La Cassazione sui mutui solutori e condizionati
Le SS.UU. sanciscono la validità sia dei mutui solutori sia dei mutui condizionati
Marzo sorride alle banche.
Con due importanti e recentissime pronunce rese entrambe a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha teso la mano agli istituti di credito sancendo sia la legittimità dei cosiddetti mutui solutori (sentenza n.5841 del 5 marzo) sia la validità esecutiva dei mutui condizionati (sentenza n.5968 del 6 marzo).
Si definisce solutorio quel mutuo concesso non per mettere a disposizione del mutuatario nuova finanza – che potrebbe essere utilizzata per l’acquisto di un immobile o per qualsiasi altro utilizzo – bensì per consentirgli d ripianare una preesistente esposizione debitoria con il medesimo istituto di credito.
Assai ricorrente è il caso in cui la banca – determinatasi ad ottenere il rientro dall’esposizione debitoria formatasi sul conto corrente a fronte di affidamenti non garantiti o assistiti unicamente da garanzia fideiussoria – concede all’impresa correntista un mutuo ipotecario col quale estinguere la preesistente debitoria di conto senza, di fatto, alcuna effettiva erogazione finanziaria in favore del mutuatario.
In pratica la banca, mediante una semplice partita contabile – l’accredito in conto dell’importo mutuato che, annotato sul conto con saldo debitore, ne riduce o azzera l’esposizione – trasforma un debito non garantito (quello di conto corrente) con un debito assistito da garanzia reale.
In giurisprudenza si è assai discusso sulla validità di una tale operazione, finendo anche per dubitare della validità esecutiva del contratto di mutuo in assenza di una effettiva erogazione in favore del mutuatario.
Il mutuo condizionato, invece, è quel mutuo che prevede – come usualmente accade – che l’importo erogato sia contestualmente riconsegnato alla banca, che lo accantona in un deposito infruttifero in attesa che il mutuatario assolva a specifici adempimenti (ad esempio la sottoscrizione della polizza assicurativa sull’immobile concesso in ipoteca) al cui esito si provvederà a svincolare l’importo mettendolo finanziariamente a disposizione del mutuatario.
Pur non dubitando della validità di un tale schema negoziale, in giurisprudenza si è ritenuto che un contratto di tal specie non sia valido titolo esecutivo, mancando la prova dell’effettiva – ovviamente successiva alla stipula – erogazione dell’importo al soggetto mutuato.
Ebbene, mediante le richiamate pronunce la Corte di Cassazione, esprimendosi a SS.UU., ha sancito la validità di entrambe le tipologie di mutuo, così spianando la strada agli istituti di credito per azioni di recupero, in caso di inadempimento del mutuatario, maggiormente celeri.