Le Prove Digitali in Aula

Le Prove Digitali in Aula
La valenza dei Filmati di Videosorveglianza come Prove Documentali nel processo penale

I filmati di videosorveglianza vengono acquisiti al processo come prove documentali ai sensi dell’art. 234 c.p.p.

Le parti che intendono introdurre una videoripresa nel processo, al fine di provare un determinato fatto, formulano la relativa richiesta nella fase preliminare al dibattimento ex art. 493 c.p.p. e ne chiedono l’ammissione.

Poiché si tratta di un mezzo di prova tipico, la valutazione del giudice segue poi i criteri di cui all’art. 190 c.p.p., dunque la prova supera il vaglio di ammissibilità se è pertinente, rilevante, non vietata dalla legge e non superflua.

La fase di valutazione delle prove è connessa alle vicende precedenti l’apprensione, in sede investigativa, del filmato: gli effetti di una dubbia attività di acquisizione infatti, si ripercuotono sull’apprezzamento del Giudice.

Data la diffusione della videosorveglianza sia a fini preventivi che repressivi e soprattutto in ragione dei più recenti sviluppi della tecnologia digitale e, in particolare, dell’intelligenza artificiale, vi è l’esigenza di considerare il fenomeno dei video di sorveglianza e di stabilire delle regole per il loro utilizzo a fini processuali.

Il segnale video è dato da un insieme di immagini, una sequenza di fotogrammi che vengono visualizzati in successione e prendono il nome di frame.

Si tratta, di dati digitali che contengono informazioni espresse in un codice binario, in sequenze di numeri, definite bit, contenute sia nei filmati che circolano sul web che nelle memorie di computer o di altri dispositivi informatici.

L’impiego processuale delle videoregistrazioni richiede la necessaria garanzia di autenticità e affidabilità della prova digitale e dunque, è indispensabile verificare le modalità con cui si procede all’apprensione materiale delle videoregistrazioni; a tal fine è possibile ricorrere al complesso di regole poste per la raccolta degli elementi di prova digitali, in modo da limitare i rischi di alterazione.

La garanzia che un video di sicurezza e/o i fotogrammi da esso estrapolati, siano integri ed autentici, così da costituire una prova affidabile in contesti legali, sussiste allorché sia possibile verificare la loro autenticità attraverso l’analisi dei metadati, l’uso di software forensi e la continuità della catena di custodia che richiede la conservazione del video in modo sicuro e che consenta di tracciare chi ha avuto accesso ad esso in ogni momento, ciò perché le modalità di apprensione dei contenuti in sede investigativa si ripercuotono sulla loro attendibilità rappresentativa al momento della valutazione ad opera del giudice.

La Corte di Cassazione ritiene che, a fronte dell’esigenza di assicurare un colpevole alla giustizia, non sia indispensabile il rispetto della catena di custodia.

Vero è che il mancato rispetto delle tecniche di informatica forense per l’estrazione e la duplicazione dei dati non determina la sanzione processuale dell’inutilizzabilità, pur tuttavia si evidenziano criticità in punto di affidabilità e/o attendibilità della prova e genuinità dell’accertamento.

Ragion per cui si auspica, in materia, un mutamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

I documenti, ex art. 234 c.p.p., per loro stessa natura, sono precostituiti rispetto al processo, dunque, il procedimento che li ha generati (nel nostro caso, la registrazione del filmato) nulla ha a che vedere con l’accertamento condotto dalla polizia giudiziaria.

Durante le indagini preliminari, tuttavia, questi materiali costituiscono oggetto di indagine e vengono acquisiti attraverso le varie attività compiute dagli investigatori, per poi divenire oggetto di una richiesta di prova in dibattimento.

Pertanto, si pongono interrogativi sulle modalità di assicurazione della fonte di prova, una erronea acquisizione del documento infatti, potrebbe produrre modifiche tali da minarne la genuinità, comportando in dibattimento, un risultato non conforme all’originale.

Il pericolo di manomissioni dolose del materiale informatico è identico a quello relativo ai documenti analogici, ma il rischio di alterazioni involontarie dei dati in sede di estrazione da un supporto digitale è senza dubbio maggiore.

L’acquisizione genuina del materiale probatorio da riversare in sede processuale, è peraltro imposta dalle stesse norme del codice di rito.

I filmati provenienti dalle telecamere di sorveglianza sono documenti informatici, dotati di caratteristiche peculiari che li rendono più facilmente alterabili rispetto ai modelli tradizionali.

Il punto di riferimento per disegnare il regime di acquisizione di documenti è l’art. 234 c.p.p., secondo cui l’atto probatorio deve essere inserito nel circuito processuale in originale e, solo quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

Ciò significa che la regola per l’inserimento di documenti agli atti processuali è l’acquisizione in originale, mentre il ricorso alle copie è riservato ad ipotesi eccezionali.

Dunque, nella acquisizione di un documento informatico, è imprescindibile procedere alla duplicazione dello stesso per assicurare al processo una copia fedele e conforme, a cui venga poi riconosciuta dignità di prova.

E’ dunque indispensabile adeguare le regole pratiche d’indagine all’evoluzione tecnologica; esigenza che è stata in buona parte soddisfatta dalla l. n. 48 del 2008 che, ha previsto protocolli comportamentali in materia di acquisizione di dati informatici, imponendo l’adozione di misure tecniche volte ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione con il rinvio alle misure elaborate dalla comunità scientifica internazionale e ritenute idonee a contrastare il rischio di alterazione delle prove digitali.

La carenza di tassatività in materia di produzione di documenti peraltro, non può far venir meno il criterio di legalità nelle indagini della polizia giudiziaria che, se effettuate nel rispetto delle regole, potrebbe garantire la genuinità dei contenuti informatici acquisiti.

A ragionare diversamente, si rischia di compromettere il diritto di difesa dell’imputato ad un corretto accertamento giudiziale.

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