Concordato preventivo biennale 30 settembre 2025
Chiarimenti dell’Agenzia sulle cause di esclusione e casi particolari di adesione
Mancano pochi giorni alla scadenza per l’adesione al Concordato preventivo biennale (CPB) fissata al 30 settembre 2025 per il biennio 2024-2025. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate, con tre nuove FAQ pubblicate sul proprio portale istituzionale il 25 settembre 2025 a soli cinque giorni dalla scadenza, ha fornito importanti chiarimenti su casi ricorrenti e potenziali cause di esclusione disciplinate dal D.lgs. n. 13/2024, come modificato in corso d’anno.
Tra i temi oggetto di approfondimento figurano:
- l’adesione coordinata tra studi associati e professionisti associati con P.IVA individuale,
- la compatibilità dell’esclusione dagli ISA con l’accesso al CPB,
- e il regime della cessione di ramo d’azienda da parte di una ditta individuale.
Coordinamento tra studi professionali e associati: adesione possibile, ma solo con rinnovo congiunto
Il primo chiarimento riguarda i professionisti associati in studi o società tra professionisti (STP). A seguito delle modifiche introdotte con le lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’art. 11, comma 1 del D.lgs. 13/2024, è previsto che:
- l’associato (con P.IVA individuale) è escluso dal CPB se lo studio non aderisce, e viceversa;
- tuttavia, se entrambi aderiscono nello stesso biennio, non vi è alcuna esclusione.
FAQ 1 – Due casistiche operative
- Se uno studio ha già aderito al CPB nel 2024-2025, un associato che non ha aderito in quel biennio, potrà farlo per il 2026-2027, purché lo studio rinnovi la propria adesione anche per l’anno d’imposta 2026.
- Se gli associati hanno già aderito nel 2024-2025, ma lo studio non lo ha fatto, quest’ultimo potrà comunque accedere nel biennio successivo solo se gli associati rinnoveranno l’adesione nel 2026.
In entrambe le ipotesi, si chiarisce che la mancata sincronizzazione dell’adesione comporta una causa di cessazione ai sensi dell’art. 21 del decreto.
Esclusione ISA per uno degli associati: non blocca l’adesione collettiva
FAQ 2 – Adesione possibile anche se uno dei partecipanti è escluso dagli ISA
L’Agenzia ha chiarito che la presenza di un associato escluso dagli ISA (ad esempio per regime forfetario) non preclude l’adesione allo studio associato e agli altri associati che, invece, risultano in possesso dei requisiti.
Ciò significa che il requisito di applicazione degli ISA è individuale, e la presenza di un soggetto escluso non “inquina” la posizione degli altri componenti.
Cessione di ramo d’azienda da parte di impresa individuale: non è causa di cessazione
FAQ 3 – No alla cessazione per le ditte individuali che cedono un ramo
Una delle domande più interessanti riguarda il caso di una ditta individuale che ha aderito al CPB 2024-2025 e, successivamente, cede un ramo d’azienda nel 2024.
L’art. 21, lett. b-ter) del D.lgs. 13/2024 prevede la cessazione in caso di “conferimenti d’azienda o rami d’azienda da parte di società o enti”. Tuttavia, l’Agenzia esclude l’applicabilità della norma alle imprese individuali, sottolineando che:
“Il testo fa espresso riferimento a ‘società ed enti’, escludendo le persone fisiche dal perimetro della causa di cessazione.”
Scadenza vicina e massima attenzione alla corretta adesione
Alla luce dei chiarimenti forniti, si conferma che l’adesione al CPB richiede valutazioni coordinate tra tutti i soggetti coinvolti – siano essi professionisti individuali, studi associati o società tra professionisti.

