Responsabilità Civile Professionale e Principio di Terzietà
Alcuni casi di riflessione da leggere sotto l’ombrellone …
Stipulare una polizza di responsabilità civile professionale consente al professionista di avere uno strumento di tutela nel caso in cui gli capiti di commettere un errore nell’esercizio della professione danneggiando il cliente.
Può infatti capitare di sbagliare anche dopo anni di brillante carriera!
Quando accade, il professionista può provvedere a denunciare il sinistro alla propria Compagnia assicurativa per essere manlevato di quanto dovrà pagare al cliente per il danno procurato.
Il presupposto fondamentale, oltre al fatto che vi sia un errore professionale commesso proprio dall’assicurato e che vi sia un effettivo danno causalmente derivato dalla condotta colposa dell’assicurato, è che a subire il danno sia un soggetto terzo.
L’art 2043 cc prevede, infatti, che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno.
Di conseguenza, la polizza di responsabilità civile professionale prevede la copertura delle perdite pecuniarie che l’Assicurato abbia involontariamente cagionato a TERZI nell’esercizio della professione descritta in polizza.
Ai sensi di polizza, per TERZO si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, diversa dall’Assicurato o dai suoi dipendenti.
NON possono essere considerati terzi ai sensi di polizia:
– il coniuge (salvo che sia legalmente separato), i genitori, i figli nonché qualsiasi altro familiare che risieda con l’Assicurato;
– le imprese e le società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia (anche autorizzate) azionista di maggioranza o controllante;
– i collaboratori dell’Assicurato e le persone che siano con questi in rapporto di parentela.
L’Assicurato non può quindi aspettarsi di ottenere dalla propria polizza di responsabilità civile professionale il rimborso dei danni dallo stesso subiti, nemmeno se si tratta di danni derivanti da errori commessi durante lo svolgimento di attività professionale.
Vediamo alcuni casi che ci sono stati sottoposti:
– L’Assicurato è un tecnico che si è occupato di progettare e dirigere i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della madre. Poco dopo la conclusione dei lavori, si manifestano fenomeni di muffa e umidità causati dal condotto di ventilazione non correttamente progettato. In questo caso manca la terzietà poiché il soggetto che ha subito il danno non è considerato terzo da condizioni assicurative.
– L’Assicurato è un revisore legale dei conti di un Comune in dissesto finanziario. Gli è stato contestato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti di aver espresso un parere favorevole sui rendiconti e sui bilanci senza aver invece segnalato la gravità della situazione finanziaria in cui versava il Comune. Oltre all’interdizione dalla funzione, la Procura ha chiesto l’applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata in tre annualità del compenso lordo annuo percepito dal revisore. Le sanzioni pecuniarie (la cui esclusione è anche espressamente prevista in polizza) costituiscono un danno diretto per l’Assicurato e non un danno a terzi.
– L’Assicurato è un avvocato a cui si erano rivolti due coniugi per raggiungere un accordo di separazione tramite Negoziazione assistita. Al termine del procedimento, l’avvocato ha redatto la convenzione e l’ha trasmessa ad un Comune non competente. Preso atto dell’errore, ha poi provveduto all’invio presso il Comune in cui il matrimonio era stato trascritto, oltre però il termine previsto. A causa di tale invio tardivo all’assicurato gli è stato notificato un provvedimento sanzionatorio. Anche in questo caso, non c’è un danno a terzi: la normativa prevede, in caso di mancata trasmissione dell’accordo, l’applicazione di una sanzione pecuniaria al solo legale. Il danno, quindi, è stato subito non dal cliente terzo, ma dall’Assicurato.
– L’Assicurato è un avvocato che è stato incaricato dal cliente di proposta opposizione alla condanna monitoria ricevuta per far valere l’asserita insussistenza del credito azionato. Il procedimento si è concluso negativamente per il cliente in quanto il giudice, pronunciandosi nel merito, ha confermato il decreto ingiuntivo e ha compensato le spese legali. L’Assicurato, preso atto che un eventuale appello non avrebbe avuto probabili possibilità di accoglimento, ha consigliato al cliente di non impugnare ma di pagare quanto stabilito in sentenza per evitare un’azione esecutiva. Il cliente, tuttavia, deluso per il mancato accoglimento della domanda, ha preteso dal legale la restituzione della parcella pagata. La restituzione dei compensi ricevuti per l’attività professionale costituisce però una potenziale perdita per il professionista, il quale, a fronte dell’attività svolta, non riceve il compenso pattuito.

