Diritti degli eredi alla morte dell’amministrato di sostegno

Diritti degli eredi alla morte dell’amministrato di sostegno

La svolta della Cassazione con la sentenza n. 18563/2025 e l’urgenza di una riforma per la trasparenza

L’amministrazione di sostegno è nata come strumento di protezione per le persone fragili, incapaci di provvedere autonomamente ai propri interessi. Un istituto che ha rappresentato, nel tempo, una conquista di civiltà giuridica. Tuttavia, proprio in nome di questa tutela, si è spesso assistito a una forma di opacità istituzionale che, alla morte dell’amministrato, si traduceva in un silenzio impenetrabile. I fascicoli venivano chiusi, la privacy invocata come barriera e i familiari — anche quelli più prossimi — lasciati nell’ombra, privati della possibilità di comprendere cosa fosse accaduto, come fosse stato gestito il patrimonio, quali scelte fossero state compiute.

La sentenza n. 18563/2025 della Corte di Cassazione, pubblicata l’8 luglio 2025, rappresenta una svolta epocale. Non solo perché riconosce agli eredi il diritto di accedere all’intero fascicolo dell’amministrazione di sostegno, ma perché restituisce dignità alla memoria dell’amministrato e ai legami familiari che sopravvivono alla morte.

Il caso: una richiesta di verità, non di curiosità

La vicenda trae origine da una richiesta presentata da due figlie al Giudice tutelare presso il Tribunale di Bologna, dopo la morte del padre, sottoposto ad amministrazione di sostegno dal 2021 e deceduto nel 2023 durante il ricovero in una struttura sanitaria. Le figlie non chiedevano semplicemente di “vedere le carte”: volevano comprendere le circostanze del decesso, valutare l’operato dell’amministratore di sostegno e decidere se accettare o meno l’eredità, anche alla luce di debiti segnalati dalla clinica.

Il Giudice tutelare aveva negato l’accesso integrale, ritenendo sufficiente la consultazione dei rendiconti annuali e finali. Il Tribunale di Bologna, con decreto n. 5679/2024 del 4 luglio 2024, aveva confermato il diniego, sostenendo che la privacy del defunto e la natura conclusiva del procedimento non giustificassero un accesso più ampio.

Ma le figlie non si sono arrese. Hanno proposto ricorso in Cassazione, chiedendo che venisse riconosciuto il loro diritto alla verità, alla trasparenza, alla giustizia.

La decisione della Corte: il diritto alla conoscenza post mortem

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, con una motivazione che merita di essere letta non solo dai giuristi, ma da chiunque abbia a cuore la dignità delle relazioni familiari. I principi affermati sono chiari e potenti.

Il provvedimento che nega l’accesso agli atti ha natura decisoria, incide su diritti soggettivi e può essere impugnato per cassazione.

Gli eredi hanno diritto di conoscere le modalità di gestione dell’amministrazione di sostegno, anche per ragioni familiari meritevoli di tutela (art. 2-terdecies del Codice Privacy).

L’accesso agli atti è funzionale alla tutela del patrimonio relitto (art. 460 c.c.), alla valutazione dell’eredità e all’eventuale promozione di azioni di responsabilità contro l’amministratore (artt. 382 e 387 c.c.).

La privacy del defunto non può essere invocata per impedire l’esercizio di diritti legittimi da parte degli eredi. La riservatezza non può diventare uno scudo per gestioni opache o discutibili.

La Corte ha quindi riconosciuto agli eredi un diritto pieno e concreto di accesso all’intero fascicolo dell’amministrazione di sostegno, compresi atti, rendiconti, comunicazioni e provvedimenti. Non si tratta di una concessione, ma di un diritto che nasce dalla necessità di tutelare la memoria, il patrimonio e la verità.

Gli estratti conto e l’inventario: strumenti essenziali per gli eredi

Oltre all’accesso al fascicolo giudiziario, gli eredi hanno comunque diritto di ottenere dalle banche gli estratti conto degli ultimi dieci anni, relativi ai rapporti intestati al defunto, la documentazione su carte, libretti, investimenti, deleghe e operazioni bancarie.

Questi strumenti sono fondamentali per ricostruire la gestione economica dell’amministrato, individuare spese ingiustificate, prelievi anomali, trasferimenti sospetti, tutelare il patrimonio in presenza di conflitti tra coeredi, decidere consapevolmente se accettare o rinunciare all’eredità.

Le banche, in questo contesto, non possono opporre il diritto alla privacy del defunto: il diritto degli eredi a conoscere e tutelare il patrimonio prevale.

Eppure, troppo spesso, le richieste vengono ostacolate, rimandate, ignorate. Serve una cultura della trasparenza, non solo una norma.

Il valore dell’inventario: il contributo del Tribunale di Milano

Una significativa ordinanza del Tribunale di Milano, ha stabilito inoltre un principio di grande importanza: in presenza di conflitti tra coeredi, il Giudice tutelare e l’amministratore di sostegno hanno il dovere di tutelare il patrimonio del beneficiario, anche disponendo la redazione di un inventario.

Questo orientamento è coerente con quanto indicato nelle Linee guida in materia di amministrazione di sostegno elaborate dal Tribunale di Milano, dove si legge:

In caso di decesso del beneficiario, l’amministratore di sostegno è tenuto a presentare al Giudice tutelare il rendiconto finale e, ove richiesto o ritenuto opportuno, a collaborare alla redazione dell’inventario dei beni, soprattutto in presenza di conflitti tra coeredi o di situazioni patrimoniali complesse.”

Queste indicazioni, pur non avendo valore normativo vincolante, costituiscono una prassi virtuosa che molti tribunali stanno adottando, riconoscendo che la trasparenza post mortem è parte integrante della tutela giuridica e giustificata anche dai diritti successori.

Disporre un inventario significa garantire trasparenza nella gestione patrimoniale, prevenire contestazioni tra coeredi, consentire agli eredi di esercitare azioni di responsabilità in modo informato e tutelare il patrimonio da dispersioni, omissioni o atti lesivi. È auspicabile che i Giudici tutelari, dispongano l’inventario anche d’ufficio e che gli amministratori di sostegno siano tenuti a collaborare attivamente alla sua redazione, soprattutto in presenza di richieste motivate.

Una zona grigia: il silenzio durante la vita dell’amministrato

La sentenza 18563/2025 ha aperto una breccia importante, ma resta una questione irrisolta: durante la vita dell’amministrato, i familiari spesso non hanno alcun accesso alle informazioni, anche quando sono legittimamente preoccupati per la gestione.

Molti figli, coniugi, fratelli si trovano esclusi da ogni possibilità di controllo, anche quando l’amministratore di sostegno prende decisioni rilevanti sul piano patrimoniale o sanitario. Il Giudice tutelare, spesso oberato, non riesce a esercitare un controllo effettivo. E così, la tutela rischia di trasformarsi in isolamento.

Una proposta di riforma: trasparenza controllata

È tempo di pensare a una riforma che garantisca trasparenza anche durante la vita dell’amministrato, senza ledere la sua dignità né la sua riservatezza.

E’ opportuno consentire un accesso controllato per i familiari stretti, previa autorizzazione del Giudice tutelare: consultazione di rendiconti, atti patrimoniali e decisioni sanitarie rilevanti, in modo da poter vigilare sulla gestione e segnalare eventuali anomalie.

Nominare un co-vigilante familiare da affiancare all’amministratore di sostegno, un familiare con funzioni di controllo, che possa ricevere comunicazioni periodiche, partecipare alle decisioni più delicate e garantire un presidio affettivo e responsabile.

Prevedere un obbligo di comunicazione periodica in capo all’amministratore, per informare i familiari su spese rilevanti, decisioni sanitarie, variazioni patrimoniali e rapporti con terzi, attraverso relazioni trimestrali o semestrali.

Creare una piattaforma digitale di trasparenza, un sistema online, sicuro e riservato, dove gli atti dell’amministrazione siano consultabili dai soggetti autorizzati, con accesso controllato e tracciato, per favorire la collaborazione tra famiglia, amministratore e giudice tutelare.

Rafforzare la formazione degli amministratori di sostegno, prevedere verifiche periodiche da parte del Tribunale e istituire un registro delle segnalazioni familiari, da valutare con attenzione e tempestività.

Dalla protezione alla partecipazione

La sentenza n. 18563/2025 della Corte di Cassazione non è, dunque, solo una pronuncia giuridica: è un atto di giustizia sostanziale. Ha restituito agli eredi il diritto di sapere, di comprendere, di agire. Ha riconosciuto che la morte dell’amministrato non può coincidere con la chiusura della verità. Che la tutela non può trasformarsi in silenzio. Che la privacy non può diventare un alibi per l’opacità.

Ma questa sentenza è anche un punto di partenza. Perché se è giusto che gli eredi possano accedere agli atti, ai rendiconti, agli estratti conto, all’inventario dei beni, è altrettanto urgente che si apra una riflessione profonda sulla trasparenza durante la vita dell’amministrato. Perché la tutela vera non è isolamento, ma partecipazione. Non è segretezza, ma condivisione. Non è controllo dall’alto, ma vigilanza diffusa.

Serve una riforma che riconosca ai familiari — quando legittimamente motivati — il diritto di essere informati, di vigilare, di intervenire. Serve una giustizia che non si limiti a proteggere, ma che sappia anche ascoltare. Serve una cultura della responsabilità, dove l’amministrazione di sostegno non sia solo un atto burocratico, ma un gesto di cura, di rispetto, di verità.

Perché alla fine, ciò che resta non è solo un patrimonio da dividere, ma il filo invisibile che ci lega a chi siamo stati e a chi ci ha amato.

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