La nozione di amministratore indipendente secondo il TUF

La nozione di amministratore indipendente secondo il TUF

Le società quotate italiane fanno riferimento, oltre che al Codice civile, anche al TU Finanza e alle norme regolamentarie emanate da Consob.

A seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. “legge di tutela del risparmio”[1] vengono aggiunti nel T.U.F. gli artt. 147-ter e 147-quater[2] per le sole società quotate (non per gli emittenti di titoli diffusi tra il pubblico).

Utilizzando la stessa tecnica del codice civile (art. 147-ter commi 3 e 4), ovvero rinviando a quanto già previsto per i sindaci, introduce l’obbligo di espressione di almeno un consigliere[3] da parte della lista di minoranza; inoltre, qualora la società adotti il sistema monistico, il consigliere che viene indicato dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ex art. 148, commi 3 e 4 T.U.F., alla stregua dei sindaci delle società quotate.

L’art. 148 del T.U.F.[4] evidenzia, sostanzialmente, gli stessi requisiti di indipendenza dell’art. 2399 c.c. aggiungendo però che i rapporti di lavoro o di natura patrimoniale o professionale che possono compromettere l’indipendenza dell’amministratore non sono solo quelli che lo legano alla società ma anche quelli che lo legano agli amministratori della società o ai soggetti di cui alla lettera b).

L’art. 154 del T.U.F. prevede la disapplicazione di alcuni articoli del codice civile per collegio sindacale di società con azioni quotate (artt. 2397, 2398, 2399, 2403, 2403 bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile), consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate (artt. 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile) e comitato per il controllo sulla gestione di società con azioni quotate (artt. 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile).

In conclusione, a seconda del sistema di governance adottato dalla società quotata, possiamo rilevare che:

  • Sistema tradizionale: almeno un amministratore indipendente (due in caso di cda con più di sette componenti) – > requisiti previsti per i sindaci delle società quotate (ex art. 148 comma 3 del T.U.F. oppure requisiti ulteriori previsti dallo statuto della società o da codici di comportamento predisposti da società di gestione dei mercati o da associazioni di categoria)
  • Sistema monistico: almeno un terzo dei consiglieri deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza – > indipendenza ex art. 2399 c.c. (richiamo dall’art. 2409-septiesdecies c.c. in forza della previsione dell’art. 147-ter del T.U.F); in aggiunta, un amministratore nominato dalla lista di minoranza deve possedere i requisiti (più rigorosi) di cui all’art 148, commi 3 e 4 del T.U.F.
  • Sistema dualistico: stesse regole previste per il sistema tradizionale. Tuttavia, ai sensi dell’art 147-quater del T.U.F.[5] la regola è applicabile solo se il consiglio di gestione è composto da più di 4 membri.

 

Note:

[1] L. del 28 dicembre 2005, n. 262

[2] Capo II “Disciplina delle società con azioni quotate” del Titolo III Emittenti.

[3] Due consiglieri per un Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri

[4] Art. 148, comma 3, T.U.F. “Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:

  1. a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice civile;
  2. b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  3. c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”. Il comma 4 prevede, poi, che: “4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.

[5] Art. 147-quater del T.U.F.: 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell’articolo 147 ter, comma 1-ter.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.