Mutuo non pagato: limiti all’esecuzione
La Corte di Cassazione chiarisce quando la banca può agire in via esecutiva
Da tempo si discute sulla possibilità, per la banca, di agire in via esecutiva sulla base di un contratto di “mutuo condizionato”, dal quale risulti che l’importo, pur se inizialmente erogato al mutuatario, sia stato da questi contestualmente riconsegnato alla banca per essere svincolato unicamente al verificarsi di talune condizioni contrattualmente previste. Trattasi, generalmente, di adempimenti cui è onerata la parte mutuataria, quale ad esempio la stipulazione di un contratto assicurativo, con vincolo in favore della banca, sull’immobile concesso in ipoteca.
Si è pensato, in un primo momento, che un siffatto contratto di mutuo potesse addirittura difettare del perfezionamento – quantomeno all’atto del rogito – per mancata consegna del denaro, tesi che avrebbe impedito alla banca di agire in via esecutiva.
Con successive pronunce, però, la Corte di Cassazione (sentenza 38331/2021; ordinanza n.37654/2021; sentenza n.23149/2022; ordinanza n.38884/2022) ha chiarito che il meccanismo dell’erogazione al mutuatario e contestuale riconsegna del denaro alla banca non osta al perfezionamento del contratto, che dunque è da considerarsi valido titolo esecutivo ex art.474 c.p.c..
Sulla questione, però, la stessa Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi lo scorso mese di maggio, con la sentenza n.12007 del 03.05.2024. Con tale pronuncia, la Corte di legittimità ha chiarito che il mutuo condizionato deve considerarsi regolarmente perfezionato. Ciò nonostante, però, la riconsegna del denaro alla banca non fa sorgere l’obbligo di restituzione in capo al mutuatario, obbligo che sorge solo all’atto dello svincolo. Secondo la Corte, “Dunque, lo “svincolo” della somma concessa in mutuo ma immediatamente depositata presso la banca mutuante e, quindi, rientrata nel patrimonio della stessa, richiedeva un successivo atto volontario di quest’ultima, che determinasse il nuovo trasferimento della sua proprietà in favore della parte mutuataria, affinché sorgesse l’obbligazione di restituzione di essa a carico di quest’ultima”.
In sintesi, ha concluso la Corte, affinché la banca possa gire in via esecutiva lo svincolo deve essere consacrato in un atto assumente una delle forme previste dall’art.474 c.p.c..
Sulla base di tale nuovo principio, già seguito da parte della giurisprudenza di merito, anche il Tribunale di Matera, con sentenza n.744 del 3 ottobre scorso molto argomentata, ha sospeso la procedura esecutiva avviata dalla banca.
Si è dunque in attesa di un pronunciamento chiarificatore delle SS.UU.