Nozione di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina

Nozione di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina

Anche all’interno della disciplina prevista da Consob[1] è possibile esaminare la nozione di indipendenza.

In particolare, dall’articolo 3 è possibile ricavare che amministratori indipendenti, consiglieri di gestione indipendenti e consiglieri di sorveglianza indipendenti sono quegli amministratori e consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del T.U. e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall’art. 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società; inoltre, “ora la società dichiari, ai sensi dell’art. 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’art. 148, comma 3, del Testo Unico”, sono considerati indipendenti “gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice”.[2]

Anche in questo caso, quindi, convivono due nozioni di indipendenza: la prima, una “soglia minima” è ritrovabile nel T.U.F. mutuata dalla disciplina prevista per il collegio sindacale.

La seconda è quella prevista nel codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati.

Nella Comunicazione di Consob del 24 settembre 2010[3] si dice che si ritiene che i criteri attualmente previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance siano “almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del Testo Unico”.

Pertanto, vengono riconosciuti come amministratori indipendenti ai fini del Regolamento in applicazione dei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina.

Il Codice di Autodisciplina contiene raccomandazioni che costituiscono un modello di best practice per l’organizzazione e il funzionamento delle società quotate italiane.

Le società che dichiarano di aderirvi rappresentano il 95% del totale delle società italiane con azioni quotate su Euronext Milan con un peso pari al 99% della capitalizzazione complessiva delle società italiane quotate[4]. La percentuale di adesione è talmente alta da poter affermare che tali principi vengono rispettati come se fossero obbligatori.

Le modifiche del 2011 del Codice pongono particolare attenzione alla componente indipendente del consiglio di amministrazione, in particolare:

  1. Previsione della costante valutazione e della permanenza del requisito di indipendenza in capo agli amministratori;
  2. Introduzione di un numero minimo di amministratori indipendenti
  3. Valorizzazione del Lead Independent Director.

[1] Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

[2] L’art. 123-bis T.U.F. prevede l’obbligo per le società emittenti di pubblicare un relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che contiene, inter alia, le informazioni riguardanti “l’adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell’eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico” (così, art. 123-bis, comma 2, lettera a), T.U.F.). Inoltre, l’art. 89-bis del Regolamento Emittenti stabilisce che: “1. Gli emittenti valori mobiliari che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell’adesione a codici di comportamento ne danno notizia nella sezione della relazione sulla gestione indicata nell’articolo 123-bis, comma 1, del Testo unico, ovvero in una relazione distinta approvata dall’organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito internet della società”.

[3] “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”.

[4] Comitato per la Corporate Governance – Relazione Annuale 2022, p. 9

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