La Cassazione sul danno da investimento

La Cassazione sul danno da investimento

Il termine di prescrizione inizia a decorrere dall’insorgenza del danno

Nei giudizi in cui gli investitori imputano all’intermediario finanziario la responsabilità del danno subito a fronte degli investimenti sottoscritti, la questione si incentra sempre sulla verifica del rispetto degli obblighi informativi posti in capo all’intermediario; informazioni da rendere al cliente risparmiatore principalmente in fase precontrattuale e contrattuale (ma anche in corso di rapporto e all’atto del conferimento dei singoli ordini di acquisto e vendita titoli).

In questi giudizi, laddove sia provata la responsabilità dell’intermediario e la sussistenza del danno, si pone anche il conseguenziale problema di comprendere se il diritto risarcitorio si sia eventualmente prescritto.

Si pone il problema, dunque, di comprendere quale sia il dies a quo del termine prescrizionale.

L’orientamento di merito largamente maggioritario ritiene che, trattandosi di inadempimento contrattuale, la prescrizione inizi a decorrere dall’impianto del rapporto.

Conseguentemente, nessun risarcimento potrebbe vedersi riconosciuto l’investitore che ha avviato il rapporto da oltre un decennio, ancorché la manifestazione del danno si sia avuta nell’ultimo decennio.

Con due recentissime pronunce di fine anno – la n.32226 e la n.32227 del 12.12.2024 – la Corte di Cassazione ha inteso discostarsi dall’orientamento di merito dominante, chiarendo che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dell’investitore per inadempimenti informativi dell’intermediario non decorre dalla sottoscrizione del contratto, bensì dalla concretizzazione del danno.

Secondo la Cassazione, difatti, “posto, allora, che, come è intuitivo, sapere che da un certo comportamento è derivato un danno non è la stessa cosa che temere che un certo comportamento possa eventualmente provocare un danno, può subito concludersi, affatto ragionevolmente, nel senso che il termine di prescrizione di detta azione inizia a decorrere solo da quando il danno si è verificato (o, se si preferisce, manifestato)“.

In sintesi, “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, contrattuale o extra contrattuale, inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell’evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica, cioè dal suo effettivo manifestarsi”.

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