Il codice deontologico e la professione forense

Il codice deontologico e la professione forense

Il rispetto delle nome e il rapporto col cliente

La professione di avvocato è vincolata all’osservanza del Codice Deontologico Forense, con le sue disposizioni e i suoi valori.

Il Codice Deontologico Forense (l’ultimo è stato approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore dal 16 dicembre 2014) stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare nei rapporti con il cliente , i colleghi, le controparti e le autorità giudiziarie al fine di garantire l’integrità, la dignità e l’efficacia della funzione forense.

Tra le disposizioni fondamentali del Codice Deontologico Forense figurano i doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e competenza, nonché le norme relative al rapporto di fiducia con il cliente, all’accettazione e all’adempimento dell’incarico, all’informazione, al riserbo professionale e alla rinuncia al mandato.

Il Codice Deontologico Forense è strutturato in sette Titoli (Principi generali; Rapporti con il cliente e con la parte assistita; Rapporti con i colleghi; Doveri dell’avvocato nel processo; Rapporti con terzi e controparti; Rapporti con le Istituzioni forensi; Disposizione finale) e 73 Articoli.

L’avvocato deve svolgere la sua attività professionale con lealtà, competenza, diligenza, correttezza, indipendenza, probità, dignità e decoro, avendo come unico obiettivo la tutela degli interessi del cliente.

Il dovere di fedeltà nei confronti del cliente impone all’avvocato un impegno totale a favore della parte assistita.

L’avvocato ha sempre il dovere di essere leale nei confronti del proprio assistito. La fiducia reciproca tra avvocato e cliente è essenziale per garantire l’adeguato svolgimento della professione forense.

Le violazioni delle regole deontologiche da parte dell’avvocato possono portare a severe sanzioni disciplinari.

Nello specifico le sanzioni previste dal codice sono quattro e di crescente gravità:

Avvertimento: sanzione disciplinare di carattere ammonitorio, che si applica nei casi di violazioni deontologiche di minore gravità.

Censura: ammonimento formale più forte dell’avvertimento, che segnala una condotta contraria alle norme deontologiche di maggiore gravità.

Sospensione: sanzione disciplinare riservata ai casi di grave inosservanza del codice deontologico che preclude temporaneamente all’avvocato l’esercizio della professione, con una durata che varia da due mesi a cinque anni.

Radiazione: sanzione disciplinare più severa in assoluto, che comporta la cancellazione definitiva dall’albo professionale e quindi l’esclusione definitiva dell’avvocato dall’esercizio della professione nonché l’iscrizione (fatto salvo quanto previsto dalla legge) a qualsiasi altro albo, elenco o registro.

L’avvocato, quindi, non solo deve possedere una solida conoscenza delle leggi ordinarie, ma anche delle norme specifiche che regolano la professione forense.

Il mancato rispetto delle regole deontologiche da parte dell’avvocato può, in determinate situazioni, anche comportare responsabilità sia in ambito civile che penale.

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