Regole Tecniche 2025 in materia di antiriciclaggio

Regole Tecniche 2025 in materia di antiriciclaggio

Antiriciclaggio meno burocrazia per i commercialisti con le nuove regole 2025

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha approvato, con la deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, l’aggiornamento delle Regole Tecniche in materia di antiriciclaggio. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2007, introduce importanti semplificazioni per gli obblighi normativi dei dottori commercialisti, in particolare per l’autovalutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione documentale. A fine dicembre, il Comitato di Sicurezza Finanziaria aveva già espresso parere favorevole sull’aggiornamento.

Con l’informativa n. 06/2025 del 16 gennaio 2025, il CNDCEC ha ufficializzato l’approvazione definitiva dell’aggiornamento delle Regole Tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. La prima versione era stata approvata il 17 aprile 2024 e trasmessa al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) per il parere, giunto il 27 dicembre 2024. Dopo un tentativo incompleto nel 2021, il CNDCEC è riuscito a semplificare e rendere più applicabili le procedure antiriciclaggio.

Quadro Normativo e Obiettivi delle Regole Tecniche

Il decreto antiriciclaggio stabilisce che:

“Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza […] I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”

In tale contesto, le Regole Tecniche, applicabili agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinano gli adempimenti relativi a:

  • Autovalutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
  • Adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
  • Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

Per gli studi associati e le società tra professionisti (STP) sono previste modalità di adeguata verifica e conservazione dei dati tali da consentire la gestione in forma accentrata degli adempimenti, tenendo conto della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della complessità propri dei soggetti obbligati.

Nuove Regole Tecniche per Snellire gli Adempimenti dei Commercialisti

L’aggiornamento delle Regole Tecniche in materia di antiriciclaggio é un provvedimento chiave per semplificare la vita dei professionisti del settore. Queste nuove disposizioni, emanate ai sensi dell’art. 11, comma 2 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (il “decreto antiriciclaggio”), introducono significative novità e semplificazioni per garantire il rispetto degli obblighi normativi in un’ottica di maggiore efficienza e trasparenza.

Novità e semplificazioni

Le nuove Regole Tecniche mirano a facilitare l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio senza compromettere il rispetto delle normative vigenti. Nei prossimi mesi, il Consiglio Nazionale organizzerà corsi di formazione per aiutare i professionisti a comprendere e applicare le nuove regole. Inoltre, verranno aggiornate le Linee Guida operative per fornire supporto pratico agli iscritti all’Albo.

Le nuove disposizioni si applicano ai dottori commercialisti e agli esperti contabili iscritti all’Albo di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, e riguardano:

  • Autovalutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
  • Adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
  • Conservazione dei documenti, dati e informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio

Viene introdotta la possibilità, per le Associazioni professionali e le Società tra Professionisti (STP), di adempiere all’autovalutazione del rischio in forma accentrata. Inoltre, il fattore “canali distributivi” viene considerato meno rilevante per i professionisti, data la sua scarsa applicabilità nel settore contabile.

La scala di valutazione del rischio è stata rivista per correggere incongruenze e rendere più chiara l’interpretazione. Inoltre, non è più richiesta la soglia minima di due professionisti per individuare la funzione antiriciclaggio negli studi professionali.

Nuovi parametri dimensionali

  • Professionista individuale: la funzione e il responsabile antiriciclaggio coincidono con il professionista stesso.
  • Associazioni professionali e STP: possibilità di nomina di un responsabile antiriciclaggio.
  • STP con oltre 30 professionisti e 30 collaboratori: obbligo di funzione antiriciclaggio, nomina di un responsabile e istituzione di una funzione di revisione indipendente.

Inoltre, l’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio non avrà più scadenza triennale, ma dovrà essere effettuato quando necessario o entro un anno dalla pubblicazione dell’Analisi nazionale dei rischi del CSF.

Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela

L’aggiornamento introduce una nuova classificazione delle prestazioni professionali in base al rischio di riciclaggio:

Prestazioni a rischio non significativo:

  • Consulenza tecnica di parte.
  • Assistenza e rappresentanza davanti a un’Autorità Giudiziale.
  • Mediazione e arbitrato.
  • Incarichi di gestore della crisi ed esperto indipendente.
  • Assistenza tecnica e consulenza nella gestione di risorse pubbliche.

Prestazioni a rischio poco significativo:

  • Amministrazione di società (prima classificata come “abbastanza significativa”).
  • L’assistenza tributaria ora è separata dalla consulenza, che resta a rischio “non significativo”.

Prestazioni a rischio abbastanza significativo:

  • Eliminata la voce “Assistenza per richiesta finanziamenti”.
  • La revisione legale, la tenuta della contabilità e l’assistenza fiscale generica vengono valutate solo in relazione al cliente e non all’operazione.

Inoltre, viene chiarito che il professionista non è obbligato ad acquisire copia del documento identificativo del titolare effettivo, in linea con le Regole Tecniche antiriciclaggio dei notai.

Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni

Una modifica rilevante riguarda la conservazione cartacea: il professionista non è più obbligato ad apporre la firma sui documenti contenuti nel fascicolo antiriciclaggio. Ora, è sufficiente indicare la data, che può essere riportata su ogni singolo documento o su un riepilogo.

L’aggiornamento delle Regole Tecniche in materia di antiriciclaggio segna un importante passo avanti per ridurre la burocrazia e semplificare gli adempimenti dei commercialisti e degli esperti contabili. Questa iniziativa, oltre a rafforzare la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, contribuisce a creare un ambiente operativo più snello e trasparente, in linea con le esigenze del mercato odierno.

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