Risanamento a successo

Risanamento a successo

La negazione della continuità aziendale

C’è una linea sottile – ma oggi pericolosamente oltrepassata – tra la fisiologia del rischio imprenditoriale e la patologica mistificazione della continuità aziendale.

Il caso che si è recentemente presentato davanti a un tribunale può segnare un punto di non ritorno.

Una società da anni inattiva, con patrimonio netto negativo sin dal 2021, con debiti erariali e previdenziali molto elevati, priva di qualunque flusso operativo e con ammissione espressa dell’amministratore unico, fin dal bilancio 2021, dell’assenza dei presupposti di continuità aziendale, ha depositato nel 2025 un’istanza di Composizione Negoziata della Crisi (CNC) al solo fine – e qui sta la gravità – di bloccare tre istanze di liquidazione giudiziale promosse da altrettanti creditori.

Il piano presentato a supporto di tale istanza non prevede né ricapitalizzazione, né business in essere, né contratti, né commesse, ma solo una ipotetica attività di consulenza per il reperimento di finanza a favore di un soggetto terzo, remunerata esclusivamente con una success fee del 2% sui finanziamenti che – forse – verranno in futuro erogati.

Una scommessa, dunque. Nulla di più.

Eppure, incredibilmente, l’Esperto nominato ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive erga omnes, e il Giudice lo ha seguito.

Così, una società strutturalmente insolvente e senza vita economica è stata messa “sotto tutela” di un provvedimento protettivo che congela le azioni dei creditori, non per gestire una crisi, ma per guadagnare tempo.

 

  1. La continuità aziendale non è una congettura

La continuità aziendale è certamente sintetizzabile come la prospettiva di prosecuzione dell’attività economica, fondata su flussi finanziari attesi e ragionevolmente prevedibili, tali da consentire l’adempimento regolare delle obbligazioni, ma comunque basati su rapporti economici concreti.

I principi contabili OIC 11 e OIC 29 – e prima ancora l’art. 2423-bis, n. 1, c.c. – impongono che la continuità sia valutata in base a fatti concreti, non su mere aspettative o eventualità condizionate.

In questo caso, la base del piano non è un flusso certo o ragionevolmente stimabile, ma una pura condizione sospensiva incerta, dipendente da terzi, senza contratto, senza incarico, e con una remunerazione subordinata a un risultato aleatorio.

Parlare di continuità in un simile scenario significa snaturare il concetto stesso di going concern, trasformandolo in un artificio processuale.

Eppure, come si è avuto modo di anticipare in premessa, in un recentissimo caso di CNC si è potuto leggere, all’interno del Piano, la seguente assunzione in tema di flussi della continuità aziendale a servizio del risanamento:

Dal mese di maggio 2025, è stato avviato un percorso di consulenza economico-finanziario volto al reperimento di finanza per una società [omissis] con sede in [omissis] (CH), Nr. D’Ordine [omissis], per il reperimento di nuova finanza destinata al finanziamento a medio-lungo termine di un’area edificabile da acquistare e dei costi di costruzione da sostenere per la realizzazione di [omissis] unità residenziali nel Comune di [omissis] (CH).

L’intervento complessivo è stimato in circa 15 M di euro, e la fase di ricerca e strutturazione del debito sarà di circa 9 M di euro.

Nei mesi di luglio la [omissis] S.r.l. ha svolto attività di consulenza e advisoring per la definizione di un Business Plan e di un Info memorandum che verrà sottoposto nelle prossime settimane ad alcuni Investitori finanziari.

Il contratto con la [omissis] è in fase di definizione e verrà sottoscritto nei prossimi giorni, proprio in virtù del completamento di questa prima fase propedeutica a quantificare sia la nuova finanza necessaria al programma di investimento della [omissis] SA, che a quantificare le fees spettanti a [omissis] e che con quasi certezza verranno pattuite in misura del 2% della nuova finanza (debito) ottenuta dallo Sponsor.

Nella prospettiva di generare flussi derivanti dalla gestione caratteristica dell’attività di [omissis] S.r.l., qualora non avvenissero eventi di rilievo nella compagine sociale, tali da creare squilibri non opportuni al piano di risanamento proposto dalla presente CNC promossa dalla [omissis], il dott. [omissis], ha già avviato delle interlocuzione nel mese di Luglio 2025 con diversi soggetti che hanno richiesto un supporto consulenziale caratteristico dell’attiva da sempre condotta dalla [omissis] S.r.l. In particolare, si è già in fase avanzata sulla valutazione e stesura di un programma di investimenti volto a reperire finanza da parte di nuovi soci in un vettore operante nel trasporto aereo, ma anche sono stati avviati incontri e scambi documentali con un altro possibile cliente che nell’ambito di un programma costruttivo residenziale nella città di [omissis], ha la necessità di reperire nuova finanza. Ovviamente, dalla decisione di intraprendere una fase di sviluppo dell’attività consulenziale di [omissis], maturata anche a seguito dell’opportunità e degli scopi perseguiti dalla CNC intrapresa, non ha giovato la pausa estiva coincidente con il mese di Agosto. In ogni caso l’assunzione di nuove commesse non può prescindere dal risanamento della società (attualmente assoggettata ad istanza di Liquidazione Giudiziale), diversamente esponendo la stessa a pretese risarcitorie da inadempimento contrattuale”.

 

  1. La CNC non è un rifugio processuale

La Composizione Negoziata della Crisi è nata per favorire il risanamento di imprese ancora vive, dotate di un nucleo produttivo capace di generare flussi, e non per essere utilizzata come paralizzatore cautelare contro le istanze di liquidazione giudiziale o azioni esecutive.

Essa presuppone una “continuità minima qualificata”, ossia una capacità oggettiva di generare reddito, anche potenziale ma fondata su elementi fattuali.

Nulla di tutto ciò esiste nel caso in esame.

Sostenere che una success fee su un incarico non ancora sottoscritto possa rappresentare un flusso di continuità significa legittimare le “CNC speculative”, fondate su ipotesi astratte, e spalancare la porta ad abusi seriali del sistema.

Una simile impostazione svilisce lo spirito della riforma e trasforma la CNC in un mezzo di sospensione del diritto di credito, non in un istituto di risanamento.

 

  1. Il ruolo dell’Esperto: da garante a complice involontario

La norma assegna all’Esperto un ruolo di garante della fattibilità e della serietà del percorso negoziale.

La relazione positiva in un contesto di totale assenza di continuità concreta equivale a un avallo tecnico infondato, che può anche esporre l’Esperto a gravi profili di responsabilità.

Il rischio è quello di vedere compromessa la credibilità della figura dell’Esperto, trasformata da garante terzo a ratificatore di comodo di operazioni meramente dilatorie.

Non fosse altro perché, almeno fino ad oggi, è universalmente riconosciuto che l’assenza di concrete prospettive di continuità esclude la possibilità di ricorrere a strumenti di composizione negoziata.

La CNC, in mancanza di un piano realistico e di flussi prevedibili, non è ammissibile.

Ciò nonostante, nel caso in esame, si è ritenuto sufficiente un business plan privo di contratti e basato su ipotesi di successo futuro.

 

  1. L’assenso giudiziale

L’assenso giudiziale alla conferma delle misure protettive in simili condizioni apre una deriva pericolosissima.

Da oggi, chiunque potrà paralizzare le pretese creditorie con un piano basato su “possibili incarichi” o “ipotetici contratti di consulenza”.

Si passa, così, dalla tutela dell’impresa meritevole a un abuso sistemico del processo di crisi, che compromette l’affidamento dei creditori e svuota di senso l’intero impianto del Codice della crisi.

È un precedente che merita la massima attenzione della comunità professionale e accademica: la CNC a scommessa rappresenta la negazione stessa del principio di serietà dell’intento risanatorio su cui il legislatore aveva fondato la riforma.

 

  1. Conclusione: la fine della serietà nel CNC

La continuità aziendale non è una formula di stile, ma una condizione sostanziale e oggettiva che deve reggersi su dati verificabili e su capacità produttive concrete.

Accettare che una success fee condizionata al buon esito di una trattativa con un terzo sconosciuto possa sostituire i flussi della gestione caratteristica significa tradire l’essenza stessa del diritto della crisi.

Il pericolo è evidente: ogni impresa tecnicamente “fallita” potrà autodefinirsi risanabile, ogni debitore potrà bloccare i creditori dietro la promessa di un incarico “in divenire”, e ogni esperto potrà giustificare la propria funzione con la parola più abusata del momento: “prospettiva”.

Altrimenti siamo di fronte a un paziente esanime che i medici si ostinano a dichiarare convalescente e a un generale che proclama vittoria su un campo disseminato di rovine.

La Composizione Negoziata non può diventare né un reparto di rianimazione per imprese morte né un proclama di vittoria in una guerra immaginaria.

È tempo di restituire alla continuità aziendale la sua dignità concettuale: quella di una vita economica effettiva, non di un artificio verbale che copre il silenzio dei conti.

È tempo che dottrina e giurisprudenza reagiscano con fermezza, riaffermando che la continuità non si presume e non si inventa (specie a seguito della ricezione di istanze di liquidazione giudiziale), e che la Composizione Negoziata non può diventare la casa di tutte le illusioni, finendo, nell’offrire il fianco a simili impostazioni dei Piani di risanamento, per stravolgere la ratio ispiratrice della Codice della Crisi che l’ha istituita.

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