Il credito di società cancellata si trasferisce all’ex socio

Il credito di società cancellata si trasferisce all’ex socio

Per le SS.UU. la cancellazione dal registro delle imprese non equivale a rinuncia al credito

Con sentenza n.19750 del 16.07.2025 resa a SS.UU., la Corte di Cassazione ha affrontato il tema, assai dibattuto, dell’estinzione, ovvero del trasferimento in capo all’ex socio, del diritto di credito – o presunto tale – vantato dalla società cancellatasi dal registro delle imprese.

La questione concerne, soprattutto, i crediti (o presunti tali), non iscritti nel bilancio di liquidazione, per i quali la mancata iscrizione rappresenterebbe, secondo parte della giurisprudenza, manifestazione implicita di rinuncia.

Il caso affrontato dagli Ermellini riguarda una società che, avviato un giudizio di accertamento del credito nei confronti di un istituto bancario, si è cancellata dal registro delle imprese, senza tuttavia rinunciare al giudizio pendente.

Ebbene, sembra evidente che in simili fattispecie il surriferito principio della presunzione di rinuncia al credito appare incompatibile con la permanenza in giudizio della società cancellata.

Le SS.UU., dopo aver passato in rassegna le differenti tesi avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il seguente principio di diritto: «L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito».

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