Quando il controllo dimentica l’impresa
La crisi del risanamento e la metamorfosi del Pre Commissario
Ogni sistema giuridico rivela la propria maturità non tanto nelle norme che produce, quanto nel modo in cui queste vengono interpretate e vissute dagli operatori chiamati ad applicarle.
Il diritto della crisi d’impresa non fa eccezione. Anzi, proprio perché opera in un territorio delicatissimo – quello in cui si intrecciano economia reale, responsabilità, lavoro, fiducia – esso rende immediatamente visibili le fratture tra impianto normativo e prassi applicativa.
Il Codice della crisi e dell’insolvenza ha segnato una cesura netta con il passato. Ha abbandonato la logica della colpa, ha superato l’idea della crisi come stigma, ha circoscritto la vendetta dei creditori, ha introdotto strumenti che presuppongono competenza, dialogo, capacità di lettura dell’impresa come organismo vivo.
Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, ma di un cambio di paradigma.
Ciò nonostante, tra il disegno del legislatore e la sua attuazione quotidiana si è aperto uno spazio critico, nel quale riemergono posture, riflessi e modalità di esercizio del potere che appartengono a una stagione che la riforma avrebbe dovuto definitivamente consegnare al passato.
C’è un momento, nel diritto della crisi, in cui il silenzio diventa complicità. È il momento in cui strumenti concepiti per salvare valore iniziano, per mano di chi li applica, a produrre paura, sfiducia e distruzione, e tuttavia il sistema continua a chiamarlo “controllo”, “garanzia”, “rigore”.
In questo quadro di transizione incompiuta, la figura del pre-commissario assume – ancora – un rilievo particolare. Essa è chiamata a operare in uno spazio intermedio, delicatissimo, nel quale il processo di ristrutturazione non è ancora approdato a una soluzione definitiva, ma l’impresa è già esposta, vulnerabile, bisognosa di tempo, fiducia e competenza. Proprio per questa posizione centrale, il modo in cui il ruolo viene concretamente esercitato incide in maniera determinante sull’esito dell’intero percorso.
Ed è qui che emerge, ancora e tutt’altro che di rado, una frizione che non può essere ignorata.
Accanto a prassi evolute, rispettose della funzione e pienamente coerenti con lo spirito del risanamento, permangono modalità operative che ricalcano schemi mentali precedenti, segnate da diffidenza strutturale, da un uso difensivo dell’autorità, da una concezione del controllo ancora più vicina alla sorveglianza che alla comprensione dell’impresa. Non si tratta di casi isolati né marginali, ma di un fenomeno sufficientemente diffuso da incidere sulla percezione complessiva dello strumento.
È a partire da questa constatazione – non polemica, ma empirica – che si sviluppano le riflessioni che seguono, volte a interrogarsi sulle conseguenze sistemiche di tali prassi e sulla loro compatibilità con un diritto della crisi che ha dichiaratamente scelto di lasciare alle spalle la logica della punizione per abbracciare quella del risanamento.
Il procedimento unitario di cui all’art. 44, comma 1, del Codice della crisi e dell’insolvenza nasce come spazio di sospensione intelligente: un tempo giuridico protetto, destinato non a giudicare, ma a consentire all’impresa di scegliere, con lucidità e responsabilità, la traiettoria di regolazione della propria crisi.
Accordo di ristrutturazione, in primo luogo. Concordato in continuità, solo se necessario. Non una discesa obbligata, ma una transizione consapevole. Eppure, in una parte non trascurabile della prassi, questo spazio sta mutando natura. Non per effetto della norma, ma per la qualità culturale di chi la interpreta.
Il procedimento unitario presuppone un dato che dovrebbe essere ovvio, ma che oggi sembra smarrito: l’impresa viene prima della procedura. Prima dei ruoli, prima delle firme, prima delle cautele autoreferenziali.
Il legislatore non ha immaginato l’art. 44 CCII come un solo recinto di sorveglianza, ma come una cornice di razionalità, nella quale l’impresa continui a vivere, operare, vendere, produrre, negoziare. La protezione non è un privilegio: è una condizione funzionale alla salvaguardia del valore.
In questo quadro si colloca la figura del pre-commissario. Figura delicata, di equilibrio, di misura. Non chiamata a esercitare potere, ma a comprendere un processo.
Quando però la funzione viene interpretata non come responsabilità, ma come rischio personale da neutralizzare, accade qualcosa di profondamente patologico. Il controllo diventa ansia. L’ansia diventa rigidità. La rigidità diventa coercizione. La coercizione degenera in una deriva patologica.
E in questa arena si assiste a richieste improvvise, formulate con urgenze artificiose che hanno unicamente il sapore della trappola: pretese finanziarie imposte ai soci non come attento esito di un’analisi economico-aziendale, ma come atto preventivo di autotutela; accessi in azienda ritardati per settimane, salvo poi essere annunciati all’improvviso, con toni perentori, quasi dimostrativi.
In questi spazi vi è poi una prassi che, più di altre, rivela la vera natura di una certa interpretazione del ruolo: la convocazione da parte del pre-commissario dell’amministratore ad horas. Non quella giustificata da una reale urgenza dell’impresa, da un evento imprevisto, da un rischio concreto e attuale per la massa dei creditori, ma quella artificiosamente costruita, annunciata senza preavviso, spesso in giorni e orari simbolicamente inopportuni, come se l’urgenza fosse essa stessa il contenuto della comunicazione.
La convocazione ad horas non è funzionale al procedimento ma è funzionale al potere.
Essa spezza l’organizzazione dell’impresa, disarticola il lavoro degli advisor, costringe tutti a dimostrare una disponibilità incondizionata, non richiesta dalla legge e non necessaria ai fini del risanamento.
Vi è poi un aspetto di cui si parla poco, perché scomodo, ma che non può più essere eluso: il godimento.
Non il piacere professionale di chi svolge bene il proprio compito, ma una forma più oscura e regressiva di soddisfazione, che nasce dall’esercizio asimmetrico del potere.
In alcune condotte, il controllo non appare più come un dovere gravoso, ma come un’occasione di autoaffermazione.
Il tono perentorio, la richiesta improvvisa, l’accesso imposto senza mediazione non sono strumenti neutrali: sono gesti performativi, attraverso i quali il soggetto conferma a sé stesso la propria centralità. È il momento in cui la funzione smette di essere servizio e diventa palcoscenico. Il procedimento non è più un contesto da governare, ma un luogo in cui mettere in scena l’autorità.
Questo godimento è tanto più intenso quanto più i destinatari – imprenditori, soci, consulenti – sono competenti, strutturati, autonomi. L’autorità fragile ha bisogno di umiliare per sentirsi legittimata. L’insicurezza culturale cerca compensazione nell’arroganza del ruolo.
Non si tratta di una patologia individuale, ma di una deviazione sistemica, che il diritto della crisi, per sua natura delicatissima, non può permettersi di tollerare. Perché quando il controllo diventa fonte di piacere personale, il risanamento diventa impossibile.
In questo modo, il tempo – che dovrebbe essere uno degli alleati principali del procedimento unitario – viene trasformato in strumento di pressione psicologica. Non si chiede collaborazione: la si pretende. Non si sollecita un confronto: lo si impone.
È una tecnica antica, ben nota in altri contesti del potere, ma profondamente incompatibile con la logica del risanamento, che richiede lucidità, preparazione, riflessione. Chi governa il tempo governa il processo. Chi lo deforma, ne compromette l’esito. Tutto questo non ha nulla a che fare con il risanamento.
È teatro del controllo, non esercizio della funzione. La cifra comune di queste condotte non è il rigore, ma la paura. Paura di essere ritenuti indulgenti. Paura di dover valutare, e quindi scegliere. Paura che porta a rifugiarsi nella forma, nella distanza, nella postura autoritaria.
È il trionfo del difensivismo istituzionale: non si accompagna un processo, lo si sorveglia; non si comprende un’impresa, la si ispeziona; non si dialoga con i consulenti, li si tiene a distanza.
Il paradosso è evidente: più aumenta questo tipo di controllo formale, più diminuisce la capacità reale di governare la crisi. In questo scenario, l’impresa scompare. Non viene studiata. Non viene ascoltata. Non viene capita. Viene sospettata.
Le dinamiche del settore, i cicli economici, la stagionalità, la struttura dei margini, il posizionamento competitivo restano sullo sfondo, come se fossero dettagli accessori. Eppure sono l’unica cosa che conta.
Il risanamento non è un atto notarile ma è un processo industriale, commerciale, finanziario. Chi non ha curiosità per il business non può svolgere alcuna funzione utile in questa fase e dovrebbe avere l’umiltà e la responsabilità di non accettare l’incarico. Anzi di nemmeno proporsi.
Ancora più grave è il modo in cui vengono trattati gli advisor. Professionisti chiamati non per compiacere, ma per costruire. Spesso con esperienza pluridecennale, con competenze settoriali profonde, con una visione che va ben oltre il perimetro del singolo procedimento. Talora dotati di competenze, esperienza e visione sistemica persino superiori a quelle del pre-commissario stesso. Eppure, in certe prassi, vengono percepiti come intralcio o peggio, come soggetti da contenere perché non supini al volere del pre-commissario. Talvolta per contenerli si adombrano correità con l’imprenditore.
È una dinamica sottile, ma devastante che dimostra che chi non ha sicurezza culturale tende a esercitare autorità, e chi ha autorità senza cultura tende a usarla per intimidire.
Il tempo, poi, diventa un’arma impropria. Ciò che andava fatto subito viene rinviato senza spiegazioni. Ciò che poteva essere programmato viene imposto all’ultimo momento. Non per necessità, ma per riaffermare un ruolo. È qui che il controllo smette definitivamente di essere funzione e diventa gesto simbolico di potere. Un gesto che disorganizza, destabilizza e umilia.
Ed è qui che si inserisce un ulteriore equivoco, forse il più grave, che merita di essere esplicitato.
Questo modo di interpretare il ruolo del pre-commissario non contrasta affatto il rischio di abuso dello strumento di ristrutturazione previsto dall’art. 44 CCII. Al contrario, lo fraintende radicalmente. L’idea che un controllo intimidatorio, vessatorio o iper-formalistico sia funzionale a “scovare” condotte elusive o imprese strutturalmente illecite non solo è infondata, ma è pericolosamente fuorviante.
Il procedimento unitario non è, né può diventare, il luogo deputato alla sola caccia all’abuso. Esso interviene a valle di una serie di vagli, di presìdi, di filtri normativi e giurisdizionali che precedono l’accesso alla procedura. La verifica della liceità dell’impresa, della correttezza della sua condotta, dell’assenza di intenti distorsivi non è affidata all’arbitrio comportamentale del pre-commissario, ma a strumenti diversi, tipizzati, strutturati, che operano prima e fuori da questo perimetro.
Attribuire al pre-commissario una funzione surrettizia di “anticorpo” contro l’abuso significa caricare la procedura di un compito che non le appartiene e snaturarne la finalità. Non è irrigidendo il rapporto con l’impresa, non è moltiplicando pressioni indebite, non è esercitando una sorveglianza ansiogena che si smascherano le condotte illecite. Al contrario, così facendo si colpiscono indiscriminatamente anche – e soprattutto – le imprese sane ma in difficoltà, quelle che cercano una soluzione ordinata e trasparente alla crisi.
Non vi è dunque alcuna utilità sistemica nel nascondere o giustificare questi comportamenti in nome di una pretesa lotta all’abuso. Se l’obiettivo è individuare le imprese che utilizzano strumentalmente gli istituti del risanamento, gli strumenti ci sono già: vagli preliminari, analisi documentali, controlli di ammissibilità, verifiche giudiziali mirate. Ed è lì che devono operare, con rigore e competenza, non nella quotidiana gestione intimidatoria del rapporto con l’impresa ammessa alla procedura.
Confondere i piani significa produrre un duplice danno da un lato, non intercettare davvero le condotte illecite; dall’altro, scoraggiare e penalizzare proprio le imprese che avrebbero titolo e diritto a essere risanate.
Ed è forse questa la contraddizione più profonda: nel tentativo di apparire inflessibili contro l’abuso, si finisce per tradire la funzione stessa dello strumento, trasformandolo da occasione di emersione ordinata in fattore di selezione darwiniana basata sulla paura, non sulla meritevolezza.
In questo quadro, il giudice resta sullo sfondo. È legittimo domandarsi se chi nomina queste figure sia realmente consapevole del modo in cui esse interpretano quotidianamente il ruolo fiduciario conferitogli.
È difficile pensare che, se lo fosse pienamente, non proverebbe disagio.
Perché un controllo che diventa intimidazione non rafforza la giurisdizione ma la espone. E allo stesso modo non tutela il sistema ma lo corrode. E si badi bene che le conseguenze non sono teoriche ma sono concrete, misurabili e sistemiche. Gli imprenditori imparano a non emergere troppo presto, i soci e gli investitori diventano sospettosi e i consulenti si chiudono in logiche di pura autoprotezione.
Infatti, il giudice, che pure esercita una funzione di valutazione e di controllo sul procedimento, conosce l’operato del pre-commissario quasi esclusivamente attraverso le istanze e le relazioni che quest’ultimo deposita. Documenti necessariamente selettivi, formali, levigati, incapaci – per loro natura – di restituire la trama quotidiana del rapporto con l’impresa.
In quelle relazioni non entra il tono delle comunicazioni, non entra il modo in cui le richieste vengono formulate, non entra il peso psicologico delle convocazioni improvvise, non entra la pressione esercitata nei tempi, nei silenzi, nelle attese.
L’agire reale del pre-commissario, quello che incide concretamente sulla vita dell’impresa in crisi, resta fuori dal perimetro conoscitivo del giudice.
E allora ci si deve chiedere: che cosa può fare l’impresa? Reagire? Segnalare? Rappresentare il disagio?
E se si, a chi, e soprattutto a quale prezzo?
L’esperienza insegna che ogni tentativo di reazione viene percepito non come richiesta di riequilibrio, ma come atto di ostilità. E l’illusione che una segnalazione possa generare comprensione, o anche solo una riflessione autocritica – l’idea che il pre-commissario possa riconoscere di aver ecceduto, anche solo in parte – si rivela, nella pratica, infondata.
Accade il contrario.
Il carico dell’intimidazione aumenta. Le richieste si fanno più rigide. La distanza si amplia.
Così, il silenzio diventa l’unica strategia di sopravvivenza. E in quel silenzio, protetto formalmente dalla correttezza delle relazioni depositate, l’agire distorto continua indisturbato, sottratto a ogni reale possibilità di emersione.
Per effetto di ciò il valore aziendale si consuma nel tempo morto della paura. Così, uno strumento pensato per favorire l’accordo di ristrutturazione diventa, nei fatti, una anticamera del concordato, se non peggio.
Il dato più inquietante, tuttavia, non è l’esistenza di singole deviazioni individuali, ma la loro persistenza numerica e culturale.
Non si tratta di eccezioni residue destinate a estinguersi spontaneamente, bensì di un ceto professionale ancora sorprendentemente ampio, che continua a interpretare il diritto della crisi con categorie mentali appartenenti a un’epoca ormai superata.
Il legislatore ha compiuto uno sforzo evidente e non banale: ha reciso il ceppo della vergogna, ha abbandonato l’idea della crisi come stigma morale, ha sostituito la logica della punizione con quella della prevenzione e del risanamento.
Eppure, in una parte della prassi, il mutamento normativo non ha prodotto un corrispondente mutamento culturale. Le parole sono cambiate. Le procedure sono cambiate. Ma gli sguardi, i riflessi condizionati, le posture interiori restano, troppo spesso, le stesse.
Sotto la superficie del nuovo impianto normativo, continua a sopravvivere una cultura profonda, mai realmente elaborata, che affonda le proprie radici nella vecchia legge fallimentare. Una cultura fatta di sospetto preventivo, di distanza morale, di convinzione – spesso inespressa, ma operante – che la crisi sia comunque il segno di una colpa.
È questa eredità non metabolizzata che riemerge nelle prassi più rigide, nelle convocazioni perentorie, negli accessi imposti come atti dimostrativi. Non è il diritto della crisi a parlare, ma il fantasma del fallimento punitivo, travestito da controllo moderno.
Il risultato è una contraddizione insanabile: un sistema normativo avanzato, applicato con strumenti mentali arcaici.
Ancora più grave è ciò che avviene sul piano generazionale.
Questi modelli comportamentali non restano confinati a chi li pratica, ma vengono trasmessi ai giovani professionisti, spesso apprendisti silenziosi di una prassi che si presenta come “realismo”, “prudenza”, “rigore”. Così, ciò che dovrebbe essere superato viene insegnato. Ciò che dovrebbe essere corretto viene normalizzato. La paura diventa metodo, e il metodo diventa tradizione. È in questo passaggio che il sistema fallisce davvero: quando l’errore si istituzionalizza e si presenta come sapere professionale.
Il giovane che impara che il controllo si esercita intimidendo, che l’autorità si afferma umiliando, che il tempo si governa creando urgenze artificiali, difficilmente svilupperà una cultura del risanamento autentica.
Si dice spesso che il tempo farà il suo corso, che le nuove norme produrranno lentamente un ricambio naturale. Ma il tempo, da solo, non basta. Perché quando una cultura si auto-riproduce, il cambiamento non avviene spontaneamente.
Avviene solo se viene riconosciuto l’errore. Avviene solo se si accetta che alcune prassi non sono più tollerabili. Avviene solo se il sistema, nel suo complesso, mostra di saper distinguere tra rigore e ottusità, tra controllo e abuso di funzione.
Altrimenti, il rischio è evidente: il diritto della crisi continuerà a essere formalmente moderno, ma sostanzialmente antico, incapace di mantenere le promesse che il legislatore aveva affidato ad esso.
Proprio perché le riflessioni qui sviluppate sono di natura sistemica, esse non possono che misurarsi anche con le esperienze che dimostrano come un’altra interpretazione del ruolo non solo sia possibile, ma già esista.
Vi è infatti, ed è doveroso dirlo con chiarezza, anche un’altra realtà. Accanto alle prassi distorte che qui si sono analizzate, operano molti pre-commissari che interpretano il ruolo con rigore autentico e intelligenza sistemica, pienamente consapevoli della funzione che la legge ha loro affidato. Professionisti che sanno coniugare controllo e comprensione, fermezza e misura, presidio delle regole e lettura profonda dell’impresa. Figure che non temono la responsabilità valutativa, che non si rifugiano nel formalismo difensivo, che non trasformano l’autorità in distanza, ma la esercitano come competenza riconosciuta.
In questi casi, il procedimento unitario torna a essere ciò che il legislatore aveva inteso: uno spazio ordinato di costruzione del risanamento, nel quale il pre-commissario svolge un ruolo proattivo, dialogante, capace di orientare il processo senza soffocarlo. È in questa interpretazione matura della funzione che si crea valore: per l’impresa, per i creditori, per il sistema nel suo complesso. Ed è proprio l’esistenza di queste prassi virtuose a rendere ancora più evidente, per contrasto, quanto le derive autoritarie non siano solo sbagliate, ma anche inutili.
D’altro canto, ogni riforma normativa che non sia accompagnata da una riforma culturale è, in ultima analisi, una riforma incompiuta. Il Codice della crisi ha indicato una direzione chiara. Ora spetta agli interpreti decidere se percorrerla davvero o limitarsi a simularne il cammino, continuando a esercitare il potere con gli strumenti del passato.
Fino a quando questi comportamenti resteranno numerosi e socialmente accettati, il cambiamento resterà lento, incerto, disomogeneo. E l’impresa, ancora una volta, ne pagherà il prezzo.
Il diritto della crisi non può reggere su questa impostazione. Perché è inefficiente e moralmente sbagliata. Chi opera in questi procedimenti dovrebbe ricordare che l’impresa non è un colpevole, la crisi non è una colpa e il controllo non è dominio.
Quando il risanamento viene sostituito dalla sorveglianza patologica, il sistema perde la propria ragion d’essere. E quando questo accade, il fallimento non è dell’impresa: è del diritto che pretendeva di salvarla.

