Finanziamenti Covid e garanzia pubblica
Anche l’erogazione dei finanziamenti concessi nella fase emergenziale richiedeva la valutazione del merito creditizio
Si è già trattato il tema, purtroppo di grande attualità, dei “finanziamenti Covid” concessi in assenza di merito creditizio sol perché assistiti da garanzia pubblica (dello stesso autore si vedano EconomistiOnLine, articolo 21.10.2024 e Diritto del Risparmio, 24.10.2024).
Si è pero pure osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche per la concessione dei finanziamenti di tal specie occorreva il rispetto dei “generali principi di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito, sottesi all’art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.” (Corte di Cassazione, ordinanza n.26248 dell’08.10.2024).
La questione è stata oggetto di un recente provvedimento del Tribunale di Napoli del 27 novembre scorso mediante il quale il Giudice partenopeo ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalla cessionaria del credito bancario cui era stata negata l’ammissione al passivo fallimentare proprio perché si sarebbe trattato di finanziamento concesso ad impresa che già mostrava evidenti segnali di crisi, finanziamento accordato, peraltro, al precipuo fine di acquisire la garanzia pubblica, consolidando la precedente esposizione debitoria chirografaria dell’impresa.
Secondo il Tribunale “la sussistenza della garanzia statale, lungi dal consentire un abbassamento del livello di attenzione nella stipula del contratto di mutuo, impone un aumento della diligenza dell’istituto di credito nella verifica del merito creditizio della controparte”.
Il Tribunale ha precisato che “come evidenziato dalla curatela, l’art. 1, co. 2, lett. b), d.l. 23/2020 come convertito con modificazioni dalla l. 40/2020, precludeva l’accesso alla garanzia statale alle imprese «in difficoltà» ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del Regolamento UE 651/2014 nonché alle imprese che risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea”.
Non sembra superfluo osservare che nel caso di specie si è trattato di finanziamento di ben euro 800 mila a fronte del quale è stata anche escussa la garanzia pubblica per circa 637 mila euro. E lo Stato paga !!!

