Novità Crisi d’Impresa, nuovo testo approvato il 4 settembre 2024 dal CdM
Crisi d’Impresa, Correttivo-Ter approvato dal Consiglio dei Ministri: i pareri consultivi e le novità più importanti
Il Correttivo-Ter al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2024.
Il processo di approvazione del Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha raggiunto una fase di definizione con il parere favorevole, seppur con osservazioni, da parte delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato.
Lo schema di decreto legislativo (A.G. 178), trasmesso alle Camere il 12 luglio 2024, è stato adottato in attuazione delle deleghe contenute nella L. 20/2019 e nella legge di delegazione europea 2019-2020 (L. 53/2021). La Commissione Politiche dell’Unione Europea di entrambe le Camere è stata coinvolta nell’esame del testo.
Tempistiche e Proroga del Termine:
Il Governo era delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative entro due anni dalla data di entrata in vigore del CCII, ossia entro il 15 luglio 2024. Tuttavia, il termine è stato prorogato di sessanta giorni, in conformità all’art. 1, comma 3 della L. 155/2017. Il nuovo termine per l’adozione dei decreti correttivi era fissato al 13 settembre 2024.
Coinvolgimento del Consiglio di Stato:
Un parere critico è stato fornito anche dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 23 luglio 2024, dopo che lo schema di decreto era stato trasmesso alle Camere “con riserva” in attesa di tale parere.
Contesto Normativo:
Il decreto correttivo si inserisce nel quadro delle deleghe previste dalla L. 155/2017, che aveva già conferito al Governo la responsabilità di riformare le discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e risponde a principi e criteri direttivi fissati dalle leggi di delegazione.
Le modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza rappresentavano un passaggio chiave per risolvere le criticità emerse nei primi anni di applicazione e per allineare il sistema normativo italiano agli standard europei in materia di risanamento delle imprese e gestione delle crisi.
Introdotte significative modifiche per affrontare alcune criticità emerse nella sua applicazione. Le modifiche approvate mirano a migliorare la gestione delle crisi aziendali, affrontando temi centrali come lo stralcio dei debiti fiscali e previdenziali, la composizione negoziata della crisi, la prededucibilità dei crediti dei professionisti e interventi sulle procedure di sovraindebitamento.
Ecco i principali cambiamenti:
- Stralcio dei debiti fiscali senza consenso: La novità più importante riguarda l’art. 88 CCII, che ora permette lo stralcio dei debiti fiscali e previdenziali nel concordato preventivo con continuità aziendale, anche senza il consenso dei creditori pubblici. Prima, il loro consenso era essenziale, ma questa modifica agevola le imprese nella gestione delle proprie passività. Questo permette di proseguire con la procedura anche senza il loro accordo, e l’astensione di questi creditori non inciderà sulle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato. Tuttavia, per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la riforma complica la possibilità di pagamento a stralcio, in quanto le soglie di soddisfazione del debito pubblico raddoppiano, rendendo più difficile l’adesione delle autorità fiscali.
- Prededucibilità dei crediti dei professionisti: L’art. 6 CCII è stato modificato per ripristinare la prededucibilità dei compensi dei professionisti che assistono le imprese in crisi. Anche quando il debitore richiede la prestazione del professionista per il buon esito della procedura concorsuale, i crediti professionali godranno di priorità nel pagamento. Questo significa che i crediti derivanti dall’attività di consulenza verranno prioritariamente soddisfatti nel processo di risanamento, assicurando una tutela adeguata ai professionisti coinvolti.
- Cram down fiscale e nuove soglie: L’art. 182-quater CCII è stato aggiornato per innalzare le soglie minime di soddisfazione dei debiti fiscali e previdenziali negli accordi di ristrutturazione, stralcio forzoso senza l’adesione del fisco e degli enti previdenziali. Le nuove soglie richiedono una soddisfazione del 60% del debito se il 25% dei creditori aderisce, e del 70% in caso di minore adesione. Quindi, soddisfazione minima del 60% dei crediti fiscali e previdenziali, se almeno il 25% degli altri creditori aderisce all’accordo di ristrutturazione, o del 70% se l’adesione dei creditori è inferiore al 25%. Questo rende molto più complesso stralciare debiti con il fisco negli accordi di ristrutturazione. Infatti, limita la possibilità di ricorrere al cram down fiscale senza un adeguato soddisfacimento dei creditori pubblici.
- Misure protettive nella composizione negoziata: L’art. 20-bis CCII prevede l’estensione delle misure protettive fino a 240 giorni, per proteggere le imprese dalle azioni esecutive durante la composizione negoziata della crisi. Tuttavia, sono state sollevate osservazioni in merito alla lunghezza di questa proroga, con la possibilità di ridurla a 180 giorni. Ampliata la possibilità di accesso anche per imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in stato di crisi o insolvenza. Inoltre, viene chiarito che il trasferimento di azienda o di suoi rami deve preservare, nella misura del possibile, i posti di lavoro, rafforzando il requisito della ragionevole perseguibilità del risanamento. Nonostante ciò, non è stata recepita la precisazione che il trasferimento comprenda anche l’affitto e l’usufrutto, anche se la relazione illustrativa considera già incluso questo tipo di passaggio.
- Accesso semplificato alla composizione negoziata: L’art. 17 CCII amplia l’accesso alla composizione negoziata per le imprese che presentano squilibri patrimoniali, consentendo interventi più precoci e prevenendo il deterioramento della situazione aziendale.
- Riscadenza dei mutui nelle procedure di sovraindebitamento: La modifica all’art. 12-ter CCII permette la riscadenzazione dei mutui anche per debitori non in regola con i pagamenti, a condizione che sia vantaggiosa per i creditori, offrendo un’opportunità di risanamento per consumatori e piccoli imprenditori.
- Concordato semplificato: Infine, è stato previsto che il concordato semplificato potrà essere attivato entro 60 giorni dall’esito negativo della composizione negoziata, anche senza una proposta definitiva, ma con riserva di presentare il piano e la proposta in seguito, simile a quanto avviene per altri strumenti concorsuali ai sensi dell’art. 44 del CCII.
Conclusioni
Le modifiche del Correttivo-Ter mirano a migliorare la gestione delle crisi aziendali e delle procedure di sovraindebitamento. Tuttavia, alcuni aspetti, come la durata delle misure protettive e le soglie per il cram down fiscale, richiedono un monitoraggio attento per garantirne un’efficace applicazione. Queste modifiche, pur migliorando alcuni aspetti delle procedure concorsuali, introducono restrizioni per la ristrutturazione del debito fiscale, richiedendo particolare attenzione- da parte delle imprese e dei professionisti – coinvolti nelle operazioni di risanamento.