Matrimonio e annullamento

Matrimonio e annullamento

Possibilità di annullamento del vincolo coniugale.

Il matrimonio è un legame (giuridico e religioso) che unisce due persone.

Con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Recita difatti l’art. 29 Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.”

Prosegue poi l’art. 143 c.c.: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione

nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”

In Italia sono riconosciute tre forme di matrimonio:

– Civile: Celebrato davanti all’ufficiale di stato civile.

– Concordatario: Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico.

– Acattolico: Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato. (Regolato dalle norme del codice civile.)

Se mancano i requisiti di legge per contrarre matrimonio, il matrimonio celebrato è nullo e può essere annullato su richiesta di parte interessata.

L’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di ottenere l’annullamento di un matrimonio civile qualora non rispetti le condizioni previste dalla normativa vigente o siano presenti delle irregolarità o dei vizi che ne inficiano la validità fin dalla celebrazione.

L’annullamento del matrimonio è una procedura complessa che richiede una valutazione attenta delle circostanze specifiche del caso.

L’annullamento del matrimonio, civile o religioso, è ammissibile quando sono presenti vizi o difetti che rendono il matrimonio invalido fin dalla sua celebrazione. Le conseguenze di tale dichiarazione hanno ripercussioni significative sulla sfera personale, patrimoniale e familiare degli ex coniugi.

A seconda che il matrimonio sia stato celebrato con rito civile, acattolico oppure concordatario, la competenza per l’annullamento varia.

Per i matrimoni celebrati con rito civile o religioso non cattolico la competenza è attribuita al Tribunale civile, per i matrimoni concordatari la competenza è attribuita sia all’autorità giudiziaria civile che a quella ecclesiastica. Per i matrimoni celebrati con rito cattolico, è possibile richiedere l’annullamento presso la Sacra Rota.

L’annullamento del matrimonio civile si ottiene attraverso una procedura giudiziaria.

Il giudice valuterà se ci sono le condizioni per annullare il matrimonio e, in caso positivo, il matrimonio sarà considerato nullo fin dall’inizio.

La presenza di un vizio del consenso (l’errore, il dolo, la violenza o il timore etc.) può determinare l’annullamento di un matrimonio civile, in quanto inficia la validità del consenso prestato.

Può chiedersi l’annullamento di un matrimonio civile qualora mancano le condizioni previste dalla legge italiana: se i coniugi non hanno l’età minima per sposarsi (18 anni), se uno dei due è in stato di interdizione per infermità mentale o di incapacità naturale, se tra i due c’è un vincolo di parentela, affinità o adozione oppure in caso di bigamia.

A differenza del divorzio, che scioglie un matrimonio precedentemente valido e i cui effetti giuridici decorrono dalla data della sentenza di divorzio stessa, l’annullamento del matrimonio civile ha l’effetto di cancellarne retroattivamente tutti gli effetti giuridici: elimina ogni tipo di dovere nei confronti dell’ex coniuge, dichiara il matrimonio nullo e quindi è, per quanto attiene agli effetti giuridici, come se non fosse mai stato celebrato.

L’annullamento del matrimonio, pur avendo effetto retroattivo, non incide sui rapporti di filiazione.  I figli nati dal matrimonio annullato mantengono i medesimi diritti e doveri rispetto ai genitori.

Le cause di nullità matrimoniale riconosciute dal diritto canonico presentano analogie con quelle previste dall’ordinamento civile.

Tuttavia, le cause di nullità riconosciute dal diritto canonico presentano peculiarità legate alla natura sacramentale del matrimonio.

Per l’annullamento di un matrimonio civile occorre l’assistenza di un avvocato matrimonialista.

Per l’annullamento di un matrimonio religioso, invece, è necessario rivolgersi a un avvocato rotale e l’iter processuale è più complesso e con doppia giurisdizione ovvero Sacra Rota prima con i suoi gradi di giudizio e da ultimo delibazione della sentenza rotale avanti alla Corte d’Appello competente.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.