Esperti nella prevenzione collaborativa

Esperti nella prevenzione collaborativa

Esperti nella prevenzione collaborativa: verso criteri omogenei per la liquidazione dei compensi

Il 6 agosto 2025 si è tenuta presso il Viminale la terza e conclusiva riunione del Gruppo interdisciplinare convocato dal Ministero dell’Interno per definire le indicazioni operative in materia di compensi degli esperti nominati dal Prefetto ai sensi dell’art. 94-bis del D.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).

La misura della prevenzione collaborativa, introdotta dal legislatore nel 2021, si rivolge alle imprese interessate da agevolazioni mafiose occasionali, prevedendo un’alternativa “non afflittiva” all’interdittiva antimafia. L’impresa rimane attiva e sotto il controllo del proprio organo amministrativo, ma è chiamata a rimuovere tempestivamente le criticità riscontrate, sotto il monitoraggio di esperti nominati dal Prefetto (Commercialisti e Avvocati), in un percorso di risanamento che può durare da sei a dodici mesi.

In questo quadro, la definizione di criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati per la determinazione del compenso degli esperti rappresenta un passaggio importante, che investe direttamente la sostenibilità e l’efficacia della misura.

Il Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori (SINAGECO), rappresentato su invito del Ministero degli Interni da Giovanni Mottura, Efrem Romagnoli e Antonio UVA,  ha partecipato attivamente ai lavori del Gruppo fin dalla prima convocazione, presentando contributi articolati nelle riunioni dell’8 maggio, del 20 maggio e, da ultimo, del 6 agosto.

Tra i principali punti sostenuti da SINAGECO e inseriti nel dibattito istituzionale:

  • l’applicazione semplificata dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 177/2015, con l’elaborazione di aliquote medie tra quelle previste alle lettere a) e b), calcolate sull’attivo patrimoniale lordo dell’impresa;

  • la previsione di acconti trimestrali o quadrimestrali fino all’80% del compenso stimato, subordinati a rendicontazioni intermedie;

  • l’obbligo per l’impresa di accantonare su conto corrente dedicato il 60–70% del compenso, entro 30 giorni dalla nomina;

  • il riconoscimento, in sede di saldo, di criteri qualitativi integrativi (complessità, durata, risultati raggiunti);

  • la richiesta di eliminazione del tetto massimo annuo di € 240.000,00, in linea con la recente sentenza n. 135/2025 della Corte costituzionale, che riafferma il principio di adeguatezza retributiva;

  • l’introduzione, in via integrativa, di parametri alternativi per le imprese a bassa patrimonializzazione (es. ricavi annui, in analogia all’art. 3, comma 4, D.P.R. 177/2015);

  • la richiesta di chiarimenti definitivi circa la possibilità di nomina di coadiutori, oggi non prevista in via esplicita dall’art. 94-bis;

  • la necessità di adottare griglie parametriche condivise in sede interministeriale, per assicurare uniformità di trattamento da parte delle Prefetture.

Il documento ufficiale di sintesi presentato da SINAGECO in occasione dell’ultima riunione include anche le osservazioni dettagliate al testo ministeriale trasmesso via PEC il 30 luglio 2025.

Il comunicato stampa SINAGECO, diramato il 7 agosto, esprime soddisfazione per l’apertura al confronto dimostrata dal Ministero e auspica che le indicazioni operative finali, attese a breve, possano rappresentare un riferimento uniforme, equo e trasparente, in grado di valorizzare la funzione dell’esperto nella prevenzione collaborativa, con pieno rispetto dei principi costituzionali di legalità, proporzionalità e buon andamento.

Adesso si va verso il perfezionamento del documento ed entro due mesi il Ministero dell’Interno emanerà le “indicazioni operative in materia di compensi degli esperti nominati ai sensi dell’art. 94-bis del Codice Antimafia”. In esito ai lavori del citato Gruppo, dette indicazioni saranno diramate agli Uffici preposti al rilascio della documentazione antimafia.

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