Concordato preventivo biennale e le istruzioni INPS
Concordato preventivo biennale e quadro RR le istruzioni INPS per REDDITI 2025 PF
Con la Circolare n. 105 del 27 giugno 2025, l’INPS detta le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello “Redditi PF 2025”, aggiornandone struttura e contenuti alla luce delle novità normative, in primis l’introduzione del concordato preventivo biennale (CPB) di cui al D.lgs. 13/2024.
Concordato e contributi: una doppia via
Come noto, per i soggetti che aderiscono al CPB, il reddito concordato rileva ai fini previdenziali, ma con una significativa apertura: resta ferma la facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo se superiore a quello concordato. Tale scelta, disciplinata dall’art. 19 comma 1 del D.lgs. 13/2024 per i soggetti ISA, e – in via transitoria – dall’art. 30 per i forfetari, comporta la ridefinizione della base imponibile contributiva, con obbligo di contribuzione integrale.
Questa impostazione vale sia per artigiani e commercianti, sia per i professionisti iscritti alla gestione separata.
Quadro RR: cosa cambia
Nel quadro RR, Sezione I (artigiani e commercianti), vengono introdotti i seguenti nuovi elementi:
- Casella 4 del rigo RR1: da barrare in caso di partecipazione in S.r.l. in CPB e opzione per il reddito effettivo. In tal caso, il reddito effettivo confluisce nel rigo RR2 colonna 3.
- Colonna 3B e 3C del rigo RR2: accolgono rispettivamente il reddito d’impresa concordato (3B) o misto (3C).
- Colonna 3D del rigo RR2: da barrare se si opta per il versamento su reddito effettivo; in tal caso va compilata solo la colonna 3, con esclusione delle colonne 3B e 3C.
Per le determinazioni analitiche della base imponibile, la Circolare dettaglia gli elementi reddituali da estrarre dai quadri RF, RG, RH e CP, considerando anche le quote di reddito da imposta sostitutiva CPB, incluse quelle derivanti da partecipazioni trasparenti.
I professionisti: nuove caselle anche nella gestione separata
Nella Sezione II del quadro RR, dedicata ai professionisti, si segnala l’introduzione delle caselle 19–22 del rigo RR5:
- La colonna 20 va valorizzata in caso di contribuzione calcolata sul reddito concordato.
- La colonna 21 in caso di reddito effettivo.
- In entrambi i casi, la colonna 19 deve essere barrata per attestare la scelta effettuata.
È inoltre prevista la colonna 22 per la gestione di posizioni miste (redditi in parte concordati e in parte effettivi). La circolare chiarisce, con precisione inedita, la correlazione tra i dati del quadro RR e quelli dei quadri RE, RH, LM e CP.
Forfetari e concordato: un regime “a termine”
Anche se formalmente abrogato dal 1° gennaio 2025 per i soggetti in regime forfetario (D.lgs. correttivo n. 81/2025), il CPB mantiene efficacia per l’anno 2024, con rilevanza ai fini previdenziali per quanto dovuto nel 2025. In tali casi, la base imponibile per i contributi si determina sommando i righi LM33 col. 1 e LM32 col. 3, dedotte le eventuali perdite riportate (rigo LM37 col. 2).
Contributi sportivi e limiti massimali
Per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico, la circolare dedica un’apposita sezione (III del quadro RR), confermando che la base imponibile si calcola sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro, con una doppia aliquota: il 25% (IVS) sul 50% dell’imponibile e l’1,07% sulle somme totali al netto della franchigia.
Obblighi contributivi e raccordo con il CPB
In caso di adesione al CPB, i redditi concordati rilevano come base imponibile ai fini della contribuzione obbligatoria. L’INPS chiarisce che il contribuente può comunque scegliere di calcolare i contributi sul reddito effettivo, esercitando l’opzione prevista dall’art. 19, co. 1, D.Lgs. 13/2024 (o, per i forfettari, art. 30, co. 1). In tal caso, l’eventuale omissione di contribuzione su tale reddito comporta l’avvio del recupero coattivo.
Sezione I – Artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alle Gestioni speciali INPS devono compilare la sezione I del Quadro RR. La base imponibile include:
-
il reddito d’impresa netto 2024, al netto di eventuali perdite pregresse;
-
i redditi derivanti da partecipazione in S.r.l. con prestazione lavorativa (esclusi gli utili da mera partecipazione non attiva);
-
i redditi dei soci di cooperative artigiane con rapporto di lavoro autonomo (L. 142/2001).
Specifiche istruzioni sono fornite anche per:
-
regimi agevolati (forfettari e “di vantaggio”);
-
soggetti “impatriati” (art. 16, D.Lgs. 147/2015);
-
contribuenti con redditi misti da CPB e reddito effettivo (colonne 3b, 3c, 3d del rigo RR2).
Sezione II – Liberi professionisti in Gestione separata
Per i professionisti che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, co. 1, TUIR, è obbligatoria la compilazione della sezione II. Il reddito imponibile può derivare da:
-
quadro RE (differenza RE6–RE20, o righi RE23–RE25);
-
quadro RH (partecipazioni in associazioni o società semplici);
-
quadro LM (sezioni I e III), per soggetti in regimi agevolati.
Anche in presenza di reddito nullo o negativo, o di contribuzione già versata in altre forme (Casse, gestione commercianti, ex ENPALS, ecc.), la sezione RR va comunque compilata, barrando le relative colonne identificative (codici da 1 a 5).
Sezione III – Lavoratori autonomi sportivi (dilettantismo)
Ai sensi del D.Lgs. 36/2021, i lavoratori autonomi sportivi dilettanti devono applicare:
-
l’aliquota IVS del 25% sul 50% del reddito eccedente la soglia di 5.000 euro;
-
l’aliquota aggiuntiva dell’1,07% (maternità, ISCRO, ecc.) sull’intero reddito eccedente la franchigia.
Per questi soggetti, la base imponibile è desunta dai quadri RE, LM1 o LM3, ed è determinata al netto della franchigia. Devono essere compilati più moduli in caso di variazione della posizione previdenziale nel corso dell’anno.
Sezione IV – Riepilogo contributi Gestione separata
La sezione IV sintetizza i contributi dovuti a saldo e in acconto per la Gestione separata, distinguendo tra:
-
contributi a debito;
-
eccedenze da compensare (solo tramite F24);
-
importi da rimborsare (previa istanza online).
Versamenti, compensazioni e scadenze
I contributi dovuti (saldo 2024 e primo acconto 2025) vanno versati entro il 30 giugno 2025, oppure entro il 30 luglio 2025 con maggiorazione dello 0,4%. La rateizzazione è ammessa ma va completata entro il 16 dicembre. Le compensazioni sono ammesse solo tramite modello F24, con rigido rispetto della sequenza logica dei versamenti e dei codici tributo.
Il nuovo quadro RR, così come definito dalla Circolare INPS 105/2025, assume una nuova veste nella gestione delle contribuzioni in epoca di concordato preventivo biennale. Si tratta di un passaggio non solo tecnico, ma sistemico, che richiede al professionista una piena consapevolezza dei meccanismi interni alle dichiarazioni e della facoltà di scelta tra reddito effettivo e concordato, oggi formalmente esercitabile, ma non esente da conseguenze operative.
Scadenze e modalità di versamento
I contributi devono essere versati:
-
entro il 30 giugno 2025 (saldo 2024 e primo acconto 2025);
-
entro il 30 luglio 2025, con maggiorazione dello 0,40%;
-
entro il 1° dicembre 2025 (secondo acconto 2025).
La rateizzazione è ammessa solo per le quote eccedenti il minimale. Il versamento deve concludersi entro il 16 dicembre 2025.
Compensazione e massimale
La compensazione orizzontale è ammessa esclusivamente tramite modello F24 per somme versate in eccesso nel 2023 o 2024. Non è ammessa compensazione verticale interna nel quadro RR.
Il massimale contributivo è pari a:
-
119.650 euro per il 2024;
-
120.607 euro per il 2025.
Il superamento del massimale esonera dal versamento ma non dall’obbligo dichiarativo.
Sospensione contributiva per eventi gravi
In caso di malattia o infortunio >60 giorni (L. 81/2017), è possibile sospendere il versamento dei contributi, indicando nel quadro RR5 colonna 18 l’importo e il codice evento (1, 2 o 3).
Per consultare il testo integrale della circolare:
👉 Circolare INPS n. 105 del 27 giugno 2025 – Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS Circolare numero 105 del 27-06-2025 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS

