Illegittimo il ricorso ex art. 2409 c.c. selettivo

Illegittimo il ricorso ex art. 2409 c.c. selettivo

Il ricorso ex art. 2409 c.c. è inammissibile se colpisce solo alcuni componenti del Consiglio di amministrazione

Il controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. non può esercitarsi quando le censure formulate dal ricorrente non riguardano l’intero organo collegiale, ma soltanto un componente (o più componenti) di esso.

Se fosse infatti possibile un uso selettivo dell’art. 2409 c.c., il rimedio previsto da tale disposizione verrebbe ad assumere finalità diverse da quelle assegnategli dal legislatore: finalità che fondate sull’esistenza di gravi irregolarità di gestione possono far giungere il rimedio (rectius: deve poter giungere) alla rimozione e sostituzione di tutta la governance e di tutto il collegio sindacale. E così anche dei consiglieri che non sono nel mirino dei soci ricorrenti o, come talvolta accade, rivestono il duplice ruolo di soci e amministratori.

Se la grave irregolarità riguarda solo i comportamenti di alcuni amministratori, altri sono gli strumenti posti a disposizione dei soci e cioè quelli che riguardano l’azione di responsabilità o le impugnative dei deliberati consiliari che si assumono espressione di grave irregolarità gestoria: strumenti, del resto, che possono essere azionati anche dai soci di minoranza direttamente[1].

È quindi inammissibile un ricorso ex art. 2409 c.c. ad personam.  Si tratterebbe di un ricorso selettivo non solo inammissibile, ma addirittura paradossale nei casi in cui (tutt’altro che rari) dovesse provenire da ricorrenti che erano amministratori in carica da prima dell’ingresso dei resistenti e che all’epoca non sembravano avvedersi delle pretese manchevolezze sugli assetti organizzativi.

L’evidente inammissibilità di un’iniziativa che mira a colpire solo una parte dell’organo amministrativo riverbera anche sotto altro profilo, ossia sul difetto del requisito della gravità delle pretese irregolarità.

Come, infatti, chiarito in dottrina “sul piano soggettivo le gravi irregolarità rilevanti sono quelle attribuibili all’organo di gestione nella sua composizione plenaria[2].

Anche tale profilo rende dunque illegittimo l’eventuale ricorso ex art. 2409 c.c. “selettivo” se le critiche e le gravi irregolarità guardano solo all’operato esclusivo di taluni amministratori e non dell’intero organo digestione societaria.

D’altro canto, tale principio costituisce proprio l’essenza del rimedio ex art. 2409 c.c.

Infatti, l’art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per sindacare le scelte gestorie degli amministratori[3], né per attribuire all’Autorità giudiziaria potestà gestorie in presenza di contrasti gestori fra amministratori.

Spesso, nei ricorsi ex art. 2409 c.c., si assiste ad una serie di doglianze che altro non sono che critiche a scelte gestorie effettuate in sede consiliare, ovvero a pretese omissioni gestorie, che in realtà implicano scelte non sindacabili in sede giudiziarie e protette dalla business judgment rule.

Altro aspetto, collegato a quello appena illustrato, riguarda proprio il tema degli assetti organizzativi e della loro adeguatezza.

Non è in discussione che fra i doveri dell’amministratore delegato vi sia quello di curare gli assetti amministrativi e organizzativi della società e la loro adeguatezza, oggi opportunamente codificato in sede di disciplina della crisi d’impresa.

Ciò nonostante, l’assetto organizzativo adeguato non è qualcosa che si “trova al banco di un supermercato”, né la legge ci dice quale sia l’assetto organizzativo adeguato o come debba essere strutturato.

La scelta dell’assetto organizzativo rientra – come ci ricorda la più attenta dottrina[4] ed anche la giurisprudenza di merito[5]  – nell’ambito delle scelte gestorie ed è protetta, come poc’anzi affermato, dalla business judgment rule.

Né potrebbe essere altrimenti: l’assetto organizzativo, infatti, per sua stessa natura, non è un dato oggettivo e fisso per ogni impresa. È il frutto di una valutazione, per così dire, continua in relazione a natura, attività e dimensioni dell’impresa, e che integra appunto una scelta di valutazione gestoria.

E nell’ambito di tali scelte, ovviamente, non esiste spazio per utilizzare l’art. 2409 c.c. per affermare che, se non si adotta l’assetto organizzativo preferito da una parte degli amministratori (magari di minoranza), ma altro assetto organizzativo preferito dagli amministratori (magari di maggioranza) si incorre addirittura in una grave irregolarità esponendosi all’intervento di un’ispezione o di un amministratore giudiziario.

E anche a voler seguire le tesi più rigorose che muovono dal dovere legale di dotarsi di assetti organizzativi adeguati, le scelte sono sempre il frutto (non sindacabile, se non al cospetto di scelte irragionevoli) di una discrezionalità tecnica che consente, fra possibili modelli valutati come adeguati, di operare scelte gestorie non sindacabili.

Molto chiara, a conferma di quanto si è appena affermato, è la sentenza del Tribunale di Milano[6] con cui ha respinto, nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c., l’eccezione dei resistenti basata sul principio della insindacabilità delle scelte di gestione, motivando sul punto che “pur dovendosi seguire il generale principio dalla insindacabilità nel merito delle scelte gestorie in quanto tali, le stesse devono comunque essere ricondotte all’altrettanto generale dovere di svolgimento dei compiti gestori “con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico” prescritta dall’art.2392 cc, diligenza che (…) è da ritenersi debba ricomprendere anche la ponderazione della incidenza di ogni scelta dell’organo amministrativo rispetto alla complessiva situazione dell’impresa, così da evitarsi condotte che, nel loro insieme, portino alla dispersione dei valori aziendali e risultino prive di ragionevolezza strategica quanto al coordinamento dei fattori produttivi, determinando, in sostanza, un declino dell’intero ente”.

Leggendo attentamente il contenuto di tale sentenza, si comprende perché in quel caso il Tribunale abbia ritenuto corretto disporre l’ispezione e revocare l’intero Consiglio di amministrazione: perché ha ritenuto indici rilevanti di una «complessiva negligente irragionevolezza dell’organo gestorio» (e, si badi bene, di tutto l’organo, naturalmente, non solo di una parte di esso).

[1] Cfr. Trib. Roma 13 luglio 2000 (in Giur. It. 2000, pag. 2103), afferma che “la revoca degli amministratori disposta dal tribunale in sede di controllo giudiziario è diretta necessariamente a tutti gli amministratori e sindaci in carica, indipendentemente dalla responsabilità dei singoli”; in senso analogo: Corte Appello di Venezia 10 ottobre 1995 per cui il procedimento ex art. 2409 non ha funzione di individuare e definire torti o ragioni, ma soltanto di ripristinare appunto la regolarità dell’amministrazione della società, per cui la revoca travolge l’intero organo amministrativo e non selettivamente i singoli componenti dello stesso eventualmente responsabili delle irregolarità, e si estende automaticamente e inevitabilmente al collegio sindacale”.

[2] In tal senso, Vanoni, art. 2409: denunzia al Tribunale, nel Commentario al codice civile diretto da P. Schesinger, Milano, 2017, pag.47

[3] Tra le tante, in tal senso Trib. Milano, 18 ottobre 2012, Trib. Milano, 28 novembre 2012, App. Bari, 4 dicembre 1989, in giur. It. 1990, I, 2, 252; Trib. Como, 6 luglio 1988, in giur. It. 1999, pag. 1458; in dottrina: AMBROSINI, il controllo giudiziario in ABRIANI et al. Le società per azioni, Padova, 2010, pag. 825.

[4] Si veda, ad esempio, DE MARI, in Assetti adeguati e modelli organizzativi nelle corporate governance delle società di capitali, Bologna, 2016, pag. 39;

[5] Trib. Torino, Sentenza n. 5384/2018 pubbl. il 20/11/2018 RG n. 7938/2016 in www.giurisprudenzadelleimprese.it

[6] Trib. Milano, 29.9-11.10.2016 (decr.), pres. e rel. Riva Crugnola, in www.giurisprudenzadelleimprese.it

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