Gli amministratori nella SpA
La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori,
ai quali a cui spetta anche l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa (adeguati rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa).
La Società può avere o un unico amministratore o più amministratori, in quest’ultimo caso parliamo di “consiglio di amministrazione”. Il numero di amministratori è individuato dallo statuto e qualora questi ne preveda solo un numero massimo o minimo, nel concreto il numero viene deciso dall’assemblea, la quale decide anche il compenso.
Ai sensi dell’art 2382 c.c. non sono eleggibili:
- L’interdetto;
- L’inabilitato;
- Il fallito;
- L’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Lo statuto può inoltre prevedere requisiti ulteriori rispetto a quelli di legge (es. onorabilità, professionalità, indipendenza).
Gli amministratori possono essere soci o non soci e addirittura possono essere nominate anche persone giuridiche (al netto di eventuali limiti di legge). Le persone giuridiche dovranno designare a loro volta una persona fisica, solidalmente responsabile, per l’effettivo esercizio della funzione.
La nomina spetta:
- All’atto costitutivo (con riferimento ai primi amministratori della spa)
- All’assemblea (per i successivi)
- Eventualmente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi
- Eventualmente allo stato o altri enti pubblici (se previsto da legge o statuto)
Alla nomina, l’amministratore deve presentare una dichiarazione attestante l’inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità o interdizione dall’ufficio di amministratore in uno stato UE.