Il diritto di acquisizione degli estratti conto
Il Tribunale di Napoli prosegue, con ragione, la sua personale battaglia contro la Cassazione
Nei giorni scorsi il Tribunale di Napoli, con due sentenze le cui motivazioni appaiono certamente convincenti, ha ribadito – una volta ancora – che il diritto del correntista di ottenere, dalla banca, copia degli estratti del conto corrente impiantato presso l’istituto di credito non va ricondotto al comma 4 dell’art.119 TUB, sicché non è soggetto al limite decennale previsto da tale disposizione.
La detta norma espressamente prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Ebbene, secondo il Tribunale di Napoli la detta disposizione, facendo espresso riferimento a “singole operazioni”, non si riferisce al diritto di richiedere e ricevere copia della serie integrale degli estratti conto dal dì dell’impianto del rapporto, il cui obbligo di consegna va ricondotto, in via prioritaria, a un dovere di comportamento secondo buona fede dell’intermediario bancario.
La questione è da anni al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale che vede scontrarsi il Tribunale di Napoli (pronunce isolate di pari tenore si registrano anche su altri fori) – da sempre convinto che il diritto del correntista di ricevere copia degli estratti conto non sia limitato agli ultimi dieci anni dal dì della domanda – e la Corte di Cassazione, che, di contro ma con ragionamenti del tutto deboli, fa rientrare tale diritto nella disciplina del 4 comma dell’art.119 TUB (che invece si riferisce a “singole operazioni”), così assoggettandolo al termine decennale.

