Norme previste dal codice della crisi e dell’insolvenza

Le segnalazioni dell’agenzia delle entrate previste dal codice della crisi e dell’insolvenza

In questo periodo arrivano a diversi contribuenti le segnalazioni dell’Agenzia delle entrate previste dal codice della crisi: pur sotto forma di inviti, se sottovalutate possono dare origine a gravi conseguenze

Un tema che sta generando non poche difficoltà alle piccole imprese sono i vincoli i di segnalazione che la nuova riforma della crisi d’impresa impone agli enti istituzionali e creditizi.

Per tale motivo è bene ricordare l’articolo 25-novies del D.lgs. n. 14/2019 che l’Agenzia delle Entrate deve effettuare la segnalazione d’allerta se:

  • esiste un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione di liquidazione periodica, superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente (c.d. prima soglia);

  • il debito è superiore all’importo di 20.000 euro (c.d. seconda soglia).

 La disposizione si applica a partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2022.

Si ricorda che le predette comunicazioni non costituiscono un obbligo per l’impresa di accedere alla composizione negoziata della crisi, infatti, la segnalazione ha solo lo scopo di sollecitare l’impresa a verificare la singola posizione aziendale sul piano di una possibile difficoltà finanziaria.

In ogni caso a seguito delle segnalazioni se l’imprenditore non interviene anche attivando le procedure formali previste dalla norma, in caso di insolvenza va incontro a rilevanti sanzioni anche penali.

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