Lavoro e diritto

Lavoro e diritto

L’importanza di conoscere i contratti

L’articolo 36 della Costituzione italiana è un pilastro per la tutela dei diritti dei lavoratori. Esso sancisce il diritto a un dignitoso salario, a limiti alle ore lavorative e al giusto riposo.

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

La Costituzione stabilisce che la retribuzione deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La retribuzione quindi non è un premio, ma il giusto compenso per il lavoro svolto.

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è la normativa italiana che definisce i principi generali in materia di orario di lavoro.

La durata massima giornaliera della giornata lavorativa, per legge, non può superare le 13 ore, e con un massimo di 40 ore settimanali. Oltre le 40 ore saranno considerate straordinario (che deve essere comunque contenuto e subordinato all’attuazione di determinate procedure).

La durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni non può in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Il ricorso al lavoro straordinario è previsto soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che però non può superare le 250 ore annuali.

Fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità, la durata minima del riposo giornaliero è fissata ad almeno 11 ore ogni 24 ore.

Il lavoratore ha diritto a un riposo settimanale di almeno 24 ore (calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni) e di regola coincide con la domenica. In particolari ipotesi o per particolari attività lavorative, potrebbero esserci delle eccezioni alla cadenza del riposo settimanale oppure alla sua coincidenza con la domenica.

Il riposo giornaliero e settimanale deve poter essere fruito in modo consecutivo.

La legge prevede che a ciascun lavoratore deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane (salvo periodi di differimento più ampi previsti dalla contrattazione collettiva). Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il periodo e la modalità di fruizione delle ferie sono generalmente concordati tra il lavoratore (è importante che la richiesta di ferie sia presentata per iscritto con un congruo anticipo) e il datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’azienda e delle preferenze del lavoratore.

Il lavoratore non può rinunziarvi; le ferie non possono essere sostituite da un’indennità economica (per ferie non godute), salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L’anno di maturazione delle ferie coincide generalmente con l’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), ma può variare a seconda di quanto stabilito dal CCNL applicabile.

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 prevede anche una serie di tutele specifiche per mitigare gli effetti negativi del lavoro notturno.

I CCNL “Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro” sono contratti di lavoro – diversi a seconda del settore o delle categorie professionali – stipulati dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e ed enti che rappresentano i datori di lavoro, che definiscono le regole che disciplinano il rapporto di lavoro come retribuzione (salari base, aumenti periodici, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità varie), orario di lavoro (durata della giornata lavorativa, riposo settimanale, ferie, festività e permessi), tutela in caso di malattia, infortunio o maternità/paternità, sicurezza sul lavoro (misure preventive e protettive per la salute e l’incolumità dei lavoratori), tutele in caso di licenziamento, mobilità (trasferimenti, trasferimenti di sede, distacchi), formazione professionale, attività sindacale etc.

Conoscere il proprio CCNL è fondamentale per tutelare i propri diritti e verificare che le condizioni di lavoro siano conformi a quanto previsto dall’accordo; in caso di divergenze è opportuno consultare un consulente del lavoro o un legale per valutare la correttezza del contratto applicato e far valere i propri diritti.

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