Sequestro Preventivo e Adempimenti Fiscali

Sequestro Preventivo e Adempimenti Fiscali

Sequestro Preventivo e Adempimenti Fiscali Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La recente Risposta n. 46 del 25/02/2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni importanti sugli obblighi fiscali dell’amministratore giudiziario in caso di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p., con particolare riferimento alla gestione dei redditi derivanti dai beni sequestrati. Quindi dopo la  Risposta n. 39/2025 del 19 febbraio 2025 dell’ Agenzia delle Entrate (vedi l’ articolo su economisti on line del 23 febbraio 2025 Confisca dei beni e obblighi tributari) ritorna a fornire chiarimenti anche sul tema adempimenti tributari del custode giudiziario – articolo 51 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il Caso Sottoposto all’Agenzia

L’istanza di interpello presentata da un amministratore giudiziario riguarda un  compendio aziendale sequestrato nell’ambito di un procedimento per trasferimento fraudolento di valori. Il sequestro è stato disposto nel 2018 dal Tribunale sezione Gip, coinvolgendo anche l’intero compendio aziendale di una altra  società sequestrata ex art. 321 c.p.p. e poi dichiarata fallita.

Nel 2023, previa autorizzazione del GIP, l’amministratore Giudiziario  ha concesso in affitto il bene sequestrato ad una  società, generando redditi da locazione e sollevando dubbi sulla loro corretta imposizione fiscale.

Soluzione Interpretativa Prospettata dal Contribuente

L’istante ha prospettato la seguente soluzione interpretativa:

  • Il contratto di locazione è stato stipulato con una società nel 2023, sotto forma di scrittura privata di affitto di beni produttivi, registrata all’Agenzia delle Entrate con un codice fiscale attribuito alla Custodia Giudiziaria.
  • I canoni derivanti dal contratto  riscossi tramite bonifico su un conto corrente intestato alla procedura.
  • Il contribuente ritiene che tali canoni debbano essere qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, lett. h) del TUIR (D.P.R. 917/1986).
  • Ai sensi dell’art. 51 del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011), i redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere tassati secondo le categorie reddituali pre-sequestro.

Di conseguenza, l’istante ritiene che:

  • Ai fini delle imposte dirette (IRES), il reddito derivante dai canoni possa essere dichiarato nella Sezione II – Redditi Diversi del modello Redditi degli Enti non Commerciali, utilizzando il codice fiscale della Custodia Giudiziaria.
  • Ai fini IVA, non essendoci attività d’impresa, non sussistano obblighi IVA, poiché mancano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal D.P.R. 633/1972.
  • Ai fini IRAP, l’imposta non è dovuta in quanto il presupposto impositivo dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, che non ricorre nella gestione di un bene produttivo soggetto a sequestro.

 

Il Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha chiarito che i beni sequestrati seguono la disciplina dell’eredità giacente (art. 187 del TUIR e art. 5-ter del D.P.R. n. 633/1972):

  • Da un punto di vista sostanziale, i redditi sono tassabili secondo la loro qualificazione reddituale pre-sequestro.
  • Da un punto di vista procedurale, il custode opera come rappresentante in incertam personam, utilizzando il codice fiscale e la partita IVA del titolare originario.
  • Nel caso di affitto di un’azienda sequestrata, i canoni rilevano ai fini IRES, IRAP e IVA. Nel frontespizio dei modelli dichiarativi devono comparire i dati del locatore e del custode giudiziario.

L’Agenzia non ha condiviso la soluzione proposta dal contribuente, in quanto l’apertura di un nuovo codice fiscale intestato alla Custodia Giudiziaria è errata. Inoltre:

  • I redditi derivanti dai canoni di affitto devono essere qualificati come redditi d’impresa e non redditi diversi.
  • I canoni sono soggetti a IVA e IRAP.

Questi principi derivano dalle seguenti fonti normative e di prassi:

  • Art. 51 del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011) → i redditi derivanti dai beni sequestrati continuano a essere tassati secondo le stesse categorie reddituali applicate prima del sequestro (comma 1).
  • Circolare n. 156/E del 2000 → chiarisce che la fiscalità dei beni sequestrati segue il regime dell’eredità giacente.
  • Risoluzione n. 70/E del 2020 → conferma che il custode giudiziario deve usare il codice fiscale originario e determinare il reddito in via provvisoria.
  • Risoluzione n. 45/E del 2 settembre 2024 → specifica gli adempimenti fiscali nei sequestri antimafia.

Obblighi dell’Amministratore Giudiziario

In base alla Risposta n. 46/2025, l’Amministratore Giudiziario è obbligato a:

  1. Ai fini IRES:
  • Dichiarare i canoni d’affitto tramite il Modello Redditi SC, con il codice fiscale e la partita IVA della società [EPSILON] (precedente titolare).
  • Inserire i propri dati come dichiarante e custode giudiziario.
  1. Ai fini IRAP:
  • Dichiarare il valore della produzione generato dai beni sequestrati.
  • Usare il codice fiscale della società [EPSILON] e riportare il proprio ruolo di custode.
  1. Ai fini IVA:
  • Fatturare i canoni d’affitto con la partita IVA della società [EPSILON].
  • Tenere contabilità separata per i beni sequestrati.
  • Presentare le dichiarazioni periodiche IVA.
  • Emettere fatture elettroniche, indicando la società come cedente/prestatore e valorizzando il campo “soggetto emittente” secondo le Specifiche Tecniche 1.8 (1° febbraio 2024).

La Risposta n. 46/2025 stabilisce un principio fondamentale:

  • Il regime fiscale dei beni sequestrati rimane invariato rispetto a quello pre-sequestro.
  • Il custode giudiziario deve adempiere agli obblighi tributari utilizzando il codice fiscale e la partita IVA del soggetto originario.
  • I redditi derivanti dall’affitto dell’azienda sequestrata sono redditi d’impresa, soggetti a IVA e IRAP.

Per approfondimenti:

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