Polizze catastrofali entro il 31 marzo 2025 ipotesi proroga
Polizze catastrofali entro il 31 marzo quali imprese sono coinvolte e cosa devono sapere?
Mancano pochi giorni alla scadenza del 31 marzo 2025 per l’obbligo introdotto dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), che impone alle imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. Originariamente fissata al 31 dicembre 2024, la scadenza è stata prorogata al 31 marzo 2025 dal DL Milleproroghe del 27 dicembre 2024, n. 202, confermato dalla legge di conversione in vigore dal 25 febbraio 2025. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, l’obbligo è posticipato al 31 dicembre 2025.
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. Sono coinvolte attività commerciali (dal ristorante al negozio), società di ogni tipo, incluse le società tra professionisti (Stp e Sta – società tra avvocati). Sono invece esclusi i professionisti non organizzati in società, con studi individuali o associati non censiti nel Registro Imprese.
Ipotesi di proroga dell’obbligo delle polizze catastrofali: “forse” rinvio al 31 ottobre 2025
Un emendamento proposto da Fratelli d’Italia al Decreto Bollette in discussione in commissione Attività produttive della Camera propone di rinviare di sette mesi l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, posticipando la scadenza dal 31 marzo 2025 al 31 ottobre 2025. La proposta è sostenuta da diverse associazioni di categoria che hanno chiesto al Governo di concedere più tempo alle imprese per adeguarsi a questo obbligo, al fine di evitare un ulteriore onere durante il periodo di emergenza energetica. Se la proroga venisse approvata, le imprese avrebbero più tempo per adempiere all’obbligo assicurativo e proteggere i propri beni dai danni causati da eventi catastrofali come terremoti, alluvioni e frane.
Sono escluse dall’obbligo:
- le imprese agricole, coperte dal Fondo mutualistico nazionale per danni meteoclimatici;
- le imprese con immobili gravati da abuso edilizio o costruiti senza autorizzazioni previste;
- le imprese della pesca e dell’acquacoltura (obbligo rinviato al 31 dicembre 2025).
L’obbligo assicurativo include anche imprese che detengono beni a titolo diverso dalla proprietà (leasing, locazione, comodato), salvo che l’assicurazione sia già stata sottoscritta dal proprietario.
Non sono previste esenzioni specifiche per le imprese sequestrate e confiscate, che devono pertanto adeguarsi entro il 31 marzo 2025.
I beni assicurabili sono le immobilizzazioni materiali previste dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile:
- Terreni (fondi o loro porzioni);
- Fabbricati (incluse opere murarie, impianti, ascensori, recinzioni, fognature, etc.);
- Impianti e macchinari (compresi quelli elettronici e a controllo numerico);
- Attrezzature industriali e commerciali (macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi).
Non rientrano nella copertura i veicoli iscritti al PRA, né i danni derivanti da azioni umane, conflitti armati, terrorismo, contaminazione radioattiva, esplosioni chimiche o inquinamento.
Gli eventi coperti dalla polizza sono specificatamente:
- Sismi;
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- Frane rapide (esclusi movimenti graduali e conseguenze da errori di progettazione).
Sono esplicitamente esclusi bradisismi, bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, mareggiate e valanghe. Non sono indennizzati i danni indiretti (es. interruzione attività) e danni causati da furti successivi all’evento catastrofale.
Secondo le associazioni di categoria, l’avvicinarsi della scadenza ha creato “una corsa contro il tempo” per molte attività, con il rischio di perdere ogni merito creditizio, accesso a finanziamenti bancari e contributi pubblici.
Determinazione dei premi: I premi sono proporzionali al rischio, considerando ubicazione, vulnerabilità dei beni, modelli predittivi e misure preventive adottate dalle imprese. L’aggiornamento periodico tiene conto del principio di mutualità e della solvibilità delle imprese assicuratrici.
Massimali e franchigie:
- Fino a 1 milione di euro: massimale pari alla somma assicurata.
- Da 1 a 30 milioni di euro: massimale non inferiore al 70% della somma assicurata; scoperto massimo 15%.
- Oltre 30 milioni: limiti negoziabili.
Conseguenze del mancato adempimento: La Legge di Bilancio 2024 non prevede sanzioni dirette per le imprese che non sottoscrivono le polizze entro il 31 marzo 2025, tuttavia, emergono importanti conseguenze indirette che potrebbero incidere significativamente sulla gestione aziendale. In particolare:
- Esclusione dai contributi pubblici destinati a fronteggiare eventi calamitosi e catastrofali.
- Preclusione all’accesso di agevolazioni finanziarie e fiscali di carattere generale, come crediti d’imposta, incentivi per assunzioni e innovazione tecnologica, contributi per internazionalizzazione e finanziamenti agevolati.
- Limitazioni significative nella partecipazione a gare e appalti pubblici, potendo compromettere la possibilità di operare con enti pubblici.
- Potenziali difficoltà di accesso al credito, poiché le banche potrebbero considerare l’assenza di copertura assicurativa come un fattore di rischio aggiuntivo, influenzando negativamente la valutazione del merito creditizio.
Questa formulazione normativa ampia lascia spazio a incertezze interpretative, rendendo essenziale per gli amministratori una gestione proattiva per garantire la conformità e prevenire effetti negativi sulla continuità aziendale.
In sintesi: La conformità all’obbligo assicurativo rappresenta un elemento importante nella gestione. Gli amministratori hanno la responsabilità diretta di evitare gravi conseguenze economiche e finanziarie, tutelando così il valore aziendale e gli interessi degli stakeholder coinvolti.
Per le compagnie assicurative, il rifiuto o l’elusione dell’obbligo comporta sanzioni da 100.000 a 500.000 euro.
Polizze già in essere: Le polizze esistenti devono essere adeguate al primo rinnovo utile dopo l’entrata in vigore del decreto (14 marzo 2025).
Supporto pubblico: SACE può coprire fino al 50% degli indennizzi con un fondo speciale di 5 miliardi di euro per il 2025.
Dove confrontare le offerte? L’IVASS creerà un portale online per confrontare le polizze disponibili. Ad oggi si può consultare a questo link l’ indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali del 2024
Il Decreto MEF n. 18 del 30 gennaio 2025 regola:
- Determinazione e aggiornamento dei premi assicurativi in base al rischio e alla vulnerabilità;
- Franchigie e massimali di indennizzo (fino al 15% di scoperto, limiti variabili in base alla somma assicurata);
- Obblighi delle compagnie assicurative autorizzate (“Ramo 8”) e sanzioni per eventuali rifiuti di copertura (da 100.000 a 500.000 euro);
- Esclusione da finanziamenti pubblici in caso di inadempimento all’obbligo assicurativo.
Questo il link per scaricare Il Decreto MEF n. 18 del 30 gennaio 2025