La rinuncia a mandato
Il rispetto delle norme deontologiche forensi
L’avvocato ha il diritto di interrompere il rapporto professionale con il proprio assistito in qualsiasi momento, comunicando formalmente la rinuncia all’incarico.
Tuttavia anche quando un avvocato decide di interrompere il suo incarico, ha l’obbligo deontologico di tutelare il cliente da eventuali danni derivanti da tale decisione.
L’articolo 32 del Codice deontologico forense disciplina la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato.
“1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo P.E.C.; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia.
4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”
Dunque, quando un avvocato decide di rinunciare al mandato conferitogli, è tenuto a seguire precise disposizioni deontologiche per tutelare gli interessi del suo assistito.
Ciò implica il comunicare la sua decisione con ragionevole anticipo, per consentire al cliente di organizzarsi e trovare un nuovo legale e l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire che la rinuncia non pregiudichi gli interessi del cliente aiutandolo fino alla nomina di un nuovo legale.
In caso di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico, all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo posta elettronica certificata.
Con la revoca del mandato viene definitivamente meno il rapporto che legava cliente e avvocato; il professionista, dunque, dopo l’adempimento di tali formalità, è esonerato da ogni ulteriore attività (redazione di memorie o altri scritti, o attività difensivi necessari per il processo) indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione, fermi restando gli obblighi di legge.
Una volta formalizzata la rinuncia al mandato e adempiuti gli obblighi di legge, l’avvocato non è responsabile per la mancata assistenza successiva.
Nonostante la cessazione della responsabilità per l’assistenza, l’avvocato deve comunque rispettare alcuni obblighi residui. L’avvocato, per evitare pregiudizi alla difesa, ha anche il dovere di informare il cliente di tutte le comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
Infine, nel rispetto delle norme deontologiche, l’avvocato è tenuto a restituire e consegnare (senza che tale azione sia subordinata al pagamento del proprio compenso) copie della documentazione relativa all’incarico. (art.34 del c. deont. forense)