Danni richiesti al professionista delegato alle vendite.
Notai, avvocati e commercialisti delegati dal Giudice delle esecuzioni potrebbero subire azioni per risarcimento di danni
- Premesse.
Presso tutti i tribunali, i Giudici delle esecuzioni (G.E.) possono delegare notai, avvocati e commercialisti a svolgere le operazioni di vendita in ambito di procedure esecutive (articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile).
Compete al Giudice dell’esecuzione vigilare sull’operato del delegato il quale potrebbe anche essere sostituito dallo stesso Giudice che lo ha nominato, per mancato rispetto dei termini e delle direttive ricevute.
Le attività delegabili ai professionisti sono elencate nell’art. 591 bis c.p.c.
L’incarico di delegato alle vendite è riservato agli iscritti in specifico elenco tenuto presso ogni tribunale.
Per essere iscritti e mantenere l’iscrizione sono necessarie documentate competenze, specchiata condotta morale e l’iscrizione nell’Albo del proprio Ordine professionale.
Il primo elenco è stato formato con riferimento al triennio 2024-2026,
La gestione dell’elenco (iscrizione, sospensione, revoca, cancellazione) è di competenza del Comitato formato dal Presidente del Tribunale (o suo delegato), da un Giudice delle esecuzioni, da collega iscritto nello stesso Albo.
Il Comitato ha la facoltà di sospendere le deleghe del professionista fino ad un anno.
Importante ricordare che il comma 10 dell’art. 179 ter delle disp. att. c.p.c. stabilisce che al termine di ogni semestre (del triennio) il Comitato procede all’esame delle posizioni degli iscritti.
In caso di gravi e reiterati inadempimenti, il Comitato può disporre la cancellazione dall’elenco di coloro ai quali sia stata revocata la delega per una o più procedura esecutiva a seguito del mancato rispetto dei termini per le attività delegate; del mancato rispetto delle direttive stabilite dal Giudice dell’esecuzione; del mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deleghe ricevute.
Secondo i principi enunciati da una recente sentenza di cassazione che ha escluso la responsabilità patrimoniale di un diligente notaio, si ritiene che i provvedimenti in negativo del Comitato (sospensione, revoca, cancellazione) e la sostituzione disposta dal Giudice, potrebbero assoggettare il delegato ad azioni per risarcimento di danni promosse dal debitore esecutato e dagli interessati a quella specifica procedura esecutiva.
- L’ordinanza interlocutoria della Cassazione Civile , Sezione III, n. 35114 pubblicata il 14/12/2023.
Il Collegio ha ritenuto sollevata la questione della responsabilità civile del professionista delegato che operi sotto le direttive del Giudice dell’esecuzione e pertanto se questi possa essere chiamato personalmente a rispondere del proprio operato per atti compiuti nell’ambito della delega o soltanto per il compimento di atti posti in essere superando i limiti della delega ricevuta.
- La decisione finale della sentenza Cassazione Civile, Sez. III n. 25698 pubblicata il 25/09/2024.
Nel caso concreto il notaio delegato non è stato ritenuto responsabile di danni avendo dimostrato di avere sempre informato il Giudice delle questioni contestate e di avere agito senza eccedere i limiti della delega ricevuta.
Si deve notare che questo notaio ha subito azioni civili in ogni grado per una delega ricevuta il 6 dicembre 2003.
Dopo oltre 20 anni è stata messa la parola fine alla vicenda processuale .
Inoltre si deve osservare che in primo e secondo grado le sentenze erano già state favorevoli al notaio, costretto a costituirsi anche in cassazione per difendersi.
La sentenza ha accertato che il delegato avesse agito con diligenza, informando il Giudice di ogni questione ed agendo nel rispetto delle disposizioni impartite.
La sentenza ha dichiarato che il delegato alle vendite non svolge funzioni giudiziarie né giurisdizionali.
- Conclusioni.
Prima di accettare l’incarico di delegato alla vendita, ogni professionista dovrebbe valutare con attenzione la propria idoneità (tecnica, organizzativa, disponibilità di tempo) ad assolvere l’incarico tempestivamente e con precisione.
Infatti, i principi affermati dalla sentenza Cass. Civ. Sez. III n. 25698/2024 portano a concludere che, in conseguenza di provvedimenti negativi che potrebbe assumere il Comitato (sospensione, revoca, cancellazione dall’elenco) o dalla sostituzione disposta dal Giudice, potranno essere intentate azioni civili di risarcimento danni a carico del delegato inadempiente.
Non da ultimo, la durata di questo processo per oltre venti anni è semplicemente vergognosa.
Brava sono onorato di essere tuo amico
Grazie mille Bruno, un abbraccio a tutta Bergamo, Anna
Brava un bell articolo che denota tanta competenza
Troppo buono Angelo, gentilissimo come sempre