Doveri di informazione
Art.27 del Codice Deontologico Forense italiano
L’articolo 27 del Codice Deontologico Forense italiano è dedicato ai “Doveri di informazione” dell’avvocato nei confronti del cliente.
L’avvocato è un professionista che svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e delle imprese. Dunque un rapporto di fiducia solido tra avvocato e cliente è essenziale per la buona riuscita di qualsiasi attività legale.
Il comma 1 stabilisce un principio fondamentale nel rapporto tra avvocato e cliente, cioè il dovere da parte dell’avvocato di informare il cliente in modo trasparente, chiaro, tempestivo e completo riguardo all’andamento della causa, alle strategie adottate e ai possibili sviluppi della stessa per consentire al cliente di prendere decisioni consapevoli riguardo alla propria situazione legale.
“L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.”
L’avvocato è tenuto a spiegare in modo comprensibile le scelte strategiche intraprese, le ragioni che le hanno motivate e i possibili risultati, aggiornando regolarmente il cliente sugli sviluppi del procedimento, sulle udienze e le decisioni del giudice.
Il secondo comma dell’articolo 27 del Codice Deontologico Forense sancisce il dovere da parte dell’avvocato di fornire al cliente e alla parte assistita indicazioni sulla prevedibile durata del processo, degli oneri ipotizzabili e di redigere un preventivo scritto dei costi necessari per l’adempimento del mandato.
“L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.”
Il preventivo degli oneri dell’avvocato è obbligatorio dal 2017 e si tratta di un documento scritto che deve essere redatto prima che l’avvocato inizi l’incarico.
Qualora l’avvocato non provveda a redigere il preventivo scritto, si espone a eventuali azioni civilistiche, in assenza di un preventivo scritto il cliente potrebbe contestare l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato. Il cliente potrebbe intraprendere azioni legali per richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata informazione sui costi della prestazione.
Oltre alle azioni civilistiche, l’avvocato rischia di incorrere in sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine degli Avvocati.
Il terzo comma dell’articolo sancisce il dovere dell’avvocato di informare la parte assistita sulla possibilità di avvalersi di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, previsti per legge, che possono risultare più rapidi, economici ed efficaci rispetto al tradizionale processo giudiziario.
“L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.”
Il quarto comma riguarda l’obbligo da parte dell’avvocato di comunicare alla parte assistita, qualora sussistano i requisiti di reddito stabiliti dalla legge, la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.
“L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.”
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente abbia un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, inferiore a una soglia stabilita dalla legge.
Se il richiedente vive con il coniuge o altri familiari, il reddito è calcolato sommando i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.
Il quinto comma sancisce il dovere dell’avvocato di fornire gli estremi della polizza assicurativa coprente i rischi da responsabilità professionale.
“L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.”
La comunicazione degli estremi della polizza assicurativa tutela il cliente garantendo la possibilità di ottenere un risarcimento in caso di danni derivanti dall’attività professionale dell’avvocato.
L’art. 12 della L. 247/2012 ha sancito per l’avvocato l’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che lo protegga da eventuali danni che potrebbero derivare da errori o negligenze professionali.
Il sesto comma sottolinea che l’avvocato ha l’obbligo di fornire informazioni chiare, complete e veritiere riguardo allo svolgimento del mandato ogni volta che il cliente o la parte assistita lo richiedano. Inoltre, è tenuto a consegnare copie di tutti gli atti e documenti pertinenti, inclusi quelli provenienti da terzi, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.
“L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.”
“Fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice.” Questa clausola fa riferimento a specifiche disposizioni del codice che potrebbero limitare l’accesso a determinati documenti, ad esempio per motivi di riservatezza o segreto professionale.
Il comma settimo sottolinea un aspetto cruciale del rapporto tra avvocato e cliente ovvero il dovere di fornire informazioni sulla necessità del compimento di attività necessarie ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente ad incarichi pendenti che potrebbero compromettere i diritti del cliente.
“Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.”
La menzione dell’articolo 26 indica che questo obbligo di comunicazione si aggiunge ai doveri generali di informazione già previsti in quel articolo, che riguardano la corretta informazione sull’andamento della causa.
In sostanza questo articolo impone all’avvocato un ruolo attivo nel proteggere gli interessi del cliente, avvisandolo tempestivamente di eventuali scadenze o azioni necessarie per preservare i suoi diritti.
L’ottavo comma impone all’avvocato di agire sempre nell’interesse del cliente, condividendo con lui quanto legittimamente appreso nell’espletamento del mandato.
“L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.”
Il nono comma stabilisce le sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione dei doveri di informazione dell’avvocato nei confronti del cliente.
“La violazione dei doveri di cui ai commi da1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”
La gravità della sanzione disciplinare è proporzionale alla gravità della violazione dei doveri di informazione dell’avvocato.
L’articolo 27 del Codice Deontologico Forense italiano quindi stabilisce gli obblighi informativi dell’avvocato nei confronti del cliente e mira a garantire che il cliente sia pienamente informato e consapevole della propria situazione legale e delle azioni intraprese dall’avvocato.
È fondamentale inoltre che l’avvocato illustri sempre i rischi e le incertezze inerenti a ogni azione legale evitando così di creare aspettative irrealistiche nel cliente.