Edilizia: Patente per Guidare Cantieri una vera sicurezza?

Edilizia: Patente per Guidare Cantieri una vera sicurezza?

Oggi, 1° ottobre 2024, entra in vigore la norma che obbliga a detenere una “patente” per poter operare come contractor in un cantiere.

Il D.Lgs. 81/08, con il nuovo comma 1 dell’art. 27, prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 devono possedere (al momento almeno iniziare a richiedere) una apposita autorizzazione per poter operare in tali cantieri: la cosiddetta “patente a punti”.

Il comma 1 recita:

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

  • a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.

Allegato X:

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a)

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

Rispetto a quanto previsto nel precedente Decreto Legge ora sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Riassumiamo: per le aziende che operano in cantieri temporanei o mobili ogni mancanza sulle norme di tutela della salute dei lavoratori apporta una decurtazione di una parte dei 30 punti presenti in origine nella patente, che possono ridursi, per effetto delle varie mancanze rilevate, fino a 15, valore al di sotto dei quali l’azienda o il professionista non possono più operare.

Infatti:

le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente, o con patente con meno di 15 crediti, non potranno esercitare l’attività nei cantieri.

In caso di violazione, saranno soggetti:

  • al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, e comunque non inferiore ai 6.000 euro;
  • all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

La modalità con cui si possono recuperare i punti (persi) necessari dipende dalla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.

In pratica la Commissione ha il compito di verificare che, dopo le violazioni, i responsabili dei lavori abbiano completato gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un’ottima cosa?

Certamente anche se un dubbio mi rimane: viene confermata “la non necessità del possesso della patente a punti per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, precisando che deve essere con una attestazione pari o superiore alla III.”

Cosa vuol dire tale affermazione?

Dato che i esistono 10 classi di qualificazione SOA, a ognuna delle quali è associato un numero romano e vengono definite in base al fatturato in questo modo:

  • I fino a euro 258.000;
  • II fino a euro 516.000;
  • III fino a euro 1.033.000;
  • III bis fino a euro 1.500.000;
  • IV fino a euro 2.582.000;
  • IV bis fino a euro 3.500.000;
  • V fino a euro 5.165.000;
  • VI fino a euro 10.329.000;
  • VII fino a euro 15.494.000;
  • VIII oltre euro 15.494.000.

Questo vuol dire che, salvo aggiustamenti in itinere o modifiche normative, l’obbligo della patente non pare applicabile alle attività che abbiano un fatturato superiore a 516.000 euro (un miliardo di vecchie lire).

La cosa che non mi è chiara è la presunzione, secondo la quale si ritiene, che le aziende di maggiori dimensioni non debbano essere sottoposte a tale regime normativo.

Chi ha qualche idea in merito …

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