INfortunato e NON rimborsato, perché?

INfortunato e NON rimborsato, perché?

Il caso di Pippo, nome di fantasia, infortunato e non rimborsato.

Pippo ha in corso una polizza infortuni con il suo assicuratore di fiducia da diversi anni.

Un giorno lo chiama e gli chiede di inserire in polizza anche una diaria giornaliera.

L’assicuratore invia il questionario di rito al Cliente, il quale lo compila, lo firma e lo inoltra all’assicuratore e perfeziona il contratto.

Mesi dopo, accade l’infortunio durante un allenamento sportivo e lo comunica al suo assicuratore.

L’infortunio è piuttosto importante e produce dei postumi permanenti rilevanti.

Nel proseguo dello scambio documentale medico -sanitario la compagnia accerta che l’infortunio è accaduto durante un’attività agonistica che, come tale, è esclusa dalla sua polizza (scritto in grassetto).

La compagnia rifiuta quindi il cospicuo potenziale indennizzo.

A quel punto, dietro suggerimento del proprio avvocato, il cliente promuove una causa contro il suo assicuratore, sostenendo che la polizza non sarebbe stata adeguata ai suoi bisogni e che l’agenzia nella fase precontrattuale avrebbe ignorato la richiesta di estensione all’attività agonistica.

Il giudice raccoglie tutta la documentazione e si sofferma sia sul nuovo questionario che sul precedente compilato e firmato dal Cliente, verificando l’assenza di qualsiasi nota circa l’attività agonistica.

Sia sul nuovo questionario compilato e firmato da cliente che sul questionario precedente non c’è alcuna nota circa il fatto che l’assicurato svolgeva attività sportiva agonistica.

La conclusione del giudizio è che, oltre alle prove documentali (questionari e polizza) il cliente aveva avuto tutto il tempo di leggere sia il contratto sottoscritto inizialmente che quello sostituito che riporta molto chiaramente l’esclusione dell’attività agonistica;

INOLTRE, facendo riferimento agli art. 1337 e 1338 del C.C. che impongono obbligo di comportamento secondo buona fede di entrambe le parti e che il Cliente aveva avuto tutto il tempo di leggere ciò che aveva sottoscritto.

Rigettato e condannato a rimborsare anche le spese di lite.

Cosa ci insegna questa storia?

Sicuramente a leggersi le proprie polizze, anche se a volte qualcosa sfugge persino agli assicuratori più avveduti, figurarsi chi non ha dimestichezza all’assicuratese-legalese….

Ma prima ancora, nella fase preliminare alla sottoscrizione di qualsiasi polizza, leggere attentamente gli allegati obbligatori IVASS, in particolare il questionario di adeguatezza, che ti permette di analizzare il tuo attuale livello di copertura e il tuo bisogno assicurativo.

E, a prescindere… MAI FIDARSI

  • delle apparenze,
  • del “ci conosciamo da anni e anni”,
  • del “è amico di Famiglia”,
  • del “me l’ha mandato il mio amico-parente”,
  • di chi non scrive ma parla e basta,
  • di chi ti presenta polizze preconfezionate, solo da firmare,

perché vedi, nel tempo tante cose cambiano e cambiano anche le persone;

e la vita è, per definizione… IMPREVEDIBILE.

La buona notizia è che dagli imprevisti GRAVI, che possono distruggere Aziende e Famiglie, per fortuna ci si può difendere, se si comprende che l’acquisto della polizza è l’ultimo atto di una fase ben più strutturata, che ha inizio con l’analisi dei rischi.

 

 

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