Ombre di violenza …
Quando casa non è rifugio
La violenza all’interno della coppia può colpire chiunque, è un fenomeno diffuso e trasversale, riguarda tutte le classi socio-culturali ed economiche, senza distinzioni di età, credo religioso o razza.
Spesso inizia in modo graduale, con episodi isolati, con comportamenti che vengono minimizzati o giustificati. È fondamentale prestare attenzione a questi primi segnali di allarme, poiché possono essere indicativi di una situazione che potrebbe portare a conseguenze più gravi (femminicidi).
La violenza di genere è un fenomeno complesso che include una vasta gamma di comportamenti manipolatori e coercitivi, che molto spesso coesistono, e si rafforzano a vicenda.
E’ violenza ogni forma di abuso di potere e di controllo che si manifesta come sopruso fisico, sessuale, psicologico ed economico.
La violenza domestica (atti fisici, psicologici, sessuali o verbali) è stata in passato relegata e tollerata come un problema privato, un tabù nascosta dietro le mura domestiche dell’“onore familiare”
La Legge 442 del 1981, abolendo la causa d’onore, ha rappresentato un primo e fondamentale passo verso la tutela dei diritti delle donne.
Successivamente con la legge 66/1996 “Norme contro la violenza sessuale” introduce la definizione di un’unica ipotesi di reato denominato “atti sessuali”, e introduce nuove fattispecie di reato, come la violenza sessuale di gruppo, includendo anche quei casi in cui non vi è stato un contatto fisico tra vittima e aggressore. In questa legge una tutela particolare è stata riservata ai minori in quanto alla loro immaturità psichica e fisica, della loro conseguente incapacità di esprimere un consenso automaticamente libero e cosciente, della loro inesperienza e delle conseguenze altamente dannose per un loro equilibrato ed armonico processo di crescita.
La Legge sul femminicidio 119/2013 ha introdotto il reato di omicidio volontario aggravato quando la vittima è una donna e il colpevole è il partner o convivente. Ha inoltre inasprito le pene per maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale.
La Legge n. 69 del 19 luglio 2019 denominata “Codice Rosso” (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) ha introdotto una serie di misure volte ad accelerare i tempi dei procedimenti giudiziari relativi alla violenza di genere.
La legge prevede che la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, riferiscano immediatamente al pubblico ministero anche con comunicazione orale, (a cui farà seguito senza indugio anche quella scritta) il quale a sua volta avrà tre giorni di tempo dall’iscrizione della notizia di reato per assumere informazioni dalla persona offesa (o da chi ha denunciato i fatti di reato) e sulla persona che è stata denunciata (o che avrebbe commesso il reato).
Tale termine può essere prorogato e nell’interesse della persona offesa, solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini.
La normativa mira a creare un contesto sociale più sicuro, agendo su tre fronti principali: prevenire la violenza attraverso campagne di sensibilizzazione e programmi educativi, punire severamente i responsabili di questi crimini e garantire una tutela efficace alle vittime.”
La violenza domestica lascia segni nelle vittime, e non solo fisici, quanto più tale violenza si protrae nel tempo.
Può far sviluppare diversi problemi psicologici come sindromi depressive, sintomi di ansia e tensione, sensi di colpa e vergogna, bassa autostima.
Le conseguenze sono dunque gravissime soprattutto perché le vittime per paura o per vergogna non riescono a denunciare gli abusi subiti vanificando così la possibilità di affrontare il trauma vissuto con un adeguato supporto psicologico.
In caso di violenza domestica, è fondamentale non rimanere soli e cercare aiuto.
Ecco alcune risorse a cui puoi rivolgerti:
- telefonare direttamente al 112, 113;
- presentarsi personalmente presso un presidio delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia, ecc.);
- presentarsi in Ospedale presso il pronto soccorso, dove gli stessi sanitari allerteranno le Forze di Polizia;
- presentarsi presso i Servizi Sociali territoriali;
- presentarsi presso i CA (Centri Anti-violenza)
- chiamare il numero 1522 (numero Anti Violenza e Stalking nazionale) attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- delegare un avvocato a sporgere denuncia.
(In caso di stalking, così come per i maltrattamenti e la violenza sessuale, la vittima accede di diritto al gratuito patrocinio, a prescindere dal reddito)
Si ricorda che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4-ter prevede che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa prescindersi dai limiti reddituali per la persona offesa per i reati di cui agli art. 572 (maltrattamenti in famiglia), art. 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e art. 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, per i reati di cui agli artt. 600 (riduzione in schiavitù), art. 600-bis (prostituzione minorile), art. 600-ter (pornografia minorile), art. 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), art. 601 (tratta di persone), art. 602 (acquisto e alienazione di schiavi), art. 609-quinquies (corruzione di minorenne) e art. 609-undecies (adescamento di minorenni).
Non dimentichiamo un aspetto importante.
La violenza, in tutte le sue forme, lascia profonde cicatrici che possono estendersi ben oltre l’evento traumatico iniziale. Le conseguenze per le vittime possono essere immediate e a lungo termine, influenzando significativamente la loro qualità di vita, le relazioni interpersonali e la salute mentale.