Tribunale di Salerno sui piani di ammortamento alla francese
Con sentenza n.1842 del 05.04.2024:si è espresso sui piani di ammortamento alla francese confermandone la legittimità per assenza di anatocismo
il Tribunale di Salerno – in attesa che sul punto si pronuncino le SS.UU. – si è espresso così!
Il Tribunale non ha ravvisato neppure violazione della normativa in tema di trasparenza, ritenendo che “dall’omessa indicazione del tipo di ammortamento non derivano conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, in quanto ogni qual volta il piano di ammortamento o il documento di sintesi, come nel caso di specie, risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi può desumere comunque la modalità di ammortamento e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l’obbligazione restitutoria”.
Per il Tribunale di Salerno, dunque, l’esistenza del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sembra assumere rilevanza fondamentale; circostanza di grande rilievo se si considera che non sempre il piano di rimborso è accluso al contratto. Resta da vedere come si esprimeranno le SS.UU. al riguardo.
Il Tribunale, per concludere, ha giudicato infondata l’eccepita violazione dell’art.6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 per assenza di indicazione del tasso annuo effettivo (TAE) del rapporto in ragione di due circostanze.
La prima, dalla quale ci si permette di dissentire, concerne l’assunta riferibilità della disposizione di cui al menzionato art.6 unicamente ai contratti di conto corrente e di apertura di credito, dunque non anche ai contratti di mutuo (sebbene la norma espressamente si riferisca, in termini ampi, ai “contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito”).
La seconda discende dalla asserita assenza “di una “capitalizzazione infra-annuale” che non opera nei mutui, come quello in esame, con ammortamento alla francese, in cui vi è solo il frazionamento annuale dell’obbligo restitutorio”.
La pronuncia va segnalata anche per avere escluso, il Tribunale, l’inammissibilità della domanda in tema di capitalizzazione (domanda comunque rigettata) proposta unicamente con la prima memoria istruttoria.
Secondo il Magistrato, difatti, “non si pone, in primo luogo, un problema di ammissibilità di siffatta domanda, in quanto il vizio denunciato, se fosse sussistente, costituirebbe una nullità parziale di protezione, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio”.