpretative di SS.UU. 8770/2020, fornendone un’interpretazione meno stringente
Con ordinanza n.2358/2026 dello scorso 4 febbraio, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover dettare linee interpretative per una corretta applicazione della sentenza delle SS.UU. n.8770/2020.
La Corte si è incentrata in particolare sul concetto di “scenari probabilistici”, affermando che “è, dunque, evidente che gli scenari probabilistici non possono essere intesi come una (ovviamente impossibile) previsione certa del futuro andamento dei tassi, sicché un eventuale inserimento di tale previsione nel corpo dei contratti di IRS risulterebbe inutile, e semmai fuorviante, poiché tutto teorica. Al contrario, è da ritenere che l’espressione «scenari probabilistici» utilizzata dalle Sezioni Unite vada intesa nel senso di fare riferimento al novero delle informazioni relative a dati storici (principalmente, rendimento medio e volatilità) utilizzati per la determinazione del mark to market e rivelatori della «qualità» dell’alea e, dunque, della stessa misura dei costi, pur se impliciti. Viene, dunque, in rilievo un significato di «scenario probabilistico» imperniato sull’analisi storica dell’andamento medio del prodotto finanziario, sull’assunto che il futuro si comporterà come il passato, e privo di qualsiasi valutazione in ordine a variabili correttive basate sulle aspettative future”.
Inoltre la Corte, con una evidente forzatura rispetto alla pronuncia delle SS.UU., ha ritenuto doversi distinguere il contenuto minimo informativo a seconda del tipo di contratto IRS sottoscritto dalle parti, giungendo ad affermare che “qualora, come nel caso in esame, un contratto di IRS abbia finalità di copertura, sia imperniato sul mero scambio di flussi finanziari e si risolva in una trasformazione di un mutuo da tasso variabile a fisso, la struttura è di regola relativamente semplificata, al punto da richiedere un minor flusso informativo per consentire l’apprezzamento dell’alea del contratto”.
La Corte in ultimo, con approccio certamente innovativo, ha inteso giustificare l’esigenza di un minore set informativo nei contratti di tal specie facendo leva sul “principio di autoresponsabilità” dell’investitore.
Secondo la Cassazione, difatti, “può ritenersi che nel novero delle informazioni rilevanti ai fini di un siffatto apprezzamento possano essere omesse quelle informazioni che sono di pubblico dominio o, comunque, che, in quanto espresse da criteri e modelli standard di largo impiego, sono agevolmente a disposizione del cliente, il quale, anche in applicazione del principio di autoresponsabilità, è tenuto ad agire in modo avveduto”.
In sintesi gli ermellini, mediante la recente pronuncia, hanno di fatto depotenziato l’originaria portata della sentenza delle SS.UU., affermando che per considerare validi i contratti IRS plain vanilla – esattamente il medesimo tipo di derivato oggetto delle SS.UU. – non sono necessarie le stringenti informazioni indicate dalle SS.UU..

