La Cassazione sull’obbligo consegna contratto al correntista

La Cassazione sull’obbligo consegna contratto al correntista

L’onere di consegna del contratto al correntista che ne faccia richiesta non soggiace al limite decennale ex art.119 TUB

La Corte di Cassazione, dopo aver affermato – con l’ordinanza n.251 del 05.01.2026 – che l’obbligo di consegna del contratto al correntista sussiste unicamente ai sensi del primo comma dell’art.117 TUB e non anche ex quarto comma dell’art.119 TUB, con l’ordinanza n.1137 del 19.01.2026 torna sull’argomento.

Facciamo ordine.

Con la pronuncia di inizio anno gli ermellini avevano chiarito che il quarto comma dell’art.119 TUB attribuisce al correntista il diritto di richiedere in ogni momento, a proprie spese, copia della documentazione contabile relativa all’ultimo decennio, ma non anche copia del contratto. Secondo la Corte, difatti, l’onere – in capo alla banca – di consegna del contratto sussiste unicamente ai sensi del primo comma dell’art.117 TUB (“i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”), norma che però non prevede alcun obbligo di riconsegna.

In sintesi, il correntista che ha già ricevuto il contratto, non ha diritto a richiederne una copia, proprio perché trattasi di documento non contabile e dunque estraneo alla portata del quarto comma dell’art.119 TUB.

Con la pronuncia n.1137 del 19.01.2026, la Corte, proprio principiando dall’inapplicabilità dell’art.119 TUB all’onere di consegna del testo contrattuale – che invece sussiste ex art.117 TUB, primo comma – ha rigettato il motivo di ricorso proposto dalla banca, che riteneva ingiusta la condanna a proprio carico stabilità dalla Corte territoriale (e invero già dal Tribunale) non avendo, il correntista attore, prodotto in giudizio copia del contratto contemplante le clausole di cui chiedeva accertarsi la nullità.

Sul punto la Suprema Corte – dopo aver ribadito che “è vero che questa Corte afferma che, per far valere la nullità delle clausole contrattuali, vanno prodotti i contratti e che si tratta di onere probatorio incombente sul correntista”, espressamente richiamando sul punto Cassazione n.6480/2021 e n.26867/2024 – ha ritenuto, nel caso specifico, che la banca avesse ingiustificatamente omesso di ottemperare alla richiesta formulata dalla correntista ex art.119 TUB e al successivo ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., non avendo mai dato prova di aver consegnato alla correntista la copia del contratto.

Secondo la Corte, difatti, la banca aveva errato nell’eccepire il decorso del termine decennale previsto dal 4° comma dell’art.119 TUB, giacché l’onere di consegna del contratto, in quanto documento non contabile, non soggiace al limite decennale.

In sintesi, la Cassazione ha confermato la nullità delle clausole contrattuali, di fatto sanzionando la banca per non aver dato prova di aver consegnato copia del testo contrattuale al cliente.

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