Lavoratori in Svizzera e non solo è Cambiato molto
Il regime fiscale dei lavoratori frontalieri ha subito rilevanti modifiche con la Legge 13.623, n. 83 ed è già applicabile sui REDDITI 2024,
applicabile dal 1° gennaio 2024, con le seguenti novità principali:
a) innalzamento della franchigia applicabile da € 7.500,00 a € 10.000,00 (applicabile a tutti i lavoratori frontalieri, non solo a quelli svizzeri)
b) ratifica dell’accordo sui lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 siglato tra Italia e Svizzera da cui: reddito di lavoro dipendente per i «nuovi» frontalieri tassato in entrambi gli Stati, con un limite dell’80% nello Stato dove l’attività lavorativa viene svolta, mantenimento del regime transitorio per i «vecchi» frontalieri “ante redditi 2024” (applicazione del regime previgente fino al pensionamento) e correttivo previsto nel Decreto Omnibus applicabile ai residenti in determinati Comuni (imposta sostitutiva del 25% sull’imposta versata in Svizzera).
Me vediamo in concreto cosa rende meno attrattivo per il lavoratore italiano, specialmente di frontiera ( zone di frontiera oltre Svizzera vi sono: Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano, e Stato limitrofo, il Principato di Monaco), recarsi all’Estero per lavoro sia quotidianamente che settimanalmente o per lunghi periodi, fermo restando la possibilità per alcuni che non hanno il centro degli interessi in Italia (n.d.r. anche la famiglia a meno di trasferirsi con tutta la famiglia) di richiedere il soggiorno all’estero per una permanenza maggiore di 183 giorni all’anno ed iscriversi all’Aire.
Il nuovo accordo, concluso il 23 dicembre 2020, tra Italia e Svizzera e ratificato con L. 83/2023, presenta molteplici novità infatti nei primi due articoli si rilevano: introduzione dell’inedito principio di reciprocità con valenza anche ai lavoratori svizzeri in Italia, efficacia delle disposizioni contenute nel nuovo accordo nei confronti di «persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente»; definizione di «area di frontiera», ovvero per l’Italia vengono individuate le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia Autonoma di Trento e Bolzano, mentre per la Svizzera i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; definizione di «lavoratore frontaliere», ossia colui il quale è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, entro 20 km dal confine con l’altro Stato contraente, svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nel proprio Stato di residenza (bonus 45 giorni anno) . Prima del neo-accordo il c.d. «frontaliere» risultava il residente in un Comune italiano nella fascia entro 20 km dal confine di uno qualunque dei Cantoni svizzeri: Ticino, Grigioni o Vallese, ove si recava, pressoché quotidianamente, non settimanalmente come sostenuto in una fase iniziale, a lavorare. Non vi era peraltro il concetto neo introdotto di cantone frontista.
Grazie a un successivo accordo tra gli Stati, sottoscritto il 22 dicembre 2023, Italia e Svizzera hanno predisposto 2 elenchi di Comuni di riferimento per l’individuazione puntuale della residenza del lavoratore frontaliere, uno per la Confederazione svizzera, l’altro per la Repubblica Italiana.
Rispetto agli elenchi che i singoli Cantoni di confine avevano predisposto di propria iniziativa nel silenzio dell’accordo del 1974: – i Comuni italiani del primo allegato rilevano allo stesso modo per i tre Cantoni svizzeri (distanza dal confine svizzero vs. distanza dal confine cantonale); – l’altro contiene 72 Comuni in più. Il neo accordo prevede poi il venir meno della tassazione esclusiva nello Stato in cui il reddito è prodotto, ma:
– l’imposta applicata dallo Stato della fonte sulla totalità delle retribuzioni ivi prodotte non può eccedere l’80% dell’imposta risultante dall’applicazione dell’Irpef applicabile nel luogo in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta, incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche
– lo Stato di residenza, a sua volta, assoggetta ad imposizione il totale del reddito (nel caso dell’Italia, al netto dei contributi previdenziali svizzeri e della franchigia dei 10.000 euro) ed elimina la doppia imposizione: l’Italia ha optato per il meccanismo del credito d’imposta; la Svizzera per una quota d’esenzione pari ai 4/5 del reddito Il riferimento a «salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe» è volta a ricomprendere anche i redditi in natura ricevuti come corrispettivo dell’attività di lavoro dipendente (alcuni dei c.d. fringe benefit).
Vediamo la franchigia di 10.000 euro, ovviamente sul reddito annuo tout court, che può essere utilizzata da coloro che prestano lavoro continuativo in zone di frontiera o Stati limitrofi e che risiedono in Italia ma che rientrano quotidianamente. Il regime è precluso a quei soggetti che, pur rispettando gli altri requisiti, soggiornano stabilmente nella zona di frontiera dello Stato estero dove è svolta l’attività lavorativa eventualmente, tassazione del reddito con le retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, TUIR. Viene altresì riconosciuto deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento e la non imponibilità degli assegni famigliari.
E’ pure previsto un regime transitorio applicabile ai lavoratori frontalieri già tali all’entrata in vigore del nuovo accordo, i c.d. «vecchi frontalieri» (art. 9, L. 83/2023) i loro redditi restano imponibili soltanto in Svizzera. La Svizzera fino alla fine del 2033 verserà una compensazione a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40% dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo tale data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
I «vecchi frontalieri» sono coloro che svolgono, o hanno svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera fino al 17 luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo accordo.
Il Decreto c.d. Omnibus ha previsto la possibilità per i lavoratori frontalieri in Svizzera, in particolare a coloro i quali risiedono nei comuni non presenti nelle vecchie liste dei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni, di derogare all’imposizione ordinaria italiana, optando di pagare un’imposta sostitutiva italiana sull’IRPEF e sulle tasse aggiuntive, che equivale al 25% delle imposte che hanno già pagato in Svizzera sui loro stipendi – non sul reddito guadagnato -, senza possibilità di scomputo delle imposte pagate all’estero, tale possibilità di optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% dell’imposta versata in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente implica che chi non opta applica la disciplina per i «nuovi» frontalieri. L’esercizio dell’opzione comporta pure l’obbligo del versamento alla Regione di residenza della citata quota di compartecipazione al Ssn in base alle disposizioni della L. 213/2023, con possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta il 20% di tale onere.
Le nuove modalità di tassazione interesseranno soltanto i lavoratori che assumeranno qualifica di frontaliere a partire dall’entrata in vigore del correttivo, mentre a tutti gli altri è garantito il mantenimento del regime previgente tramite il regime transitorio.
Riassumendo:
Per i “frontalieri svizzeri”:
- i “vecchi frontalieri” già tali all’entrata in vigore del nuovo accordo soggiacciono ad un regime transitorio e poco cambia sulla imponibilità dei loro redditi generalmente soltanto in Svizzera;
- il neo-lavoratore frontaliere andrà invece ad applicare le imposte in Svizzera (sul 100% se oltre fascia, sull’80% se residente entro la fascia di confine), dichiarerà il suo reddito in Italia con diverse opzioni a seconda dei casi e ricalcolerà le imposte in Italia sulla base degli scaglioni IRPEF con scomputo delle imposte versate in Svizzera o applicherà l’imposizione convenzionale o la imposta sostitutiva.
Fatti due conti la tassazione si alza notevolmente rispetto ai “vecchi frontalieri” e molti si troveranno a scegliere di rimanere in Patria a lavorare piuttosto che sobbarcarsi un lavoro oltre confine che appare sempre più oneroso rispetto al passato.

