Per quanto riguarda il Regno Unito, l’attenzione per il ruolo degli amministratori indipendenti all’interno del sistema di governance nasce in tempi relativamente più recenti rispetto agli Stati Uniti,
sul tessuto del Companies Act del 1985 e sul Financial Services Act del 1996, ad opera di tre Comitati, Cadbury (1992), Greenbury (1995) e Hampel (1998), i quali hanno prodotto i tre omonimi Reports, riassunti in un Combined Code ad opera dell’Hampel Committee on Corporate Governance[1] la cui adozione è raccomandata agli emittenti quotati dal London Stock Exchange. A questi interventi si sono aggiunti, successivamente, lo Higgs Report, che contiene le più recenti proposte di modifica delle regole di governance societaria, con particolare riferimento ai non executive directors, e lo Smith Report, sempre di ispirazione governativa, incentrato sullo studio dell’audit committee, i quali risentono del diverso clima creatosi intorno ai mercati azionari a seguito dei recenti dissesti d’oltreoceano.[2]
L’esperienza statunitense non è perfettamente sovrapponibile a quella inglese dove è nata in tempi successivi l’esigenza di regolamentare il “monitoring”: la presenza in questo paese di investitori istituzionali più forti e più propensi ad investimenti di medio/lungo periodo, li rende, dunque, più attivi e attenti. L’esigenza di comportamenti di maggior rigore, negli Stati Uniti è stata vissuta solo in momenti di particolare crisi mentre in UK sono stati adottati per rendere il mercato dei capitali maggiormente competitivo: qui, la best practice per gli amministratori indipendenti si accompagna non solo al requisito di indipendenza ma anche a quello di professionalità.
Contrariamente a quanto successo negli Stati Uniti si è proceduto con una definizione generale secondo cui la maggioranza degli amministratori non esecutivi debba essere “independent of management” e “free from any business or other relationship which could materially interfere with the exercise of their independent judgement” (Cfr Combined Code).
Le novità introdotte nel 2003 nell’Higgs Report (Review of the Role and Effectiveness of non-executive directors) e nello Smith Report (Audit Committees Combined Code Guidance) viene rafforzata la presenza tra gli amministratori non esecutivi (almeno la metà dei membri del consiglio deve essere non esecutiva ed indipendente[3]) con specifici limiti al cumulo degli incarichi e agli interlocking directorates[4]; viene introdotta poi la separazione tra le funzioni di presidente e quella di amministratore delegato (a quest’ultimo è fatto divieto di diventare successivamente presidente) e l’introduzione della figura del senior independent director “SID”, scelto tra gli amministratori indipendenti) diventando figura di riferimento e coordinamento per gli altri amministratori indipendenti e disponibile verso gli azionisti “if they have reason for concern that contact through the normal channels of chairman or chief executive has failed to resolve”.[5]
Per la prima volta viene affrontato, inoltre, in modo completo dal punto di vista normativo anche il tema delle responsabilità per gli amministratori[6].
UK Corporate Governance Code (il cd. “Codice Inglese”) stabilisce le regole per lo standard di ammesse al premium listing[7] del London Stock Exchange; la previsione è che almeno la metà del consiglio di amministrazione (nel calcolo deve essere escluso il presidente) deve essere composto da amministratori non esecutivi e indipendenti (raccomandazione B.1.2.)[8].
La valutazione del requisito di indipendenza spetta al consiglio stesso che ne dà le motivazioni all’interno della relazione annuale (raccomandazione B.1.1.).
Sotto la direzione del SID (“Senior Independent Director”), gli amministratori non esecutivi devono radunarsi almeno una volta all’anno (o comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità) affinché si possa valutare l’operato del Consiglio di Amministrazione.
Inoltre, per consentire lo svolgimento nel migliore dei modi delle proprie funzioni, il consiglio deve autorizzare l’utilizzo di consulenti esterni alla società (e spese della stessa) qualora essi lo ritengano necessario. Così come, per quanto concerne i Comitati interni, essi devono essere dotati di adeguate risorse per l’assolvimento dei propri compiti (raccomandazione B.5.1).
La nomina degli amministratori deve avvenire attraverso un rigoroso e trasparente procedimento formale: per questo viene suggerito la costituzione di un comitato nomine.
Inoltre, i soggetti individuati per ricoprire la carica di amministratori non esecutivi ed indipendenti possano dedicare sufficiente temo all’incarico: non è previsto un limite preciso al cumulo degli incarichi, però, il soggetto viene fatto obbligo di dedicare alla società per il temo necessario. L’impegno di tempo richiesto per l’assunzione della carica è specificato nella lettera di incarico (raccomandazione B.3). Termini e condizioni della nomina degli amministratori non esecutivi devono essere nessi a disposizione degli azionisti (B.3.2).
È previsto che il requisito di indipendenza possa essere mantenuto per non più di sei anni consecutivi[9].
Di riguardo anche il tema della gestione dei rapporti con gli azionisti: il consiglio di amministrazione ha obbligo di mantenere un costante dialogo con gli azionisti (principio E.1), da un lato il presidente del consiglio di amministrazione deve discutere temi di governance e di strategia d’impresa con i maggiori azionisti in riunioni ai quali devono partecipare anche gli amministratori non esecutivi. Dall’altro Il senior independent director deve partecipare ad n numero sufficiente di riunioni con la platea dei maggiori azionisti così da sviluppare una corretta comprensione dei temi di loro interesse (raccomandazione E.1.1). Nella relazione annuale il consiglio deve poi indicare le azioni intraprese per garantire che i componenti del consiglio di amministrazione, soprattutto i componenti non esecutivi, sviluppino un’adeguata conoscenza delle opinioni dei maggiori azionisti sull’andamento e funzionamento della società, ad esempio mediante contatti diretti in prima persona, incontri con analisti e intermediari e sondaggi di opinioni tra gli azionisti (raccomandazione E.1.2).
[1] predisposto nel Novembre 1995
[2] G. PRESTI, F. M. MACCABRUNI, (nt. 10), 106-107
[3] Nel 2022 gli Independent Directors rappresentavano il 93% dei board (2022 UK Spencer Stuart Board Index) https://www.spencerstuart.com/research-and-insight/uk-board-index/trends
[4] “Legami che si stabiliscono tra aziende nel momento in cui un amministratore di una società siede nel consiglio di amministrazione di altre società. Gli i. d. possono essere diretti o indiretti. I primi si hanno nel caso in cui due società condividano un amministratore, i secondi si realizzano se due società hanno ciascuna almeno un amministratore che è presente nel consiglio di amministrazione di una terza società. Gli i. d. possono essere classificati come legami orizzontali: tra imprese che operano nello stesso settore; legami non orizzontali: tra società non finanziarie attive in settori diversi; legami finanziari: con banche e assicurazioni. Gli i. d. sono stati analizzati da due differenti prospettive: la prima ritiene che essi consentano di stabilire legami tra organizzazioni diverse; la seconda, per contro, li considera utili strumenti per realizzare relazioni a livello personale e/o di classe sociale (➔). In altri termini, da una parte si ritiene che gli i. d. abbiano un’importante funzione economica e servano per avvicinare le aziende, dall’altra, essi possono essere considerati il frutto di legami di classe, quindi sono finalizzati a migliorare la condizione della classe sociale medesima e i singoli soggetti. Dal punto di vista economico si ritiene che gli i. d. permettano di acquisire risorse o di realizzare forme di coordinamento tra aziende che operano nello stesso settore, attuando pratiche collusive (➔ collusione). Particolare interesse hanno suscitato gli i. d. tra aziende industriali e banche. Le interpretazioni prevalenti assegnano sia effetti positivi, sia negativi a tali relazioni. In particolare, si sottolinea come gli i. d. finanziari diano la possibilità a una banca, che ha finanziato un’azienda industriale, di monitorare l’azienda affidata. Tali legami, inoltre, permettono di conseguire particolari competenze in campo finanziario a un’azienda industriale, ma possono anche avere effetti negativi, assegnando a una banca un accesso privilegiato a informazioni critiche. Grazie agli i. d. le banche sono in grado di conquistare e mantenere un monopolio informativo. Esse sfruttano la presenza nel consiglio di amministrazione e acquisiscono informazioni non accessibili ad altri finanziatori. [cfr Enciclopedia Treccani]
[5] Higgs review
[6] “a) si raccomanda una maggiore definizione dei doveri degli amministratori esecutivi – in modo da non cadere in uno dei due eccessi, quello di estendere agli outsider la responsabilità di chi ha effettivamente agito come esecutivo e quello di consentire ai primi di liberarsi facilmente dagli addebiti invocando la loro estraneità alla gestione –; b) si ribadisce, in ogni caso, il dovere di richiedere e di attivarsi per procurarsi tutte le informazioni necessarie per svolgere l’attività di controllo. G. PRESTI, F. M. MACCABRUNI (nt. 10) p.109
[7] “Il premium listing è un regime di quotazione che comporta livelli particolarmente rigorosi in tema di Corporate Governance.” C. PAPADIMITRIU, Il ruolo degli amministratori indipendenti: tra regole dell’UE e codici di autodisciplina, in Riv. Il Societario, 2021
[8] Per gli emittenti di minori dimensione è sufficiente che siano solo due (non esecutivi ed indipendenti)
[9] “Ogni termine superiore deve essere soggetto ad un’analisi rigorosa e prendere in considerazione la necessità di un periodico rinnovamento del consiglio. Quest’ultimo, infine, ha il compito di spiegare agli azionisti nella proposta di elezione di una persona ad amministratore non esecutivo le ragioni di tale elezione. In caso di proposta di rielezione, il presidente deve inoltre confermare agli azionisti che, a seguito di una formale valutazione dell’operato dell’amministratore, l’incarico continua ad essere effettivamente svolto e con dedizione.” C. PAPADIMITRIU (nt.17).