Slittano al 21 luglio i versamenti
Slittano al 21 luglio i versamenti per i contribuenti ISA e forfetari: il nuovo calendario fiscale
Con l’approvazione del decreto legge fiscale, in data 12 giugno, da parte del Consiglio dei Ministri, arriva una conferma attesa: i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), insieme ai forfetari e ai cosiddetti “minimi”, avranno tempo fino al prossimo 21 luglio 2025 per effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuali. La scadenza ordinaria del 30 giugno viene dunque differita di tre settimane, senza alcuna maggiorazione.
Per chi intenda avvalersi di un margine ulteriore, sarà possibile versare dal 22 luglio al 20 agosto 2025, con una maggiorazione dello 0,4%, a titolo di interesse corrispettivo.
A chi si applica la proroga
Il differimento, in continuità con la prassi degli scorsi anni, interessa tutti i soggetti che:
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svolgono attività economiche per le quali risultano approvati gli ISA (ex art. 9-bis, DL 50/2017);
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dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, soglia individuata dai decreti ministeriali che approvano ciascun indice.
Sono inclusi anche:
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i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014);
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i soggetti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, DL 98/2011);
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coloro che, pur esclusi dagli ISA, ricadono in casistiche particolari (inizio o cessazione di attività, determinazione forfetaria del reddito, cause di non normale svolgimento).
Rientrano nella proroga pure i soci di società, associati o membri di imprese trasparenti, in base agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.
Sono invece esclusi i titolari di soli redditi agrari, in coerenza con l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (interpello n. 330/2019).
Quali versamenti sono interessati
Il rinvio si estende a un ampio spettro di imposte e contributi:
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saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF, IRES, addizionali regionale e comunale, cedolare secca, imposte sostitutive di forfetari e minimi, altre imposte sostitutive (ad esempio, quella sul maggior reddito concordato) e maggiorazioni per società di comodo;
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saldo 2024 e primo acconto 2025 di IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
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saldo e primo acconto IRAP;
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IVA dovuta per effetto di adeguamenti agli ISA.
Chi non avesse saldato l’IVA annuale entro la data ordinaria del 17 marzo 2025 (il 16 marzo era domenica) potrà farlo entro il 21 luglio, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% per ciascun mese o frazione di mese successiva al 17 marzo, fino al 30 giugno 2025.
Rientrano nel perimetro del rinvio anche:
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saldo 2024 e primo acconto 2025 dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dedicate (INPS, messaggio n. 2731/2021 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024);
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il diritto annuale dovuto per l’iscrizione al Registro delle imprese, allineato ai termini per l’acconto delle imposte sui redditi.
Restano invece fuori i soggetti IRES con scadenze ordinarie successive al 30 giugno 2025 per effetto di approvazione tardiva del bilancio o di esercizi non coincidenti con l’anno solare.
Il contesto e le motivazioni
Come chiarito dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, la proroga si inserisce in un quadro più ampio di interventi fiscali che comprendono anche il decreto correttivo del concordato preventivo biennale. L’obiettivo è concedere a professionisti e imprese un margine temporale congruo per determinare e versare saldo e acconto alla luce delle novità normative.
Non solo proroghe: novità sulla tracciabilità
Nel medesimo decreto, spazio anche a precisazioni sulla tracciabilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio: dal 2025, il pagamento tramite strumenti tracciabili sarà requisito di deducibilità e di esenzione fiscale solo se le spese sono sostenute in Italia. Per costi all’estero, invece, resta valida la possibilità di utilizzo di mezzi non tracciati, superando le difficoltà operative di chi viaggia per lavoro.

