MOG in ambito sportivo

MOG in ambito sportivo

La riforma dello sport ha introdotto nuovi adempimenti a carico delle società sportive.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 39/2021 (’art. 16 del D.lgs.) è stata imposta alle associazioni e società sportive sia professionistiche che dilettantistiche l’adozione di modelli organizzativi e di controllo (c.d. “MOG sportivi”) e codici di condotta volti alla tutela dei minori ed alla prevenzione di molestie, violenza di genere, nonché di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo delle Pari Opportunità (11 aprile 2006, n. 198) o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le divere Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive associate (DSA), gli Enti di promozione sportiva (EPS) e le Associazioni benemerite, hanno elaborato (con validità quadriennale) le Linee Guida per la predisposizione dei MOG sportivi volte ad orientare le Associazioni e Società sportive ad esse affiliate.

La normativa prevede che le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche (anche se già dotati dei MOG 231) devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida degli Enti affilianti modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché’ codici di condotta ad esse conformi, per poi essere aggiornati con cadenza almeno quadriennale.

Molti enti hanno pubblicato le linee guida il 31 agosto 2023 per cui le singole società ed associazioni si sono, o avrebbero dovuto, uniformarsi entro lo scorso 31 agosto 2024.

In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri.

Il comma 3 del d.lgs. 36/2021 prevede che quelle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano a tali obblighi saranno sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dai propri enti di affiliazione.

Tali possibili sanzioni possono includere la sospensione o revoca delle affiliazioni federali, sanzioni amministrative, restrizioni alle attività sportive, responsabilità civile.

Inoltre, le “Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 31 dicembre 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021”, c.d. Responsabile Safeguarding.

La designazione del responsabile in materia di safeguarding non è solo obbligatoria per legge, ma una previsione analoga proviene anche dalla Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 del 25/07/2023, ai sensi della quale il sodalizio sportivo dovrà dotarsi di una figura denominata “responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”, che avrà il compito di monitorare e controllare sulle prescrizioni introdotte dalla delibera stessa.

Pur con alcune differenze, le Linee Guida emanate dagli Enti affilianti, prevedono:

Delle disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva;

La sensibilizzazione ai concetti di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazioni per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale soprattutto se minori;

La consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

Il rispetto alla dignità e l’integrità di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

La promozione di una cultura ed un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano uguaglianza ed equità, nonché valorizzino le diversità;

L’individuazione delle fattispecie di abuso, violenza e discriminazione;

L’individuazione ed attuazione da parte delle affiliate ad adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding;

La gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

L’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza, discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

Il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive affiliate;

Il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori.

Si ricorda che affinché il MOG sportivo sia efficace non è auspicabile fare il mero “copia e incolla” del fac-simile proposto dalla propria Federazione ma occorre che sia predisposto e redatto tenendo conto della disciplina praticata, delle caratteristiche e delle dimensioni della Associazione/Società Sportiva, nonché delle persone tesserate. Deve essere il c.d. abito di sartoria di quella società o associazione sportiva.

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