Investitore danneggiato: fino a quando può agire?
La Corte di Cassazione indica le regole sulla prescrizione dei diritti dell’investitore danneggiato
Con ordinanza n.14019 del 26.05.2025, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul tema del dies a quo del termine di prescrizione nei giudizi intentati dal risparmiatore nei confronti dell’intermediario finanziario.
La Corte, in particolare, ha distinto l’azione di risarcimento del danno da quella di risoluzione con (conseguente) domanda di ripetizione d’indebito chiarendo che “il diverso modus operandi della prescrizione nelle due fattispecie (domanda di risarcimento del danno e domanda di risoluzione per inadempimento) discende proprio dalla formulazione dell’art. 2935 cod. civ., a tenore del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L’azione di risarcimento del danno, difatti, come si è già detto, in tanto può essere proposta in quanto si sia verificato il danno; se il danno ancora non c’è il diritto al risarcimento del danno non può essere fatto valere. L’azione di risoluzione per inadempimento, parallelamente, può essere proposta dal momento in cui si è consumato un inadempimento che abbia i caratteri previsti dall’art. 1455 cod. civ. (deve trattarsi cioè di un inadempimento di non scarsa importanza: tra le moltissime Cass. n. 11640 del 2003), altrimenti il diritto non può essere giudizialmente azionato. È fisiologico, quindi, che i termini di prescrizione siano diversi a seconda che l’investitore scelga la strada del risarcimento del danno o quella della azione di risoluzione di inadempimento e di restituzione della somma investita (i.e. di ripetizione di indebito) (…)“.
Dai principi dianzi richiamati, discende che “in tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l’esercizio, da parte del cliente/investitore e nei confronti dell’intermediario, dell’azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l’ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario medesimo, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell’ordine predetto, questo essendo il momento in cui si verifica l’inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere“.

