Il processo equo
Il giudice naturale prescritto per legge
L’articolo 25 della Costituzione italiana sancisce il diritto a un giusto processo e il diritto alla libertà personale, nonché a garantire l’indipendenza e l’imparzialità del potere giudiziario.
“Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.” (Art. 25 Cost.)
Le garanzie stabilite dall’articolo 25 della Costituzione sono nate per prevenire il ripetersi degli abusi di potere commessi durante il regime fascista.
Durante il ventennio fascista, infatti, il potere giudiziario era spesso piegato agli interessi del regime senza le garanzie di un processo equo e le leggi venivano spesso applicate retroattivamente, punendo azioni che non erano considerate reato al momento in cui erano state commesse.
L’articolo 25, con i principi di giudice naturale e legalità penale, rappresenta una chiara rottura con le pratiche del regime.
L’articolo 25, primo comma, garantisce a ogni cittadino il diritto di essere giudicato da un giudice stabilito in anticipo dalla legge. Il giudice competente viene determinato in base a criteri oggettivi, come il luogo in cui è stato commesso il reato e la materia del reato stesso.
“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.” (Art.102 Cost.)
La garanzia del giudice naturale impedisce la creazione di tribunali speciali, utilizzati dal regime fascista, come il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
In questo modo, si assicura che il giudizio sia sempre affidato a un giudice imparziale e precostituito per legge, evitando qualsiasi forma di arbitrio.
Per rendere effettivo il principio del giudice naturale, gli uffici giudiziari adottano un ‘sistema tabellare‘, un meccanismo che organizza il lavoro degli uffici giudiziari, stabilendo come i casi vengono assegnati ai singoli giudici.
Il secondo comma afferma il principio di legalità penale (“nessuno può essere punito se non in forza di una legge”) e di irretroattività della legge (“che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”).
Le leggi penali non possono essere applicate retroattivamente, nessuno può essere arrestato o condannato per un reato che non era previsto dalla legge al momento in cui è stato commesso.
Il terzo comma dell’articolo afferma che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Questo significa che le misure di sicurezza (provvedimenti restrittivi della libertà personale o di altri diritti) non si possono applicare in modo arbitrario o discrezionale, ma solo in base a criteri legali chiari e predeterminati.
“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.” (Art.13 Cost.)