Il Rapporto di Polizia è un Atto Pubblico?

Il Rapporto di Polizia è un Atto Pubblico?

Quali dichiarazioni possono fare piena prova e quali altre circostanze di fatto possono influenzare la sua efficacia probatoria?

L’art. 2700 del Codice Civile

indica quali sono i requisiti di fede privilegiata dell’atto pubblico, identificandolo in quello che “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti“.

In buona sostanza, come ci insegnarono all’Università, se il pubblico ufficiale scrive nell’atto pubblico che la parte, davanti a sé, ha dichiarato che “la vacca è morta”, l’atto pubblico fa piena prova del fatto che la parte è comparsa davanti al pubblico ufficiale ed ha dichiarato che “la vacca è morta”, non fa piena prova invece del decesso della vacca perché il pubblico ufficiale non lo ha personalmente constatato.

La Suprema Corte

anche di recente (Cassazione civile, Sez. 3^), con ordinanza n. 10376/2024 del 17 aprile 2024, ha chiarito che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.

Ha precisato inoltre, che le altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, hanno pur sempre un’attendibilità intrinseca, ma può essere esclusa da una specifica prova contraria.

In applicazione del predetto principio il Collegio di legittimità ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di “piena prova” delle misurazioni effettuate dalla Polizia Stradale, intervenuta nell’immediatezza sul luogo di un sinistro e riportate nel verbale:  “… con riferimento agli accertamenti espletati dall’autorità di pubblica sicurezza, “giunta sul luogo nell’immediatezza dell’incidente”, si è affermato – da parte di questa Corte – che “il particolare affidamento che si deve all’organo che li ha effettuati”, rende gli stessi “attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 2016, n. 20025, Rv. 642611-01). Analogamente, nel senso di ritenere che il rapporto di polizia faccia piena prova, fino a querela di falso, “solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca”, (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 60468901), ma non efficacia probatoria privilegiata (in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 novembre 2022, n. 33208).

In buona sostanza:

  1. Il verbale di polizia fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e delle altre circostanze che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza.
  2. Gli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, ad esempio sul luogo di un sinistro, hanno un’attendibilità intrinseca, ma non efficacia probatoria privilegiata.
  3. La ricostruzione di un sinistro, non riveste fede privilegiata e neppure attendibilità intrinseca, pertanto ben può essere accertata, a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, nel corso di un giudizio, in maniera difforme dalla ricostruzione fattane dalla polizia giudiziaria.

In sintesi

il rapporto di polizia può essere un atto pubblico valido per dimostrare le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma altre circostanze devono essere valutate caso per caso.

La sentenza impugnata, riguardante le misurazioni effettuate dalla Polizia Stradale è stata respinta in base a questo principio.

Se hai domande o desideri ulteriori informazioni, non esitare a contattarmi tramite e-mail all’indirizzo studiolegaleavvocatortu@gmail.com.

 

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